giovedì 5 ottobre 2017

QUANDO È POSSIBILE USARE IL GPS PER UN INVESTIGATORE PRIVATO, SENZA VIOLARE LE LEGGI SULLA PRIVACY E SENZA INCORRERE IN SANZIONI PENALI?



Sequestro del GPS: confini di liceità dello strumento di pedinamento elettronico.


Ogni qualvolta si captino informazioni relative alla posizione  di un veicolo posto sulla pubblica via, siamo assolutamente al di fuori della tutela penale, ed il pedinamento elettronico, mediante l’utilizzo del GPS, è perfettamente lecito.
Prima o poi a tutti gli investigatori capita di dover difendere il proprio operato, per aver installato un GPS sotto un veicolo e di essere chiamato a rispondere alla polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero del reato di cui all’art. 615 bis c.p.. In diversi casi, addirittura capita di vedersi sequestrato il GPS e di dover ricorrere alle opportune difese, per vederne la restituzione.

E’ opportuno fare chiarezza e sgomberare il campo da eventuali dubbi: l’uso del GPS è assolutamente lecito. Vediamo in che misura.
Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice per il riesame, con una recentissima ordinanza dell’11/2/2016 si è pronunciato in merito ad un sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria su un GPS, annullando il provvedimento del Pubblico Ministero e disponendo la restituzione dello strumento al proprietario.
L’illuminate ordinanza ripercorre, facendole proprie, le conclusioni del sottoscritto che nell’occasione difendeva l’investigatore privato, ben evidenziando i punti salienti della questione.
Come sempre si deve partire dal dato normativo, analizzando alla lettera la norma che si presume sia stata violata: il 615 bis cp.p., appunto.

Scarica l’Ordinanza:


L’articolo in parola punisce chiunque:

– mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura notizie o immagini attinenti alla vita privata.

– svolgentesi nei luoghi di privata dimora di cui all’art. 614 c.p.

Graficamente ho evidenziato i punti salienti sui quali concentrare l’attenzione: 
è il GPS strumento per la captazione visiva o sonora?
E’ il veicolo un “luogo di privata dimora” protetto dall’art. 614  c.p.?

Ebbene in entrambi i casi la risposta è negativa.
L’ordinanza oggi in commento condivide le mie conclusioni, ritenendo che lo strumento GPS installato non sia idoneo a determinare un simile tipo di captazioni, nonché che l’autovettura NON sia luogo protetto di privata dimora, aderendo alla ormai granitica posizione della Suprema Corte di Cassazione sul punto (cfr. Cass. Pen. n. 28251/09).

Mancando, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 615 bis, esso NON può dirsi integrato.
Ma vi è di più. Alla luce della vigente normativa l’uso del GPS è perfettamente lecito ed è disciplinato dal DM 1 dicembre 2010, n. 269. Tale DM, all’art. 5 comma 2, prevede espressamente che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I) (attività di  indagine  in  ambito  privato),  a.II) (attività di indagine in ambito aziendale), a.III) (attività d’indagine in ambito  commerciale) e a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo), i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche  a  mezzo  di   propri   collaboratori   segnalati   ai   sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione  TULPS:  attività  di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a  mezzo  di strumenti  elettronici,   ripresa   video/fotografica,   sopralluogo, raccolta di informazioni estratte  da  documenti  di  libero  accesso anche in pubblici registri, interviste a persone  anche  a  mezzo  di conversazioni  telefoniche,   raccolta   di   informazioni   reperite direttamente presso i locali del committente”.

Restano, ovviamente,  fermi tutti gli obblighi burocratici cui deve adempiere l’investigatore, necessari lo svolgimento di attività di indagine (compilazione registro degli affari, conferimento incarico e, non ultima,  notifica al Garante della Privacy e così via).


Avv. Roberto Gobbi

sitografia:

Nessun commento:

Posta un commento