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sabato 5 agosto 2017

COME L'INVESTIGATORE PRIVATO DEVE NOTIFICARE AL GARANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 38 DL 196/2003

La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)

Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.


 (1) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

sitografia:

QUANDO L'INVESTIGATORE PRIVATO DEVE NOTIFICARE AL GARANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI




Art. 37 DL 196/2033
L’investigatore privato notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, quando il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (apparati di localizzazione satellitari);

b) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

c) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

d) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Consultare anche:

Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante - 23 aprile 2004

Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione - Delibera n. 1 del 31 marzo 2004

Da questi ultimi due documenti, emerge che l’investigatore privato deve notificare se archivia i dati personali in modo organizzato e sistematico in “apposite banche dati” , soprattutto se i dati sono costituiti da “immagini o suoni”.
Non costituisce una “apposita banca di dati”, ad esempio, il file word su cui l’investigatore riporta una relazione su un comportamento illecito o fraudolento rilevato su mandato del cliente.

Gli elementi che generano l’obbligo della notifica sono:

1) L’archiviazione delle informazioni in un “complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”;

2) il “complesso organizzato di dati” è costituito ed organizzato appositamente per l’archiviazione e la successiva consultazione delle informazioni;


3) il “complesso organizzato di dati” è gestito con strumenti elettronici e tali elementi ricorrono nel caso l’investigatore costituisca una propria banca dati relativa “al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni; si tenga presente che la notificazione non è prevista se l’investigatore utilizza banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri soggetti-titolari del relativo trattamento.