Art. 37 DL 196/2033
L’investigatore privato notifica al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere, quando il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la
posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica (apparati di localizzazione satellitari);
b) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
c) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
d) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti.
Consultare anche:
Chiarimenti sui trattamenti da notificare al
Garante - 23 aprile 2004
Provvedimento relativo ai casi da sottrarre
all'obbligo di notificazione - Delibera n. 1 del 31 marzo 2004
Da questi ultimi due documenti, emerge che l’investigatore
privato deve notificare se archivia i dati personali in modo organizzato e
sistematico in “apposite banche dati” , soprattutto se i dati sono costituiti
da “immagini o suoni”.
Non costituisce una “apposita banca di dati”, ad esempio,
il file word su cui l’investigatore riporta una relazione su un comportamento
illecito o fraudolento rilevato su mandato del cliente.
Gli elementi che generano l’obbligo della notifica sono:
1) L’archiviazione delle informazioni in un “complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti”;
2) il “complesso organizzato di dati” è costituito ed
organizzato appositamente per l’archiviazione e la successiva consultazione
delle informazioni;
3) il “complesso organizzato di dati” è gestito con
strumenti elettronici e tali elementi ricorrono nel caso l’investigatore
costituisca una propria banca dati relativa “al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni; si tenga presente che la notificazione non è prevista se l’investigatore
utilizza banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti
autonomamente da altri soggetti-titolari del relativo trattamento.
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