IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizza
gli investigatori privati a
trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice,
secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Prima
di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3
del Codice.
1) Ambito di applicazione.
La
presente autorizzazione è rilasciata alle persone fisiche e giuridiche, agli
istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art.
134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni).
2) Finalità del trattamento.
Il
trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico
ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:
a)
per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o
difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve
essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale;
b)
su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per
ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare
ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di
procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Restano
ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento
delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio
di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
a)
nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione
n. 1/2016);
b)
relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione
n. 2/2016);
c)
da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione
n. 3/2016);
d)
da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione
n. 4/2016);
e)
relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
n. 7/2016).
3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si
riferiscono.
Il
trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett.
d) del Codice, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire
specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito
delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
I
dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi
conferiti.
4) Modalità di trattamento.
Gli
investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa
investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività
possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico
conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui
al punto 2).
L'atto
di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende
esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale
l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che
giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve
essere conclusa.
Fermi
restando gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 14 del Codice, nonché dagli
artt. 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento
dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con
logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili
in rapporto alle finalità di cui al punto 2).
L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai
sensi dell'art. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la
qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del
conferimento dei dati.
Nel
caso in cui i dati siano raccolti presso terzi, è necessario informare
l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e
art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati per un periodo
superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede
giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono
utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente
perseguite.
Il
difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati
periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere
loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo
all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore
privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di
altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento
dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità
sia stata prevista nell'atto di incarico.
Nel
caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o
incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30
del Codice, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno
settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni
impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente
pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per
quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato
nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione
generale n. 2/2016 e, per ciò che riguarda le informazioni relative ai dati
genetici, nel rispetto dell'autorizzazione adottata ai sensi dell'art. 90
del Codice.
Il
trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati
per svolgere investigazioni difensive emanato ai sensi dell'art. 12 del Codice
(deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008,
n. 275).
5) Conservazione dei dati.
Nel
quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del
Codice i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore
a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
A
tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli
periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.
Una
volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare
in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o
al soggetto che ha conferito l'incarico i quali possono consentire, anche in
sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente
personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, ai soli fini
dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato.
Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha
conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale
necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il
tempo a ciò strettamente necessario.
La
sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il
passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato,
non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la
conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I
dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito
l'incarico.
I
dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che
questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I
dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle
autorità competenti solo se ciò è necessario per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.
I
dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere
diffusi.
7) Richieste di autorizzazione.
I
titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende
effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le
richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente
alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei
termini di cui al provvedimento medesimo.
Il
Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per
trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente
provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da
situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano
fermi gli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea, ovvero da
norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia
di trattamento di dati personali e, in particolare:
a)
dagli artt. 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 10 (indagini sulle opinioni del
lavoratore e trattamenti discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276;
b)
dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione
da HIV;
c)
dalle norme volte a prevenire discriminazioni;
d)
dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non
consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Restano
fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di
correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta
di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati
o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni
telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.
Resta
ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per
l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche
nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali
casi, il Codice non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente
ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempre che i dati non siano destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice).
9) Efficacia temporale.
La
presente autorizzazione ha efficacia dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio
2018, tenuto conto che a decorrere dal 25 maggio 2018 sarà applicabile il
Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) entrato in vigore il 24 maggio
2016, salve le modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza
di eventuali novità normative rilevanti in materia e ferme restando le
determinazioni eventualmente adottate dall'Autorità in applicazione del citato
Regolamento.
La
presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2016
sitografia:
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