Art. 38 DL 196/2003
La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero
delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del
trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per
individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)
Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con
soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di categoria e ordini professionali.
Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente
alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla
normativa vigente.
(1) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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