domenica 14 aprile 2019

L' ASSEGNO DI MANTENIMENTO




by Andrea Frighi
Sempre in tema di separazione e divorzio, oggi parliamo del famigerato assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento consiste in una somma di denaro finalizzata a far mantenere all’ex coniuge uno stile di vita analogo a quello che aveva quando era sposato.

L’assegno di mantenimento si differenzia da quello alimentare perché non presuppone che il beneficiario verta in uno stato di bisogno. Se l’entità dell’assegno alimentare era commisurata ai bisogni primari dell’ex coniuge beneficiario, l’assegno di mantenimento tiene in considerazione anche i bisogni secondari, ovvero quelle “necessità” relative al proprio stile di vita.
ALLORA IN CHE CIRCOSTANZA VIENE PAGATO?
Ha diritto all’assegno di mantenimento l’ex coniuge che si trova in condizione di non titolarità di adeguati redditi propri. L’eventuale inadeguatezza dei redditi è riferita questa volta non più alle spese che i bisogni primari richiedono, ma alla mancata possibilità economica all’auto-mantenimento del tenore di vita che l’ex coniuge beneficiario aveva in precedenza.
A questo punto vi domanderete perché chiamare in modi diversi (alimenti e mantenimento) due assegni che, per quanto partano da presupposti differenti, conducono al medesimo risultato.
C’è da ragionare in negativo, sulle eccezioni.
Per l’assegno di mantenimento bisogna infatti chiedersi: quando non è possibile incassarlo?
Diversamente da quanto accade con gli alimenti, che vengono passati ad un soggetto oggettivamente più bisognoso a prescindere dalla sua condotta matrimoniale, l’ex coniuge non avrà diritto al mantenimento se viene identificato come “causa principale” del divorzio, anche se versa in cattive condizioni economiche.
E’ necessario pertanto valutare quale dei due coniugi sia stato principalmente la causa del divorzio, perdendo così il diritto al percepimento dell’assegno di mantenimento.
Caso per caso verrà valutato, ad esempio, chi ha tradito il partner, o chi ha avuto una condotta di vita inadeguata alla buona convivenza (si pensi ad una madre che sperpera tutti gli introiti di famiglia o ad un padre che fa violenza sui figli).
La valutazione però non è sempre così semplice e lineare.
Faccio un rapido esempio: un tradimento non è sempre considerato la causa principale del divorzio. E’ necessario valutare se l’altro coniuge abbia in qualche modo “causato” il tradimento stesso, con precedenti inadempimenti degli obblighi matrimoniali.
Si pensi alla situazione in cui la moglie rifiuti senza motivo di avere rapporti sessuali con il partner e solo successivamente il marito la tradisca. In questo caso vi è un inadempimento degli obblighi coniugali da parte della moglie, perciò se in seguito lo sposo intratterrà una relazione extra-coniugale, questa sarà soltanto la conseguenza di un comportamento “colpevole” della moglie e il divorzio sarà imputabile alla donna.
Nel caso sopra descritto, il rifiuto all’attività sessuale da parte della donna è posto a mo’ di giustificante del successivo tradimento ed è considerato una buona ragione per chiedere il divorzio nonché l’assegno di mantenimento, se vi sono le condizioni oggettive favorevoli.
IL MANTENIMENTO E’ PER SEMPRE?
No! Può interrompersi. Oltre ad aumentare o diminuire nell’ammontare.
Periodicamente l’assegno viene riproporzionato alla situazione patrimoniale degli ex coniugi (nonché agli indici ISTAT). Questa prassi procede in via automatica ed è detta “adeguamento”.
Le modifiche nell’ammontare dell’assegno possono essere richieste anche dai due soggetti interessati: l’ex coniuge che avanza tale richiesta dovrà essere in grado di dimostrare che esiste una modificazione dello scenario patrimoniale, sia in capo al soggetto beneficiario, sia a quello debitore o a entrambi.
Si pensi alla situazione in cui uno dei due consorti formi un nuovo nucleo familiare o alla circostanza in cui vi è un nuovo figlio da mantenere o, viceversa, ve n’è uno che esce di casa permanentemente.
In questi casi, dato il mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, la prassi vuole che si possa richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.
Non è raro il caso in cui un soggetto dichiari di essere disoccupato, quando in realtà svolge attività lavorativa in nero, pertanto non dichiarata.
Il marito di una mia cliente aveva smesso di pagare l’assegno alimentare alla ex-moglie adducendo di aver perso il suo precedente lavoro e di essere disoccupato.
Lo pedinammo per una settimana e scoprimmo che si recava tutti i giorni presso un autolavaggio, ove percepiva lo stipendio in nero come addetto alla lavatura.
Tale assegno può anche subire un’interruzione definitiva: il caso più scontato è quello del sopravvenuto decesso del coniuge beneficiario qualora non vi siano figli da mantenere.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Come per l’assegno alimentare non esiste una formula algebrica precisa per calcolare l’assegno di mantenimento, sebbene sussistano modelli di calcolo disponibili anche on-line. Sono molte le variabili che entrano in gioco per la sua determinazione, soprattutto in presenza di figli.
L’assegno è proporzionato allo stato patrimoniale dei due soggetti, al tenore di vita che questi mantenevano durante il loro rapporto matrimoniale e alle eventuali colpe che hanno condotto al divorzio. Il principio che regola l’assegno di mantenimento è volto all’equità e cerca di appianare quegli squilibri di reddito che incidono sul tenore di vita modificandolo in negativo.
Le valutazioni non si fermano soltanto ai coniugi: i figli sono un elemento fondamentale per proporzionare l’entità dell’assegno. Si terrà conto anche dei tempi di permanenza dei figli nella casa dei genitori (un maggior tempo di permanenza influirà positivamente sull’ammontare dell’assegno), del tenore di vita che questi hanno goduto fino a quel momento e delle loro esigenze attuali. In tal senso verranno considerate anche quelle spese inerenti le attività scolastiche, sportive, ricreative e sanitarie dei figli.
In alcuni casi bisogna considerare anche la durata del rapporto matrimoniale. In caso di matrimoni di breve durata(meno di due anni), non è raro che il tribunale tenga conto di questo elemento in favore di un ammontare più modico dell’assegno di mantenimento. Immaginiamo lo scenario di due coniugi sposati da pochissimo e aventi un grande dislivello in quanto a disponibilità economica: in caso di divorzio, il principio di equità, che vorrebbe il mantenimento dello stesso stile di vita avuto prima del divorzio, subirebbe una dispersione, dal momento che l’ex coniuge meno abbiente non avrebbe avuto il tempo di “abituarsi” allo stile di vita del partner.
CHI DETERMINA L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO?
coniugi e…il tribunale!
Nel caso in cui i due coniugi affrontino un divorzio consensuale sarà loro compito, coadiuvati da un avvocato, stabilire l’ammontare dell’assegno. In questa circostanza il tribunale si accerterà che la cifra pattuita risulti adeguata (anche in funzione del mantenimento di eventuali figli).
Laddove invece il divorzio sia giudiziale, la decisione spetterà interamente al giudice. Sarà compito dei coniugi – e dei loro avvocati – dimostrare innanzitutto in che misura l’altro partner abbia “contribuito” al divorzio. Spetterà alle parti definire quali siano le necessità richieste dallo stile di vita avuto durante il matrimonio. Alla fine, la decisione sarà rimessa alla volontà del giudice istruttore.

Sitografia:
https://www.aenigmainvestigazioni.it/blog-del-detective/assegno-di-mantenimento

Nessun commento:

Posta un commento