venerdì 27 marzo 2015

IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

L'art. 10 del c.c. e l'art. 96 della legge 22-4-1941 n 633 protegge tutti noi dall'utilizzo abusivo della nostra immagine. Nessuno ha diritto, senza il nostro consenso e a meno che non ricorrano le condizioni di cui si dirà tra poco, di ritrarci fotograficamente, con filmati o in qualsiasi altro modo e di utilizzare il nostro ritratto. La riproduzione del ritratto è possibile, anche senza il consenso della persona ritrattata, soltanto nei seguenti casi:
- quando si tratti di un personaggio pubblico;
- quando la pubblicazione del ritratto sia giustificata da necessità di giustizia o di polizia;
- quando sia giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali (ad es. pubblicazione dell'immagine di una persona venuta alla ribalta della cronaca per qualche motivo. In tale caso prevede il diritto all'informazione);
- quando sia giustificata dal collegamento ad avvenimenti pubblici (ad es. quando si è fotografati nell'ambito di un corteo di protesta).


(testo di Lorenzo e Osvaldo Catone - "L'avvocato di me stesso") 



sabato 21 marzo 2015

MI SFUGGE QUALCOSA???



Notizia ormai vecchia, per chi ha saputo dell'accaduto, ma navigando tra le pagine del web, alla ricerca delle proposte di un corso di formazione per investigatori privati, leggo di un'accademia che propone un corso di formazione e sinceramente qualcosa mi sfugge! ...ecco di seguito la notizia che nel 2012 comparve su internet.. e poi quello che trovo pubblicato oggi.




ARRESTATA PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E DOCUMENTALE MIRIAM PONZI, LA FIGLIA DI COLUI CHE NEL DOPOGUERRA FU CONSIDERATO IL PIU' GRANDE INVESTIGATORE ITALIANO, TOM PONZI.


Trasferiva sistematicamente soldi dell'impresa a suo nome per pagare spese "voluttuarie"

domenica 15 marzo 2015

ESPOSTI, DENUNCE, QUERELE E SCRITTI ANONIMI: DIFFERENZE E VALIDITÀ DEGLI ATTI

Esposti, denunce, querele e scritti anonimi: differenze e validità degli atti

Il cittadino che intende rivolgersi alla giustizia per tutelare i propri diritti dovrebbe sempre chiedere consigli ad un legale; tuttavia, specie quando si tratta di questioni di minore importanza, la tentazione di agire da soli è forte. Perciò, quando si prendono carta e penna è necessario sapere almeno la forma migliore per entrare in contatto con gli organi competenti, poiché spesso si fa confusione nel linguaggio comune tra esposto, denuncia e querela: ciascuno di questi atti, invece, ha presupposti diversi e a volte può anche sottintendere un "fine diverso", cioè una tutela più o meno ampia richiesta alla giustizia.

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE. NON CONFIGURA ILLECITO DISCIPLINARE ED E’ LEGITTIMAMENTE UTILIZZABILE COME MEZZO DI PROVA NEL PROCESSO.

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE. NON CONFIGURA ILLECITO DISCIPLINARE ED E’ LEGITTIMAMENTE UTILIZZABILE COME MEZZO DI PROVA NEL PROCESSO.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha confermato la liceità della registrazione di conversazioni telefoniche nell’ambito di un rapporto di lavoro (in specie, registrazione di un colloquio telefonico tra lavoratore e datore di lavoro effettuata dal dipendente) e la sua utilizzabilità come mezzo di prova dell’ambito del processo civile.

REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE É REATO?


E' lecito registrare conversazioni altrui?


Nell'era dei diritti connessi alla "privacy", si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza e, quindi, costituisca un atto illecito. In realtà non è così e, anzi, la legge e la giurisprudenza sono abbastanza chiare sul punto.



mercoledì 4 marzo 2015

TITOLARI DI LICENZE DI INVESTIGAZIONI: OBBLIGO DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO CON I COLLABORATORI DI CUI CI SI AVVALE E COMUNICARE L'ELENCO DEI COLLABORATORI INVESTIGATIVI



OBBLIGO DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO CON I COLLABORATORI INVESTIGATIVI DI CUI CI SI AVVALE.


Non è possibile avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di personale (anche familiare); è pertanto obbligatorio stipulare un contratto di lavoro secondo le forme previste dalla vigente legislazione giuslavoristica.



(Per sapere di più, leggete la circolare che la prefettura di Firenze ha inviato a tutti gli Istituti Investigativi.)

Sitografia:
http://www.italdetectives.org/images/pdfstampa/collaboratori-investigativi-firenze.pdf


(vedere anche:  http://www.prefettura.it/torino/contenuti/64404.htm - prospetto dei collaboratori dipendenti formato exel da scaricare)


STORIA DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE: LE ORIGINI


LE ORIGINI DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE


Nel 1833 viene fondato in Francia da Eugène-Francois Vidocq il Bureau de renseignements pour le commerce (letteralmente ufficio informazioni per il commercio), la prima agenzia di detective privati che fornisce (dietro pagamento) servizi informativi e di sorveglianza ai commercianti. Eugène-Francois Vidocq (1775-1857) da ladro e truffatore, nel 1811 diventa capo della Sureté (fino al 1827 in cui si dimette), un servizio di polizia formato da ex detenuti con il compito di infiltrarsi nella malavita.

Nel 1850 a Chicago, lo scozzese Allan J. Pinkerton (1819-1884) fonda la più famosa agenzia investigativa privata nel mondo, che divenne in breve tempo la più importante società di sicurezza d’America, la Pinkerton National Detective Agency. Il marchio dell’agenzia era composto da un logo con un occhio aperto (che ispirò nel tempo l’espressione “private eye”) e con una frase che citava “We never sleep” (tradotto “Non dormiamo mai”).


Pinkerton divenne famoso per aver scoperto il complotto per omicidio del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, salvandogli la vita in un attentato a Baltimora che precedette quello fatale di Washington, che assunse gli agenti di Pinkerton come guardie del corpo durante la Guerra Civile. Allan Pinkerton assunse Kate Warne nel 1856 come detective privato, facendo di lei la prima investigatrice privata donna in America.  Agenti Pinkerton sono stati assunti per monitorare fuorilegge occidentali come Jesse James , i fratelli Reno , e il “Wild Bunch”, tra cui Butch Cassidy e Sundance Kid . L’agenzia mise in pratica molte tecniche innovative: dall’archiviazione di enormi documentazioni su sospetti criminali (attività che gli fu copiata dal FBI alla sua nascita nel 1908), alla creazione di quello che forse è stato il primo schedario criminale fotografico, alle ricerche meticolose, spesso con un pericoloso lavoro undercover (sotto copertura) ed estenuanti sorveglianze, con cui venivano affrontati i casi.
In Europa le prime agenzie investigative nacquero in Gran Bretagna, in epoca Vittoriana. I metodi d’indagine utilizzati in quel periodo erano a dir poco disinvolti: alcune agenzie, infatti, al fine di incrementare il lavoro, utilizzavano un giro di “donnine facili” con il compito di adescare mariti agiati; in questo modo era sicuramente facile raccogliere prove a favore delle mogli tradite che, di conseguenza, potevano ottenere vantaggiose condizioni per il divorzio.
Sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, le più importanti agenzie di investigazioni si dotarono di strumenti tecnici assai sofisticati per l’epoca, come ad esempio il microfono-fucile, un apparecchio che permetteva di registrare colloqui all’aperto sino a mezzo chilometro di distanza. Ma la tecnica che gli investigatori statunitensi e inglesi seppero magistralmente sfruttare fu l’arte del travestimento: nel quartiere cinese di New York, ad esempio, vivevano molti detective di nazionalità cinese, che, camuffati da commessi, camerieri, lustrascarpe ecc., riuscivano a sventare molti crimini. Lo stesso Pinkerton, per acciuffare un ladro di banche ormai ricercato da mesi, aprì un piccolo caffè in una cittadina americana che condusse per più di tre mesi.
La polizia inglese e americana, a differenza di quella europea, si rese subito conto di quanto fosse necessaria la collaborazione di una figura come quella del detective privato, un libero professionista facilitato, nell’adempimento delle proprie missioni, da rapidità e mobilità. Negli Stati Uniti la diffusione del detective privato fu tale che, nei primi del Novecento, non c’era più festa o avvenimento pubblico che non vedesse la presenza di “occhi privati”. Ma anche le banche, le industrie, le compagnie ferroviarie ecc. si avvalevano sempre più di servizi di sicurezza privata o di detective.
In Francia, Germania e Italia, l’investigazione privata ebbe una diffusione molto più lenta e inizialmente si occupava per lo più di sicurezza.

lunedì 2 marzo 2015

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato a Settembre 2014