lunedì 2 marzo 2015

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato a Settembre 2014




INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Definizioni e classificazioni generali

art. 1 Definizioni.
art. 2 Classificazione per ramo

Capo II Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa

art. 3 Finalità della vigilanza
art. 4 Ministro delle attività produttive
art. 5 Autorità di vigilanza
art. 6 Destinatari della vigilanza
art. 7 Reclami
art. 8 Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF
art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
art. 10 Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità


TITOLO II - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Capo I Disposizioni generali

art. 11 Attività assicurativa
art. 12 Operazioni vietate

Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica

art. 13 Autorizzazione
art. 14 Requisiti e procedura
art. 15 Estensione ad altri rami
art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 17 Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
art. 19 Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi.
art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale.
art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri.
art. 22 Attività in uno Stato terzo.

Capo III Imprese aventi la sede legale in uno Stato membro

art. 23 Attività in regime di stabilimento.
art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi.
art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri.
art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.[3]
art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale.
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 28 Attività in regime di stabilimento.
art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi.


TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Capo I Disposizioni generali

art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa.
art. 31 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita.
art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita.
art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita.
art. 34 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti.
art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti.

Capo II Riserve tecniche dei rami vita e danni

art. 36 Riserve tecniche dei rami vita.
art. 37 Riserve tecniche dei rami danni.
art. 37 bis Riserve tecniche del lavoro indiretto

Capo III Attività a copertura delle riserve tecniche

art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività.
art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali.
art. 40 Regole sulla congruenza.
art. 41 Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo
 del risparmio.
art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
art. 42 bis Attivi a copertura delle riserve tecniche nel lavoro indiretto.
art. 42 ter Attivi a copertura delle riserve tecniche nel lavoro indiretto per le imprese di
 assicurazione in presenza di determinate condizioni.
art. 43 Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.

Capo IV Margine di solvibilità

art. 44 Margine di solvibilità.
art. 44 bis Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività
 riassicurative.
art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari.
art. 46 Quota di garanzia.
art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione.

Capo V Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo[4]

art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria.
art. 49 Riserve tecniche.
art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia.
art. 51 Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri.


TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

art. 52 Nozione.
art. 53 Attività esercitabili.
art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali.
art. 55 Autorizzazione.
art. 56 Altre norme applicabili.


TITOLO V - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

Capo I Disposizioni generali

art. 57 Attività di riassicurazione.
art. 57 bis Società veicolo.

Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

art. 58 Autorizzazione.
art. 59 Requisiti e procedura.
art. 59 bis Estensione ad altri rami.
art. 59 ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.
art. 59 quater Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
art. 59 quinquies Attività in uno Stato terzo.

Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno
Stato terzo

art. 60 Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato
 membro.
art. 60 bis Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo.
art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi.


TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE

Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica[5]

art. 62 Esercizio dell'attività di riassicurazione.
art. 63 Requisiti organizzativi.
art. 64 Riserve tecniche.
art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche.
art. 65 bis Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
art. 66 Retrocessione dei rischi.
art. 66 bis Margine di solvibilità disponibile.
art. 66 ter Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari.
art. 66 quater Margine di solvibilità richiesto.
art. 66 quinquies Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami
 vita e danni.
art. 66 sexies Ammontare della quota di garanzia.
art. 66 septies Riassicurazione finite.

Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno
 Stato terzo

art. 67 Attività in regime di stabilimento.


TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

art. 68 Autorizzazioni.
art. 69 Obblighi di comunicazione.
art. 70 Comunicazione degli accordi di voto.
art. 71 Richiesta di informazioni.
art. 72 Nozione di controllo.
art. 73 Partecipazioni indirette.
art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione.
art. 75 Protocolli di autonomia.

Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.
art. 77 Requisiti dei partecipanti.
art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione.

Capo III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
art. 80 Obblighi di comunicazione.
art. 81 Vigilanza prudenziale.

Capo IV Gruppo assicurativo

art. 82 Gruppo assicurativo.
art. 83 Impresa capogruppo.[6]
art. 84 Impresa di partecipazione capogruppo.
art. 85 Albo delle imprese capogruppo.
art. 86 Poteri di indagine.
art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare.
art. 87 bis Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista.


TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Capo I Disposizioni generali sul bilancio

art. 88 Disposizioni applicabili.
art. 89 Disposizioni particolari.
art. 90 Schemi.

Capo II Bilancio di esercizio

art. 91 Principi di redazione.
art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione.
art. 93 Deposito e pubblicazione.
art. 94 Relazione sulla gestione.

Capo III Bilancio consolidato

art. 95 Imprese obbligate.
art. 96 Direzione unitaria.
art. 97 Esonero dall'obbligo di redazione.
art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza.
art. 99 Data di riferimento.
art. 100 Relazione sulla gestione.

Capo IV Libri e registri obbligatori

art. 101 Libri e registri obbligatori.

Capo V Revisione legale dei conti

art. 102 Revisione legale del bilancio.
art. 103 Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.
art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile.
art. 105 Revoca dell'incarico all'attuario revisore.


TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Capo I Disposizioni generali

art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.[7]
art. 107 Ambito di applicazione.

Capo II Accesso all'attività di intermediazione

art. 108 Accesso all'attività di intermediazione.
art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
art. 110 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche.
art. 111 Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli
 intermediari.
art. 112 Requisiti per l'iscrizione delle società.
art. 113 Cancellazione.
art. 114 Reiscrizione.
art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi.

Capo III Regole di comportamento

art. 117 Separazione patrimoniale.
art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi.
art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati.
art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento.
art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza.


TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Capo I Obbligo di assicurazione

art. 122 Veicoli a motore.
art. 123 Natanti.
art. 124 Gare e competizioni sportive.
art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.
art. 126 Ufficio centrale italiano.
art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno.
art. 128 Massimali di garanzia.
art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione.

Capo II Esercizio dell'assicurazione

art. 130 Imprese autorizzate.
art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto.
art. 132 Obbligo a contrarre.
art. 133 Formule tariffarie.
art. 134 Attestazione sullo stato del rischio.
art. 135 Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati.
art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive.

Capo III Risarcimento del danno[8]

art. 137 Danno patrimoniale.
art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità.
art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale.
art. 141 Risarcimento del terzo trasportato.
art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale.
art. 142 bis Informazioni sulla copertura assicurativa.
art. 142 ter Utenti della strada non motorizzati.

Capo IV Procedure liquidative

art. 143 Denuncia di sinistro.
art. 144 Azione diretta del danneggiato.
art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento.
art. 146 Diritto di accesso agli atti.
art. 147 Stato di bisogno del danneggiato.
art. 148 Procedura di risarcimento.
art. 149 Procedura di risarcimento diretto.
art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto.
art. 150 bis Certificato di chiusa inchiesta

Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero

art. 151 Procedura.
art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri.
art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica.
art. 154 Centro di informazione italiano.
art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano.

Capo VI Disciplina dell'attività peritale

art. 156 Attività peritale.
art. 157 Ruolo dei periti assicurativi.
art. 158 Requisiti per l'iscrizione.
art. 159 Cancellazione dal ruolo.
art. 160 Reiscrizione.


TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE

Capo I Coassicurazione comunitaria

art. 161 Coassicurazione comunitaria.
art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega.

Capo II Assicurazione di tutela legale

art. 163 Requisiti particolari.
art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri.[9]


TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Capo I Disposizioni generali

art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile.
art. 166 Criteri di redazione.
art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate.
art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione.
art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione.

Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

 dei veicoli a motore e dei natanti
art. 170 Divieto di abbinamento.
art. 170 bis Durata del contratto.
art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante.
art. 172 Diritto di recesso.

Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza

art. 173 Assicurazione di tutela legale.
art. 174 Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale.
art. 175 Assicurazione di assistenza.

Capo IV Assicurazione sulla vita

art. 176 Revocabilità della proposta.
art. 177 Diritto di recesso.
art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori.

Capo V Capitalizzazione

art. 179 Nozione.

Capo VI Legge applicabile

art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni.
art. 181 Contratti di assicurazioni sulla vita.


TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO

Capo I Disposizioni generali[10]

art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi.
art. 183 Regole di comportamento.
art. 184 Misure cautelari ed interdittive.

Capo II Obblighi di informazione

art. 185 Nota informativa.
art. 186 Interpello sulla nota informativa.
art. 187 Integrazione della nota informativa.


TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

Capo I Disposizioni generali

art. 188 Poteri di intervento.
art. 189 Poteri di indagine.
art. 190 Obblighi di informativa.
art. 191 Norme regolamentari.

Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
 assicurazione e di riassicurazione

art. 192 Imprese di assicurazione italiane.
art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri.
art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi.
art. 195 Imprese di riassicurazione italiane.
art. 195 bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri.
art. 195 ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi.
art. 196 Modificazioni statutarie.
art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.

Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di
 riassicurazione

art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane.
art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri.
art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi.
art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione.
art. 202 Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione.

Capo IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni
 alla Commissione europea

art. 203 Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa.
art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di
riassicurazione.
art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri.
art. 206 Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare.[11]
art. 207 Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare.
art. 208 Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi.
art. 209 Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie.


TITOLO XV - VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Capo I Disposizioni generali

art. 210 Ambito di applicazione.
art. 210 bis Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista.
art. 211 Area della vigilanza supplementare.

Capo II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza

art. 212 Procedure di controllo interno.
art. 213 Vigilanza informativa.
art. 214 Vigilanza ispettiva.

Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo

art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti.
art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti.

Capo IV Verifica della solvibilità corretta

art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione.
art. 218 Verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta.
art. 220 Accordi per la concessione di esoneri.


TITOLO XVI - MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE

Capo I Misure di salvaguardia

art .221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.
art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia.
art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.
art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali.
art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione.
art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi.
art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa.
art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

Capo II Misure di risanamento[12]

art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti.
art. 230 Commissario per la gestione provvisoria.
art. 231 Amministrazione straordinaria.
art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario.
art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria.
art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
art. 235 Adempimenti iniziali.
art. 236 Adempimenti finali.
art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità.
art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento.
art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere.

Capo III Decadenza e revoca dell'autorizzazione

art. 240 Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
art. 241 Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.
art. 242 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
art. 243 Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.
art. 244 Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione.

Capo IV Liquidazione coatta amministrativa

art. 245 Liquidazione coatta amministrativa.
art. 246 Organi della procedura.
art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità.
art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.
art. 249 Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
art. 251 Adempimenti iniziali.
art. 252 Accertamento del passivo.
art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri.
art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.
art. 255 Appello.
art. 256 Insinuazioni tardive.
art. 257 Liquidazione dell'attivo.
art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di
 riassicurazione.
art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione.
art. 260 Ripartizione dell'attivo.
art. 261 Adempimenti finali.
art. 262 Concordato.
art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere.
art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.

Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione
 adottate da altri Stati membri[13]

art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari.
art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica.
art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della
 Repubblica.
art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione.
art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani.
art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli.
art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione.
art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori.

Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo

art. 275 Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa.
art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa.
art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo.
art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo.
art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo.
art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure.
art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale.
art. 282 Gruppi e società non iscritte all'albo.


TITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO

Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla
 circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica.
art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro.
art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Capo II Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata

art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata.
art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento.
art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti.
art. 290 Prescrizione dell'azione.
art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale.
art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.

Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta

art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta.
art. 294 Esercizio dell'azione di risarcimento.
art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano[14]

art. 296 Organismo di indennizzo italiano.
art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano.
art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati.
art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo.
art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.
art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria

art. 302 Ambito di intervento.
art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
art. 304 Diritto di regresso e di surroga.


TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Capo I Abusivismo

art. 305 Attività abusivamente esercitata.
art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza.
art. 308 Abuso di denominazione assicurativa.

Capo II Imprese di assicurazione e di riassicurazione

art. 309 Attività oltre i limiti consentiti.
art. 310 Condizioni di esercizio.
art. 311 Assetti proprietari.
art. 312 Vigilanza supplementare.

Capo III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti

art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto.
art. 314 Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento.
art. 315 Procedure liquidative.
art. 316 Obblighi di comunicazione.
art. 317 Altre violazioni.

Capo IV Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi.
art. 319 Regole di comportamento.
art. 320 Nota informativa.

Capo V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza

art. 321 Doveri degli organi di controllo.[15]
art. 322 Doveri del revisore legale e della società di revisione
 legale.
art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato.

Capo VI Intermediari di assicurazione

art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari.

Capo VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento

art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive.
art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Capo VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento

art. 329 Intermediari e periti assicurativi.
art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari.
art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari.


TITOLO XIX - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni tributarie

art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di
 assicurazione.
art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali.
art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti.

Capo II Contributi di vigilanza

art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione.
art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
art. 337 Periti assicurativi.

Capo III Disposizioni transitorie

art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate.
art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita.
art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita.
art. 341 Imprese in liquidazione coatta.
art. 342 Partecipazioni già autorizzate.
art. 343 Intermediari già iscritti od operanti.
art. 344 Periti di assicurazione già iscritti.[16]

Capo IV Disposizioni finali

art. 345 Istituzioni e enti esclusi.
art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative.
art. 347 Potestà legislativa delle Regioni.
art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni.
art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi.
art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa.
art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge.
art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private.

Capo V Abrogazioni

art. 354 Norme espressamente abrogate.
art. 355 Entrata in vigore.[17]


DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private



continua..


sitografia:
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F23858/CAP_annotato.pdf

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