sabato 5 agosto 2017

D.M. 269/2010 MODIFICATO CON IL D.M. 56/2015: COMPARAZIONE TESTI



PRIMA E DOPO GLI EMENDAMENTI: CONFRONTO TRA TESTI


Le modifiche al decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269 si sono rese necessarie a seguito della procedura d’informazione della Commissione Europea (Eu Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/MARK) in ordine alla permanenza nella normativa italiana di riferimento, di restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza e di investigazione privata.

Le revisioni del D.M. n. 269 riguardano in particolare le seguenti limitazioni oggetto dell’EU Pilot:
  •        Requisito di un capitale sociale minimo
  •        Requisito di una garanzia il cui importo appare sproporzionato rispetto lo scopo.

Con l’occasione il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario procedere ad alcune ulteriori modifiche ed integrazioni del D.M. n. 269/2010, al fine anche di implementare ulteriormente l’efficacia del provvedimento. In particolare queste modifiche riguardano:
  •         Servizi di localizzazione satellitare;
  •         Centrali operative;
  •         Trasporto di denaro e valori.

Gli interventi di modifica riguardano anche gli allegati G ed H che dispongono in materia d’investigazione privata e informazioni commerciali.
Nel dettaglio le modifiche al D.M. N. 269/2010 riguardano:
  •          Il testo decreto (art. 3 – requisiti e qualità dei servizi, comma 2, lettera e; art. 6 – requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate; art. 8 – disposizioni transitorie e finali, comma 3 e 4);
  •          ALLEGATO A – Requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza (commi 4, 6, 7);
  •          ALLEGATO B – Requisiti professionali minimi del titolare della licenza, dell’institore, del direttore tecnico (comma 1, quarto punto);
  •          ALLEGATO D – Requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e regole tecniche dei servizi (Sezione I,II,III,IV,V);
  •          ALLEGATO E – Requisiti minimi delle infrastrutture per le comunicazioni – sostituito completamente
  •          ALLEGATO F – Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e delle cauzioni degli istituti di vigilanza privata – sostituito completamente
  •          ALLEAGATO G – Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali
  •          ALLEGATO H – Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’articolo 257, comma 2, del regolamento di esecuzione, degli istituti di investigazione privata e di informazione commerciali.



sitografia:
http://www.prefettura.it/piacenza/contenuti/D.m._56_2015_di_revisione_del_d.m._269_2010-170891.htm

LA PRIVACY - LE PRINCIPALI NORME DEL D.L. 30 GIUGNO 2003, N. 196



definizioni più significative dell'art. 4 del DL 196/2003

Le definizioni

a)    trattamento”:  qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b)    “dato personale”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c)    “dati identificativi”:  i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d)    “dati sensibili”:  i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e)    "dati giudiziari": i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f)     "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

g)    "diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h)   "banca di dati": qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;


I soggetti del trattamento


i)     "interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

j)      "titolare": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalià del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

k)    "responsabile": la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;


l)     "incaricati": le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;


sitografia:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI



AUTORIZZAZIONE N.6/2016


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizza
gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

COME L'INVESTIGATORE PRIVATO DEVE NOTIFICARE AL GARANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 38 DL 196/2003

La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)

Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.


 (1) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

sitografia:

QUANDO L'INVESTIGATORE PRIVATO DEVE NOTIFICARE AL GARANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI




Art. 37 DL 196/2033
L’investigatore privato notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, quando il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (apparati di localizzazione satellitari);

b) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

c) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

d) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Consultare anche:

Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante - 23 aprile 2004

Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione - Delibera n. 1 del 31 marzo 2004

Da questi ultimi due documenti, emerge che l’investigatore privato deve notificare se archivia i dati personali in modo organizzato e sistematico in “apposite banche dati” , soprattutto se i dati sono costituiti da “immagini o suoni”.
Non costituisce una “apposita banca di dati”, ad esempio, il file word su cui l’investigatore riporta una relazione su un comportamento illecito o fraudolento rilevato su mandato del cliente.

Gli elementi che generano l’obbligo della notifica sono:

1) L’archiviazione delle informazioni in un “complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”;

2) il “complesso organizzato di dati” è costituito ed organizzato appositamente per l’archiviazione e la successiva consultazione delle informazioni;


3) il “complesso organizzato di dati” è gestito con strumenti elettronici e tali elementi ricorrono nel caso l’investigatore costituisca una propria banca dati relativa “al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni; si tenga presente che la notificazione non è prevista se l’investigatore utilizza banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri soggetti-titolari del relativo trattamento.