domenica 1 novembre 2015

ALLEGATO "G" MODIFICATO - REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI



Allegato G

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di Investigazione Privata e di informazioni commerciali

1. L’investigatore privato titolare di istituto (art.  4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-  Giurisprudenza
-  Psicologia a Indirizzo Forense
-  Sociologia
-  Scienze Politiche
-  Scienze dell’Investigazione
-  Economia
ovvero corsi di laurea equiparati equipollenti.
b) aver svolto con profitto  un periodo di   pratica attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o  da centri di formazione professionale riconosciuti dalle  Regioni  e  accreditati  presso  il    Ministero
 dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
·  aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

ALLEGATO "H" MODIFICATO - CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI




Allegato H

Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’art. 257, comma 2. Del Regolamento di esecuzione degli Istituti di Investigazione Privata e di informazioni commerciali.

1.  Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce  parte integrante.
2.  Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art. 16 TULPS;
·  i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza del richiedente  la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività;
·      la tipologia dei servizi che intende svolgere;
·  il personale che intende eventualmente impiegare,    distinguendo   tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
 ·      la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);

la dotazione di tecnologie e attrezzature per  lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).

COMPARAZIONE D.M. 269/2010 PRIMA E DOPO LA MODIFICA




Revisione D.M. 269/2010: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto emendativo (D.M. n. 56/2015)
E’ stato pubblicato lo scorso 11 maggio 2015 sulla  Gazzetta Ufficiale n. 107, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 56/2015, emendativo del D.M. n. 269/2010.

Le modifiche al decreto del D.M. n. 269/2010 si sono rese necessarie a seguito della procedura d’informazione della Commissione Europea (Eu Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/MARK) in ordine alla permanenza nella normativa italiana di riferimento, di restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza e di investigazione privata.

A seguito della procedura d’informazione EU PILOT il Ministero dell’Interno ha avviato il procedimento per emendare il D.M. n. 269/2010.

Le revisioni del D.M. n. 269/2010 riguardano in particolare le limitazioni oggetto dell’EU Pilot, e pertanto il requisito di un capitale sociale minimo e il requisito di una garanzia il cui importo appare sproporzionato rispetto lo scopo.

Con l’occasione il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario procedere ad alcune ulteriori modifiche ed integrazioni del D.M. n. 269/2010, al fine anche di implementare ulteriormente l’efficacia del provvedimento.

Queste modifiche riguardano: i servizi di localizzazione satellitare, le centrali operative, e il trasporto di denaro e valori.
Gli interventi di modifica riguardano anche gli allegati G ed H che dispongono in materia d’investigazione privata e informazioni commerciali.

Il D.M. n. 56/2015 è entrato in vigore l’11 maggio 2015, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale


COMPARAZIONE

http://www.assiv.it/wp-content/uploads/2015/05/D.M._269_EMENDAMENTI_COMPARAZIONE_TESTI_.pdf

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25 FEBBRAIO 2015 N° 56 - REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 DICEMBRE 2010 N° 269

MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.». (15G00076)

Vigente al: 11-5-2015


DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 DICEMBRE 2010 N° 269

D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (1).

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (2)


(1)    Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, S.O.

(2)     Emanato dal Ministero dell'interno.