domenica 26 aprile 2015

IL COLLABORATORE INVESTIGATIVO: LIMITI E POTERI





Il Collaboratore Investigativo 


Gli investigatori privati autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo. 
Tale ultima disposizione, relativamente ai collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, connota l’attività svolta da soggetti che trovano spazio nel Regolamento d’esecuzione TULPS nell’unico riferimento costituito proprio dall’art.259, ma che, nella pratica quotidiana, collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto finale dell’attività investigativa, curata dal titolare di licenza. 
Resta evidentemente esclusa, per i collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, la possibilità di svolgere incarichi investigativi connessi all’attività d’indagine difensiva (punto a.V. del Decreto). Infatti, come chiarito dalla circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, l’attività in parola deve essere svolta esclusivamente dall’investigatore autorizzato.


L'ATTIVITÀ DELL'INVESTIGATORE PRIVATO NEL CAMPO PENALE E CIVILE



L’attività dell’investigatore privato nel campo penale e civile 


Dott. Lelio CASSETTARI 

  Si definisce investigatore colui che compie indagini e ricerche indirizzate a verificare, o ad escludere, determinati fatti che si sospettano avvenuti, ovvero dei quali sia necessario reperire fonti di prova, da presentare anche in sede giudiziale.
   L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.(1) ) e civile. 
  L’investigatore pubblico invece è usualmente un appartenente alle Forze di Polizia e, nella fattispecie, opera per la Polizia Giudiziaria, che risponde al Pubblico Ministero (ex c.p.p.). 
   L’attività degli istituti di investigazione privata, in riferimento al codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, ha subito negli ultimi due decenni un notevole incremento. 
  La ricerca delle prove è, infatti, affidata dalla legge all’iniziativa delle parti (Pubblico Ministero, imputato e parte civile), essendo il sistema processuale di tipo accusatorio (e non più inquisitorio), che sottrae all’iniziativa del giudice il potere di ricerca delle prove. La figura dell’investigatore privato, come ausiliario del difensore nell’ambito delle investigazioni difensive, era già prevista nel co. 2 dell’art. 38 disp. att. c.p.p.(2) , abrogato dalla legge 07.12.2000, n. 397. Tale articolo riguardava le investigazioni difensive ed era contenuto nella versione originaria del codice di procedura penale del 1988. In virtù di tale norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati, riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale.
   Inoltre, il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento. 
   Naturalmente l’investigatore privato, nell’ordinamento della Repubblica Italiana, è legittimato a compiere investigazioni che non sono riferibili all’ambito processual-penalistico. Esse consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera privata, come nel settore familiare e matrimoniale, oppure nel campo dello spionaggio industriale. Tale aspetto è quello tradizionalmente attribuito all’investigazione privata, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

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1 Art. 327-bis. c.p.p.- Attività investigativa del difensore . Introdotto dalla Legge 7.12.2000, n. 397 - 1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici". 
2 Art. 38 norme attuazione del c.p.p.. Facoltà dei difensori per l.esercizio del diritto alla prova - Abrogato dall’art. 23 della Legge 7/12/2000 n. 397 - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. - 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati (222). 2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2 ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. 


 Sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

domenica 19 aprile 2015

RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI - EFFICACIA PROBATORIA - UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO - MEDIANTE ESCUSSIONE DELL'INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Rapporti degli investigatori privati - Efficacia probatoria - Utilizzabilità nel processo - Mediante escussione dell'investigatore privato, a conferma del rapporto - Ammissibilità - Sussiste (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.*)


I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio.

Tribunale Milano, sezione IX civile, sentenza 17 luglio 2013 (Pres. Manfredini, est. Muscio)


giovedì 9 aprile 2015

LA FALSA TESTIMONIANZA

Commette tale reato chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, oppure tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
Si ha reato di falsa testimonianza sia quando il testimone affermi il falso innanzi al Giudice penale, sia quando lo faccia innanzi al Giudice civile.
La pena prevista è dai 2 ai 6 anni (art. 372 c.p.).
Si tenga presente, tuttavia, che chiunque abbia reso falsa testimonianza innanzi ad un Giudice civile o penale può evitare l'incriminazione per tale reato ritrattando il falso e manifestando il vero.
Il 1° comma dell'art. 376 del codice penale prevede che il colpevole di falsa testimonianza  in un giudizio penale non è punibile qualora effettui una ritrattazione prima che venga chiuso il dibattimento. 
Il 2° comma del medesimo articolo prevede che l'autore della falsa testimonianza in un giudizio civile non è punibile qualora ritratti prima che il Giudice emani la sentenza nel processo in cui ha testimoniato. 

(testo di Lorenzo e Osvaldo Catone - "L'avvocato di me stesso")