giovedì 9 aprile 2015

LA FALSA TESTIMONIANZA

Commette tale reato chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, oppure tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
Si ha reato di falsa testimonianza sia quando il testimone affermi il falso innanzi al Giudice penale, sia quando lo faccia innanzi al Giudice civile.
La pena prevista è dai 2 ai 6 anni (art. 372 c.p.).
Si tenga presente, tuttavia, che chiunque abbia reso falsa testimonianza innanzi ad un Giudice civile o penale può evitare l'incriminazione per tale reato ritrattando il falso e manifestando il vero.
Il 1° comma dell'art. 376 del codice penale prevede che il colpevole di falsa testimonianza  in un giudizio penale non è punibile qualora effettui una ritrattazione prima che venga chiuso il dibattimento. 
Il 2° comma del medesimo articolo prevede che l'autore della falsa testimonianza in un giudizio civile non è punibile qualora ritratti prima che il Giudice emani la sentenza nel processo in cui ha testimoniato. 

(testo di Lorenzo e Osvaldo Catone - "L'avvocato di me stesso")



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