martedì 15 settembre 2015

LICENZA DI ISTITUTO DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

La licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata, o di investigazione privata o di informazioni commerciali è disciplinata dagli artt. dal 134 al 141 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e dai relativi articoli del Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Prefettura della provincia ove viene attivata la sede principale dell'attività, utilizzando la modulistica presente nella sezione documenti.
La normativa di riferimento è stata profondamente innovata dall'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n.59 (convertito nella legge 6 giugno 2008, n.101) e dal Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 n.153, adeguando, tra l'altro, la materia alle regole comunitarie.
L'iter di adeguamento normativo alle disposizioni comunitarie della disciplina italiana in materia di sicurezza privata, ha richiesto ulteriori interventi amministrativi di attuazione:
a) D.M. 1 dicembre 2010, n.269: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti". Il decreto, che definisce i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d capacità tecnica) per la vigilanza privata, per le investigazioni private e le informazioni commerciali, è disponibile nella sezione documenti. La circolare attuativa, del 24 marzo 2011, è pure disponibile nella stessa sezione.
b) D.M. 4 giugno 2014 n. 115"Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.". Il decreto disciplina la certificazione di qualità per gli istituti ed i servizi di vigilanza privata (vedi la specifica Sezione) ed è disponibile anche nella sezione documenti, unitamente alla circolare attuativa n. 557/PAS/15128/10089.D(1)REG.2, dell'11.09.2014
Alcune disposizioni del D.M. 269/2010 sono state emendate con il D.M. 25 febbraio 2015, n.56,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. - n.107 del 11.5.2015, disponibile nella sezione documenti.


domenica 6 settembre 2015

L'ATTIVITA DI INVESTIGATORE PRIVATO VA INQUADRATA AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO


Quale pensione per l'investigatore privato?


Dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, la categoria degli investigatori privati rientra nella medesima categoria degli esercenti le attività commerciali e di coloro che offrono servizi, e dunque nella categoria del c.d. terziario, e non in quella dei liberi professionisti.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 3228 del 12.02.1014.

“L’attività dell’investigatore privato non può essere assimilata a quella di chi svolge le professioni intellettuali, ma va collocata, dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, nella medesima categoria degli esercenti le attività commerciali. L’investigatore privato fa dunque parte della categoria del commercio e di chi offre servizi”

Inoltre la norma impone agli investigatori di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge n. 4/2013. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del “codice del consumo” (D.lgs. 206/2005) in quanto responsabile di pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro.
Come leggiamo dal comma 2. e 3. dell'art. 1 della legge n° 4 del 14/01/2013 disposizioni in materia di professioni non organizzate:

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

LE ULTIME SENTENZE IN MATERIA DI INVESTIGATORI PRIVATI












Detective contro lavoratori in malattia o assenti, tradimenti: licenze, trattamento previdenziale, reato di violazione della privacy. Le ultime decisioni sulle agenzie investigative.

giovedì 3 settembre 2015

USA LA SCIENZA PER SMASCHERARE LE BUGIE: NUOVI METODI INTEGRATI

Usa la scienza per smascherare le bugie: nuovi metodi integrati

A cura del laboratorio di analisi comportamentale NeuroComScience per professione-investigatore-privato.blogspot.it


NeuroComScience in collaborazione con l’Università di Trieste sta integrando gli approcci teorici apparentemente opposti sulla menzogna e approfondendo il concetto di incongruenza. Durante gli esperimenti le persone vengono videoriprese e il loro comportamento viene analizzato in maniera approfondita.

Proponiamo alcune nozioni per smascherare i bugiardi, frutto della ricerca scientifica.