domenica 6 settembre 2015

LE ULTIME SENTENZE IN MATERIA DI INVESTIGATORI PRIVATI












Detective contro lavoratori in malattia o assenti, tradimenti: licenze, trattamento previdenziale, reato di violazione della privacy. Le ultime decisioni sulle agenzie investigative.


Nel processo civile non può essere prodotta – e quindi non ha valore – la relazione dell’investigatore privato. Si tratta, infatti, di uno scritto proveniente da un terzo, che non è parte in giudizio. Le dichiarazioni del detective possono però entrare in causa chiamando quest’ultimo a testimoniare e, dunque, sentendolo oralmente nelle forme previste dal codice di procedura civile per tutti i normali testimoni [1]. È questo l’unico modo per attribuire efficacia probatoria alle sue attestazioni. Diversamente, si aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale [2].

L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio. Di conseguenza, chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata dell’Inps [3] (le professioni intellettuali, infatti, regolate da tale normativa non sono assimilabili all’attività svolta dall’investigatore privato), ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali [4]. La precisazione viene da una recente sentenza della Cassazione [5].

Per il rilascio della licenza per svolgere l’attività di investigatore privato è necessario un controllo sull’affidabilità del richiedente. E ciò per garantire quel necessario controllo a tutela degli interessi sensibili della collettività [6].

Nel caso di dipendente pescato, nei periodi di assenza dal lavoro per malattia, a svolgere attività lavorativa differente, il datore di lavoro può procedere al licenziamento non solo quando l’attività esterna svolta al di fuori dell’azienda sia per sé sufficiente a far presumere la fraudolenta simulazione della malattia, ma anche quando tale attività, valutata in base alla natura della patologia, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del dipendente. In tal caso si configura, infatti, da parte di quest’ultimo, una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Nel caso di specie, per quel che qui rileva, la Corte ha giudicato sulla base di una indagine svolta da un investigatore privato [7].

È colpevole del reato di illecite interferenze nella vita privata un investigatore privato, che si introduce in un giardino adiacente all’abitazione nella quale si trovava la persona offesa, per carpire, con una telecamera, immagini della sua vita privata [8].

È legittimo il licenziamento, intimato dal datore di lavoro, nei confronti del dipendente che usa i permesso della cosiddetta legge“104” per andare in vacanza invece di prestare l’assistenza al familiare invalido, come consentito dalla norma: l’azienda, a tal fine, può legittimamente far pedinare il dipendente da un investigatore privato allo scopo di raccogliere le prove sull’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti [9].


[1] Art. 257 bis cod. proc. civ. [2] Trib. Milano, sent. del 8.04.2013. [3] Di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. [4] in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi. [5] Cass. sent. n. 3228 del 12.02.2014. [6] Cons. St. sent. n. 4604/2014. [7] Cass. sent. n. 21938/2012. [8] Cass. sent. n. 41021 del 12.07.2012. [9] Cass. sent. n. 4984 del 4.03.2014


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