domenica 15 marzo 2015

REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE É REATO?


E' lecito registrare conversazioni altrui?


Nell'era dei diritti connessi alla "privacy", si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza e, quindi, costituisca un atto illecito. In realtà non è così e, anzi, la legge e la giurisprudenza sono abbastanza chiare sul punto.



Tuttavia, è bene fare subito una distinzione tra le vere e proprie "intercettazioni", che sono uno strumento di indagine riservato alla Magistratura, e le "registrazioni". 
Le prime, infatti, possono essere disposte dall'Autorità Giudiziaria in presenza di specifici reati e vanno svolte con precise modalità di legge, perché impongono il sacrificio del diritto alla privacy: in questo caso la captazione occulta di conversazioni svolte telefonicamente o tramite altri mezzi è eseguita da un soggetto estraneo al dialogo. E il punto importante per capire se ed in quali limiti si può registrare una conversazione privata sta proprio nel carattere occulto della registrazione: al contrario dell'Autorità Giudiziaria, infatti, un privato cittadino non può registrare una conversazione altrui se non prende parte alla stessa (es.: lasciando un registratore acceso in una stanza). 

In sostanza è lecito, secondo varie sentenze della Corte di Cassazione, registrare anche occultamente una conversazione alla quale si prende parte, perché in questo caso chi dialoga accetta il rischio di essere registrato a sua insaputa e, soprattutto, perché la registrazione rappresenta solo una forma di documentazione di un fatto storico che ha visto il registrante come protagonista diretto, non come terzo, e il registrato sapeva di dirigere le sue parole o i suoi gesti a quella persona.
Chiaramente questa regola vale sia per le conversazioni dirette (es.: una chiacchierata al bar registrata con un telefonino), sia per quelle telefoniche o con mezzi simili, e addirittura vale anche se la registrazione viene fatta presso la privata dimora del registrato, sempre a patto che chi registra sia membro della conversazione, altrimenti si rischia di commettere il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata

Al contrario, non vige la stessa libertà per l'utilizzo delle registrazioni lecitamente acquisite, che possono essere usate e divulgate solo con il consenso del registrato oppure se ciò è necessario per tutelare un proprio o un altrui diritto (ad esempio, per provare un fatto in un processo).

Pertanto, per fare un esempio, non si possono pubblicare su un sito internet o su un social network le registrazioni, anche se acquisite in modo lecito, mentre possono essere introdotte in un processo.

Da quanto detto sinora, discende un corollario importante: se il registrante diventa "estraneo" alla conversazione anche per un piccolo periodo, per quel periodo la registrazione non è utilizzabile. Esemplificando, se mi trovo in salotto con degli amici e registro una conversazione a loro insaputa con il telefonino, ma poi mi allontano per 10 minuti lasciando attiva la registrazione, ciò che è avvenuto in quei 10 minuti è stato acquisito illecitamente, poiché risultavo escluso dalla conversazione.



Trattamento illecito dati personali, registrazione conversazione, diffusione

Cassazione penale , sez. III, sentenza 13.05.2011 n° 18908

Non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. Sia l’art. 23, sia l'art. 167, comma 2 Cod. Privacy, infatti, dispongono che i reati ivi previsti sono punibili soltanto "se dal fatto deriva nocumento".

(*) Riferimenti normativi: art. 167, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

sitografia: http://www.altalex.com/index.php?idnot=53369




É reato registrare conversazioni alle quali NON si partecipa (es. art. 167 TU privacy, art. 615bis c.p., come nel caso di un registratore lasciato acceso in una stanza).




La registrazione delle conversazioni all'insaputa dell'interessato sono lecite o costituiscono reato?

Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittimaLo dicono alcune sentenze tra cui: la n. 7239 dell' 8 giugno 1999 e la n. 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima in particolare stabilisce che «le registrazioni di colloqui anche all’insaputa dell’interessato sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al giudice»

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 31342 del 16 marzo 2011 la registrazione fonica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione. 

Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18908 del 13 maggio 2011 è legale registrare una conversazione tra presenti perchè chi dialoga "accetta il rischio" di essere registrato; tuttavia la diffusione della registrazione costituisce violazione della privacy se è fatta per scopi diversi "dalla tutela di un diritto proprio o altrui".  Fuori dalla necessità di tutelare "un diritto proprio o altrui", invece, la semplice registrazione di una conversazione non è reato se è effettuata per fini personali, in questo caso non c'è bisogno del consenso dell'interlocutore purchè la registrazione venga custodita e non si proceda alla sua "comunicazione o diffusione". Invece per poter diffondere a terzi la registrazione, quando ciò non sia necessario alla tutela di un diritto, è indispensabile il consenso dell'interlocutore per non incorrere nel reato di trattamento illecito dei dati personali (Dlgs 196/2003) 

Dunque la registrazione (anche segreta) non costituisce reato se, e solo se, a farla è chi partecipa o assiste alla conversazione, mentre non è uno strumento utilizzabile da terzi che, invece, non possono captare conversazioni altrui. 

«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, «entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».

La Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato, con sentenza n. 29320 del 2012, che le registrazioni audio di dialoghi poste in essere da persona partecipante alla discussione possono essere utilizzati a fini processuali sebbene catturate di nascosto. Vietate sono invece quelle effettuate da un soggetto assente che ha lasciato il dispositivo audio attivo per registrare conversazione di terzi. Questo secondo caso si configura come "intercettazione", la quale deve sottostare a tutti gli oneri procedimentali richiesti dalla legge.

La registrazione del colloquio per la Corte di Cassazione è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare un' utile prova di prepotenze, minacce, insulti e ricatti subiti.




Registrare una conversazione tra presenti con il cellulare: è lecito?

Quando è lecito registrare e diffondere una conversazione tra presenti?


Sempre più spesso si usa registrare le conversazioni tra presenti per precostituirsi prove e tutelare i propri diritti, complice anche la facilità con cui tutto ciò è reso possibile dai moderni mezzi tecnologici. Ma è lecito? E, soprattutto, è utilizzabile in un eventuale processo? Ecco cosa prevede, a riguardo, la legge.


Le registrazioni non sono intercettazioni

Innanzitutto una registrazione fatta da un privato è una cosa distinta dall’intercettazione. Si tratta, infatti, di due concetti distinti e regolati in modo diverso. Le intercettazioni possono essere disposte solo dal giudice con un provvedimento motivato che le autorizza. In questo caso, tutti i soggetti captati sono all’oscuro di essere registrati. Al contrario, le normali registrazioni di conversazioni tra presenti sono eseguite da un privato, di sua spontanea iniziativa, senza che occorra una previa autorizzazione del giudice. In tal caso,la registrazione è effettuata nei riguardi di uno o più soggetti ignari, mentre colui che registra ne è certamente consapevole. Ci occuperemo, in questo articolo, delle sole registrazioni.  


Quando le registrazioni sono lecite

È lecito registrare una conversazione tra presenti purché essa non avvenga tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ignaro. Infatti, se la registrazione avviene nella dimora del soggetto registrato, all’oscuro di ciò, oppure in altro luogo privato di pertinenza dello stesso (per esempio, l’abitazione del compagno), la registrazione costituisce reato [1]. Attenzione però: il membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il delitto “scatta” nel momento in cui a registrare la conversazione è un terzo. Ciò perché la captazione delle parole e dei gesti dell’interlocutore, da parte del destinatario degli stessi, non può essere considerata indebita, in quanto costituisce semplicemente una documentazione lecita di quanto già appreso. In altre parole, la registrazione tra presenti è illegittima, nella dimora del registrato, solo se a effettuare la registrazione sia un terzo.  

Al contrario, è sempre lecita la registrazione all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso (ad esempio all’interno della propria automobile) o ancora in una pubblica via o all’interno di un esercizio pubblico. In tali casi, infatti, non vi sono reati che attengono alla lesione della privacy. Secondo la Cassazione, infatti, “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata” [2].  


La diffusione della registrazione

Se è (quasi sempre) lecito registrare una conversazione, la diffusione della registrazione a terzi non può avvenire in modo indiscriminato, poiché altrimenti si pone il reato di lesione della altrui privacy [3].  

 La diffusione di una conversazione registrata può avvenire solo in due casi:

– se c’è il consenso dell’interessato
– se avviene con lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto.  

Per esempio, colui che pubblichi su internet una registrazione di una conversazione avuta con soggetti all’oscuro di ciò commette un illecito.  


Utilizzo nel processo penale

La registrazione avvenuta nel rispetto delle suddette regole è utilizzabile all’interno del processo penale. In altre parole, chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da altri nel suo interesse, e presentarla al giudice penale. All’interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal giudice.  
Utilizzo nel processo civile

Anche nel processo civile si può usare una registrazione. Ma l’efficacia di prova che tali registrazioni hanno è molto limitata. Infatti la registrazione costituisce prova solo a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente. Se dunque la controparte disconosce che i fatti che tali riproduzioni vogliano provare e contesta che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse, la registrazione non vale più come prova.  


Come far entrare una registrazione in un processo penale

La registrazione può essere consegnata immediatamente all’Autorità Giudiziaria, dunque, al Pubblico Ministero con un atto di querela, se con la stessa si vuole dimostrare l’esistenza del reato rappresentato con la stessa querela. Si può anche produrre, comunque, al Pubblico Ministero, da parte dell’indagato o della persona offesa (o dai rispettivi difensori) nel corso delle indagini, in qualsiasi momento.  

Successivamente, terminate le indagini, nel corso del processo se ne può chiedere l’acquisizione al Tribunale. Non è necessario che la registrazione venga trascritta da un esperto (consulente) poiché è la stessa registrazione ossia il nastro o l’apparecchio sul quale è impressa che costituisce la prova documentale. Saranno il Pubblico Ministero oppure il Tribunale a nominare – solo eventualmente – un consulente, nel primo caso, un perito, nel secondo, per procedere alla trascrizione (sbobinamento) di quanto in essa contenuto.  
In alternativa, sia nel corso delle indagini preliminari e sia nel processo, la parte privata (indagato, imputato, parte offesa, parte civile) potrà  autonomamente nominare un proprio consulente e produrre la registrazione all’ autorità insieme alla trascrizione.  


Come far entrare una registrazione in un processo civile

Per poter utilizzare una registrazione in processo e farla acquisire agli atti, è necessario che il suo contenuto venga trascritto da un consulente tecnico nominato dal giudice. 

[1] Art. 615 bis cod. pen.: illecita interferenza nell’altrui vita privata. 
[2] Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011. 
[3] Art. 167 d.lgs. n. 196/2003



12 commenti:

  1. Ottimo articolo complimenti, mi chiedevo se anche l'audiovideo registrazione rientrasse nelle leggi cui sopra, mi spiego meglio, per esempio indosso una telecamera occultata con audioregistratore incorporato e casualmente incappo in due soggetti che parlano tra di loro mentre cammino, in questo caso tutta la registrazione dovrebbe essere viziata?

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  2. Io invece vorrei fare questa domanda: è lecito registrare in treno una conversazione tra due passeggeri a me estranei e poi diffondere la conversazione, magari fornendola a un giornale?

    La tutela penale della privacy vale solo all'interno del domicilio privato?

    E' lecito telefonare a qualcuno, fingendosi un altra persona (mediante un'abile imitazione) e carpire in tal modo confidenze che l'interlocutore non farebbe se non alla persona imitata? E' lecito poi diffondere il tutto pubblicamente attraverso la radio, la tv, internet?

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  3. Salve! Credo che questa legge vada ASSOLUTAMENTE modificata. Registrare a sua insaputa una persona e prendere appunti su quello che dice sono due cose molto diverse. La registrazione è un documento inconfutabile dei soggetti che prendono parte in una discussione, gli appunti invece no. E proprio per questo motivo fondamentale la registrazione dev'essere a conoscenza di tutti coloro che vengono registrati. Con la legittimazione di uno strumento del genere, quale la registrazione occulta, si mette nelle mani del singolo un mezzo che diligentemente ed ingiustamente potrebbe essere utilizzato per violare la privacy altrui con la finalità di rovinargli l'immagine, l'onore e la credibilità in modo certo e silenzioso senza incorrere in nessun reato, giocando sulla buona fede di chi viene registrato inconsapevolmente. Penso che, senza analisi minuziose, nessuno abbia il diritto di documentare in modo certo nulla che riguardi l'altro senza il suo permesso. Credo, da non esperta, che ciò rientri in quello che chiamiamo privacy (e cioè che SOLO il singolo può decidere con chi condividere direttamente, cioè con la sua faccia o anche solo con la sua voce, anche la più innocua delle dichiarazioni).Un ultimo appunto: chi dialoga non credo che lo faccia accettando il rischio di essere registrato, anzi se mai dovesse pensare ad una pazzia del genere credo sia convinto “nella sua ignoranza” che c'è una legge che lo potrebbe proteggere o che quanto meno intimidisce pazzie del genere.

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    1. Per farsi rovinare immagine, onore e credibilità bisogna comportarsi male, se uno si comporta bene non gli importa se viene registrato.

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    2. Cara Anna, il tuo ragionamento è completamente sbagliato ed è chiaro che non conosci la Legge, purtroppo ci sono molte persone come te che non si informano è vedono solo un minimo aspetto di una situazione molto più grande.

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  4. Salve sono Giusy, volevo sapere una cosa a tal proposito, io ho mandato un messaggio vocale su Whatsapp ad una mia amica ( nemica) ed ho detto una cosa su un padre di una ragazza che conosciamo a vicenda( visto che lei è una zia) comunque la ragazza a17 anni, è una volta mi ha detto che la sua mamma avrebbe avuto paura di lasciarla sola con il padre ubriacone PENSANDO che la potrebbe molestare, ed io lo riferito a sua zia, dicendo pure che io non credevo alle parole della ragazza perché ha problemi di mente visto che fa così con tutti, inventa le cose sulle persone,ora il padre non avendo soldi vuole spellare il pollo ( io) e vuole denunciarmi per diffamazione, lui potrebbe fare questo visto che io ho solo riferito quello che mi ha detto sua figlia, ed anzi io lo difeso dicendo che anche se fosse ubriaco non farebbe questo a sua figlia, mi potrebbe rispondere grazie infinite,comunque lui vive in Sicilia ed io in Germania,

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  5. Hò messo apparecchi di intercettazzione vocale in casa mia, all'insaputa di mia moglie. Hò scoperto che cometteva adulterio proppio nella casa coniugale e con i figli minori in casa (facendosi cosi scoprire pure da loro a fare sesso). Le registrazzioni fatte hanno valore come prova a tutela dei minori?

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  6. è corretto dire che la registrazione di una telefonata tra moglie e marito piuttosto che di una conversazione tra moglie marito e/o suocera sono lecite e possono essere eventualmente usate davanti al giudice?

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  7. Salve,
    Il mio ragazzo ha registrato in casa una conversazione che ha avuto con sua madre (vive ancora con lei, dunque la casa è di quest'ultima ovviamente) lei ne era all'oscuro. Mi ha poi fatto ascoltare la registrazione perché lei mi ha insultato svariate volte. Non ho intenzione di denunciarla per diffamazione, però vorrei ascoltarla davanti a lei per chiedere spiegazioni. Lei però, una volta che avrà capito che che ho ascoltato la registrazione di una conversazione tra lei e suo figlio e che suo figlio quindi la ha registrata e in più fatta ascoltare a me, potrà denunciarlo? Non so se mi sono spiegata bene ma gradirei tanto una vostra risposta!

    Claudia

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  8. Il mio amico ha ricevuto una telefonata da una terza persona che durante la conversazione ha offeso me e la mia compagna dicendo inoltre che anche un altro soggetto, con nome e cognome, le avrebbe detto le stesse offese. Il mio amico ha registrato detta telefonata. La domanda è: posso utilizzare detta registrazione ed allegarla ad una querela? Che resto ha commesso chi ci ha offeso e accusato di fatti non veri?

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    1. non puoi utilizzarla in quanto sparlare di una persona non è reato a meno che non siano presenti almeno altre due persone, in questo caso sarebbe diffamazione.

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  9. Posso usare la registrazione di una telefonata tra due mie amiche di cui una mi diffama di furto(che in realtà lei ha fatto nei miei confronti rubandomi il portafoglio),la registrazione mi è stata poi data dall'altra amica con cui lei parlava.Posso portarla dai carabinieri e denunciarla?Grazie

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