domenica 14 aprile 2019

DEVO PAGARE GLI ALIMENTI?





by Andrea Frighi
Con riguardo al rapporto tra coniugi, oggi parliamo dell’assegno alimentare, più comunemente noto col nome di “alimenti”.
Cos’è l’assegno alimentare? Lo stesso consiste nel versamento periodico di denaro, da parte di un soggetto obbligato, in favore di un beneficiario.
Il principio che regola tale procedura è quello della solidarietà familiare nei confronti di un membro della famiglia che verte in stato di bisogno.
In virtù di tale principio l’assegno alimentare viene accreditato al soggetto maggiormente bisognoso a prescindere dal fatto che sia stato riconosciuto come principale “colpevole” del divorzio.

Proprio così. Vediamo di spiegarlo con un rapido esempio.
Giovanni e Maria sono sposati da 15 anni. Giovanni è disoccupato e non percepisce alcun reddito, nonostante cerchi da anni, con impegno e perseveranza, un’occupazione. Maria è una manager di una grossa azienda e percepisce uno stipendio mensile di 5.000 euro. Giovanni tradisce Maria e i due divorziano: Giovanni percepirà comunque l’assegno alimentare da Maria poiché verte in uno stato di bisogno, nonostante gli sia stata addebitata la separazione.
Per questa ragione l’assegno alimentare si differenzia da quello di mantenimento. Quest’ultimo infatti, oltre a tenere conto delle “responsabilità” di una separazione (non può essere versato al coniuge “colpevole” di divorzio), permette al beneficiario di conservare lo stile di vita che aveva in precedenza mentre l’assegno alimentare copre semplicemente i bisogni primari ed essenziali del coniuge laddove questi non sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità.
Il diritto agli alimenti viene mantenuto anche nel caso in cui l’eventuale beneficiario sia disoccupato (e dimostri di aver fatto di tutto per cercare lavoro – la disoccupazione in sé non è più condizione sufficiente per chiedere gli alimenti) o impossibilitato al lavoro (si immagini il caso di un coniuge anziano o di un portatore di handicap in situazione di gravità).
Ovviamente il soggetto designato a pagare l’assegno alimentare dev’essere in grado di farlo. Sempre in virtù del principio di solidarietà familiare non si può tenere in considerazione lo stato di bisogno di uno solo dei due coniugi. In sostanza, il diritto agli alimenti viene meno laddove entrambi i coniugi vertono in uno stato di necessità equivalente.
Ricapitolando, il diritto/obbligo all’assegno alimentare sussiste solo in presenza di TUTTI gli elementi seguenti:
  • Il soggetto beneficiario verte in stato di bisogno;
  • Il soggetto beneficiario è disoccupato (e dimostra di aver fatto di tutto per trovare lavoro) o non è in grado di portare avanti un’attività lavorativa;
  • Il soggetto obbligato è nelle condizioni di pagare gli alimenti al beneficiario
L’ASSEGNO ALIMENTARE E’ PER SEMPRE?
Il pagamento all’assegno alimentare non è un processo irreversibile, per quanto sia, per così dire, a tempo indeterminato.
Qualora il beneficiario uscisse dallo stato di bisogno, non sussisterà più l’obbligo a pagargli gli alimenti.
Si pensi al caso in cui l’ex coniuge trovi un’occupazione stabile o ben remunerata oppure alla circostanza in cui erediti una grande somma di denaro da un parente, oppure costituisca una nuova famiglia con un partner molto abbiente.
Un mio cliente chiese la revisione dell’assegno alimentare versato periodicamente all’ex-moglie, la quale non aveva lavoro e viveva, sola, nella casa della madre.
Le indagini permisero di appurare che la donna conviveva ormai stabilmente con un farmacista, proprietario di un Mercedes. Decidemmo di pedinare la “nuova coppia”. Un sabato i due giunsero a Portofino, dove l’uomo era proprietario di un mini appartamento. Inutile dire che il giudice dispose l’immediata cessione dell’obbligo di pagamento dell’assegno alimentare nei confronti della donna.
La stessa cosa vale in modo complementare per l’ex coniuge obbligato a passare l’assegno alimentare: se questi perde il lavoro oppure le sue nuove condizioni economiche lo conducono ad uno stato di bisogno, l’obbligo al pagamento degli alimenti decade.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO ALIMENTARE?
Come abbiamo visto, gli alimenti derivano da un principio ben preciso che si conforma perfettamente alle diverse situazioni economiche. L’assegno alimentare può riadattarsi nel tempo e non è cieco ai cambiamenti dello status economico dei due ex coniugi.
In modo altrettanto coerente gli alimenti non sono indicati da un importo fisso, ma proporzionati allo stato di bisogno del soggetto beneficiario e dalle capacità economiche del soggetto obbligato.
Non esiste una semplice formula matematica per determinare l’ammontare dell’assegno alimentare e lo stesso Codice Civile (art. 438) non definisce né un minimo né un massimo dell’importo. La somma verrà stabilita caso per caso. Indicativamente – considerando quelle circostanze in cui la somma dell’assegno è ridotto ai minimi termini – gli alimenti si aggirano intorno ai 250 €.
CHI DETERMINA L’AMMONTARE DEGLI ALIMENTI?
Dipende. La separazione può essere consensuale o non consensuale (detta anche “giudiziale”).
Nel primo caso saranno i coniugi stessi, con l’eventuale supporto degli avvocati matrimonialisti, ad accordarsi sulla somma.
Il secondo caso sussiste laddove i coniugi non sono in grado di trovare un accordo. Se s’incappa in questa evenienza, verrà avviata una vera e propria causa dinnanzi un magistrato. In tal caso la determinazione dell’assegno alimentare sarà appannaggio delle valutazioni del giudice (non più di quelle dei coniugi) sulla base della situazione istruttoria.

Sitografia:
https://www.aenigmainvestigazioni.it/blog-del-detective/alimenti

Nessun commento:

Posta un commento