domenica 14 aprile 2019

INFEDELTÀ AZIENDALE




by Andrea Frighi
Un problema per molti datori di lavoro è quello di annoverare nel proprio organico dipendenti che tradiscono la loro fiducia provocando un danno all’azienda. Trattasi della classica infedeltà aziendale.

Ma cosa significa infedeltà aziendale? La stessa trova configurazione nel nostro Codice Civile all’articolo 2150. L’articolo in questione tratta di obbligo di fedeltà e recita: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi”.
L’atto di infedeltà pertanto si configura in tre circostanze:
  • Furti e ammanchi nei negozi;
  • La divulgazione di informazioni riservate, perciò di uso esclusivamente interno, con conseguente prestazione di servizi a vantaggio di altre attività (specialmente se in concorrenza con quella del datore di lavoro);
  • il sabotaggio industriale.
Tali condotte riguardano sia il lavoratore dipendente, sia il libero professionista che offra prestazioni saltuarie nonché i soci in affari.
Discorrendo intorno all’infedeltà aziendale, il pericolo maggiore è che la stessa sia sottovalutata dal datore di lavoro: spesso implica un’azione illecita poco visibile nell’immediato e all’apparenza quasi innocua. E’ la condotta reiterata nel tempo, la periodicità del comportamento, la metodica utilizzata dal lavoratore disonesto a ingigantirne le conseguenze nel tempo.
Andiamo allora a vedere le varie casistiche.
FURTI E AMMANCHI IN AZIENDA
L’esempio più comune, e forse il più difficile da rilevare, è quello del crimine informatico, inteso in questo caso diversamente rispetto al più comune cyber-crime: si tratta infratti di frodi in cui il lavoratore “aggiusta” alcune cifre dell’azienda, spesso della contabilità, per poter giustificare fughe di denaro.
In modo analogo, nel settore retail (vendita al dettaglio), buona parte dei raggiri viene portata a termine proprio dai dipendenti. Le frodi possono riguardare non solo la manomissione diretta delle cifre della contabilità e dell’inventario ma anche sconti e rimborsi non autorizzati a “soggetti amici”. Da non sottovalutare il furto diretto della merce e il mancato controllo sul furto di terzi in accordo col dipendente.
DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI AZIENDALI
La divulgazione all’esterno di informazioni aziendali è molto più complessa da verificare poiché raramente il disonesto lascerà traccia del suo comportamento. Accade però che l’atto di destinare informazioni e competenze a terzi sia spesso accompagnato dall’offerta di un prestazione lavorativa illecita. Questo rende più visibile e palese l’atto d’infedeltà aziendale.
Il consiglio di amministrazione di una ditta attiva nel commercio al dettaglio di surgelati si rivolse a me poiché da circa cinque mesi i migliori venditori aziendali si licenziavano senza apparente motivo. Ero ancora un collaboratore e il mio capo decise di farmi assumere all’interno della ditta in questione in qualità di venditore. Fui affiancato al venditore più anziano della società, il quale da subito cominciò a parlar male della ditta nostra cliente. Mi spinse ad allontanarmi da essa proponendomi di lavorare per un’azienda che offriva uno stipendio migliore per il medesimo impiego. Scoprimmo che si trattava di un’azienda in concorrenza con quella della mia cliente, amministrata dal fratello del venditore anziano.
Classico è anche il caso di ex dipendenti di azienda che si mettono in proprio sfruttando il listino clienti della dittapresso la quale erano occupati e proponendo ai medesimi acquirenti prezzi inferiori.
I soci di una nota azienda attiva nel settore IT mi chiesero di intervenire in quanto diversi clienti abituali, da tempo non usufruivano più dei loro servizi. Mesi prima, grazie al mio aiuto e a seguito di un’indagine di assenteismo, l’azienda aveva licenziato un dipendente, all’epoca manager del settore marketing. Poco dopo il suo licenziamento si era verificata la “fuga” di clienti che la ditta contestava.
Di comune accordo sorvegliammo l’uomo e scoprimmo che aveva costituito una nuova azienda in concorrenza con la mia cliente. Appostati per una settimana davanti alla sede della nuova ditta scoprimmo che i migliori acquirenti di quest’ultima altri non erano che i clienti abituali dell’azienda che mi aveva commissionato l’incarico.
IL SABOTAGGIO INDUSTRIALE
La deturpazione e il deterioramento volontario delle risorse fisiche affidate al dipendente è un’altra questione ostica di infedeltà aziendale. Trattasi del cosiddetto sabotaggio industriale.
Le condotte possono riguardare atti di vandalismo puro o comportamenti studiati con il solo fine di recare danno all’azienda. Si pensi alla manomissione volontaria di un macchinario industriale, attraverso la quale il criminale alteri il ciclo della produzione e danneggi in maniera irreparabile la merce. Oppure alla manipolazione di un’attrezzatura pericolosa, che può addirittura provocare la morte di alcuni colleghi (casistiche rare, ma già accadute in passato).
In questi casi sarà opportuno cogliere in flagrante il dipendente che lesioni beni e materiali aziendale, facendosi preventivamente assistere da un perito nella valutazione del danno in modo da distinguere se lo stesso sia stato accidentale o doloso e chiamando successivamente in causa l’investigatore.
L’amministratore di un’azienda attiva nel settore del facchinaggio richiese i miei servigi poiché ultimamente, a distanza di mesi, si erano verificati due incidenti ad altrettanti suoi operai che lavoravano su dei muletti. Il perito constatò che gli aggeggi erano stati manomessi volontariamente. Feci allora assumere un mio collaboratore sotto copertura in fabbrica, il quale, dotato di una buona parlantina, in tre settimane ottenne tutte le informazioni necessarie. Scoprì che un dipendente era imbestialito contro il mio cliente poiché credeva che quest’ultimo flirtasse di nascosto con sua moglie.
Feci allora installare un impianto di videosorveglianza, d’accordo con i sindacati, oltre ad alcune telecamere nascoste su tutti i muletti aziendali. Scoprimmo che era proprio il dipendente in questione a manomettere i muletti nella vana speranza che la sua azione creasse un danno d’immagine all’azienda del mio cliente. Evidentemente non si rendeva conto dei danni (ipoteticamente gravissimi) che avrebbe potuto procurare ai colleghi. Ci fu un vero e proprio processo ai suoi danni, durante il quale gli fu riconosciuta la semi-infermità mentale.
ASSENTEISMO
Il caso più comune di infedeltà aziendale per un investigatore è l’assenteismo, che merita una menzione in questo articolo.
Il dipendente, pur essendo remunerato, non si presenta a lavoro, spesso millantando una malattia inesistente al solo fine di usufruire del permesso. Durante tale periodo il lavoratore disonesto si occuperà dei propri affari personali (commissioni, appuntamenti, relax) o presterà una seconda attività lavorativa.
Grazie all’aiuto dell’investigatore incastrare un assenteista non risulterà complicato.
Una ditta attiva nel settore del facchinaggio volle ottenere delle prove ai danni di un suo dipendente che ormai da mesi non si presentava a lavoro. Durante il servizio constatammo che effettivamente il lavativo dedicava la giornata a sbrigare commissioni per la famiglia e a rilassarsi in un noto parco di Milano. Scoprimmo altresì che ogni mattina, per un paio d’ore, sbrigava dei lavoretti per una concessionaria di motoveicoli, i cui proprietari erano amici intimi del mio cliente


Sitografia:
https://www.aenigmainvestigazioni.it/blog-del-detective/investigazioni-infedelta-aziendale/ 

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