domenica 1 novembre 2015

ALLEGATO "G" MODIFICATO - REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI



Allegato G

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di Investigazione Privata e di informazioni commerciali

1. L’investigatore privato titolare di istituto (art.  4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-  Giurisprudenza
-  Psicologia a Indirizzo Forense
-  Sociologia
-  Scienze Politiche
-  Scienze dell’Investigazione
-  Economia
ovvero corsi di laurea equiparati equipollenti.
b) aver svolto con profitto  un periodo di   pratica attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o  da centri di formazione professionale riconosciuti dalle  Regioni  e  accreditati  presso  il    Ministero
 dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
·  aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

ALLEGATO "H" MODIFICATO - CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI




Allegato H

Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’art. 257, comma 2. Del Regolamento di esecuzione degli Istituti di Investigazione Privata e di informazioni commerciali.

1.  Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce  parte integrante.
2.  Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art. 16 TULPS;
·  i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza del richiedente  la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività;
·      la tipologia dei servizi che intende svolgere;
·  il personale che intende eventualmente impiegare,    distinguendo   tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
 ·      la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);

la dotazione di tecnologie e attrezzature per  lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).

COMPARAZIONE D.M. 269/2010 PRIMA E DOPO LA MODIFICA




Revisione D.M. 269/2010: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto emendativo (D.M. n. 56/2015)
E’ stato pubblicato lo scorso 11 maggio 2015 sulla  Gazzetta Ufficiale n. 107, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 56/2015, emendativo del D.M. n. 269/2010.

Le modifiche al decreto del D.M. n. 269/2010 si sono rese necessarie a seguito della procedura d’informazione della Commissione Europea (Eu Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/MARK) in ordine alla permanenza nella normativa italiana di riferimento, di restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza e di investigazione privata.

A seguito della procedura d’informazione EU PILOT il Ministero dell’Interno ha avviato il procedimento per emendare il D.M. n. 269/2010.

Le revisioni del D.M. n. 269/2010 riguardano in particolare le limitazioni oggetto dell’EU Pilot, e pertanto il requisito di un capitale sociale minimo e il requisito di una garanzia il cui importo appare sproporzionato rispetto lo scopo.

Con l’occasione il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario procedere ad alcune ulteriori modifiche ed integrazioni del D.M. n. 269/2010, al fine anche di implementare ulteriormente l’efficacia del provvedimento.

Queste modifiche riguardano: i servizi di localizzazione satellitare, le centrali operative, e il trasporto di denaro e valori.
Gli interventi di modifica riguardano anche gli allegati G ed H che dispongono in materia d’investigazione privata e informazioni commerciali.

Il D.M. n. 56/2015 è entrato in vigore l’11 maggio 2015, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale


COMPARAZIONE

http://www.assiv.it/wp-content/uploads/2015/05/D.M._269_EMENDAMENTI_COMPARAZIONE_TESTI_.pdf

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25 FEBBRAIO 2015 N° 56 - REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 DICEMBRE 2010 N° 269

MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 25 febbraio 2015, n. 56

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.». (15G00076)

Vigente al: 11-5-2015


DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 DICEMBRE 2010 N° 269

D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (1).

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (2)


(1)    Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, S.O.

(2)     Emanato dal Ministero dell'interno.



martedì 15 settembre 2015

LICENZA DI ISTITUTO DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

La licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata, o di investigazione privata o di informazioni commerciali è disciplinata dagli artt. dal 134 al 141 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e dai relativi articoli del Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940).
La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Prefettura della provincia ove viene attivata la sede principale dell'attività, utilizzando la modulistica presente nella sezione documenti.
La normativa di riferimento è stata profondamente innovata dall'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n.59 (convertito nella legge 6 giugno 2008, n.101) e dal Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 n.153, adeguando, tra l'altro, la materia alle regole comunitarie.
L'iter di adeguamento normativo alle disposizioni comunitarie della disciplina italiana in materia di sicurezza privata, ha richiesto ulteriori interventi amministrativi di attuazione:
a) D.M. 1 dicembre 2010, n.269: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti". Il decreto, che definisce i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d capacità tecnica) per la vigilanza privata, per le investigazioni private e le informazioni commerciali, è disponibile nella sezione documenti. La circolare attuativa, del 24 marzo 2011, è pure disponibile nella stessa sezione.
b) D.M. 4 giugno 2014 n. 115"Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente.". Il decreto disciplina la certificazione di qualità per gli istituti ed i servizi di vigilanza privata (vedi la specifica Sezione) ed è disponibile anche nella sezione documenti, unitamente alla circolare attuativa n. 557/PAS/15128/10089.D(1)REG.2, dell'11.09.2014
Alcune disposizioni del D.M. 269/2010 sono state emendate con il D.M. 25 febbraio 2015, n.56,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. - n.107 del 11.5.2015, disponibile nella sezione documenti.


domenica 6 settembre 2015

L'ATTIVITA DI INVESTIGATORE PRIVATO VA INQUADRATA AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO


Quale pensione per l'investigatore privato?


Dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, la categoria degli investigatori privati rientra nella medesima categoria degli esercenti le attività commerciali e di coloro che offrono servizi, e dunque nella categoria del c.d. terziario, e non in quella dei liberi professionisti.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 3228 del 12.02.1014.

“L’attività dell’investigatore privato non può essere assimilata a quella di chi svolge le professioni intellettuali, ma va collocata, dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, nella medesima categoria degli esercenti le attività commerciali. L’investigatore privato fa dunque parte della categoria del commercio e di chi offre servizi”

Inoltre la norma impone agli investigatori di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge n. 4/2013. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del “codice del consumo” (D.lgs. 206/2005) in quanto responsabile di pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro.
Come leggiamo dal comma 2. e 3. dell'art. 1 della legge n° 4 del 14/01/2013 disposizioni in materia di professioni non organizzate:

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

LE ULTIME SENTENZE IN MATERIA DI INVESTIGATORI PRIVATI












Detective contro lavoratori in malattia o assenti, tradimenti: licenze, trattamento previdenziale, reato di violazione della privacy. Le ultime decisioni sulle agenzie investigative.

giovedì 3 settembre 2015

USA LA SCIENZA PER SMASCHERARE LE BUGIE: NUOVI METODI INTEGRATI

Usa la scienza per smascherare le bugie: nuovi metodi integrati

A cura del laboratorio di analisi comportamentale NeuroComScience per professione-investigatore-privato.blogspot.it


NeuroComScience in collaborazione con l’Università di Trieste sta integrando gli approcci teorici apparentemente opposti sulla menzogna e approfondendo il concetto di incongruenza. Durante gli esperimenti le persone vengono videoriprese e il loro comportamento viene analizzato in maniera approfondita.

Proponiamo alcune nozioni per smascherare i bugiardi, frutto della ricerca scientifica.


domenica 26 aprile 2015

IL COLLABORATORE INVESTIGATIVO: LIMITI E POTERI





Il Collaboratore Investigativo 


Gli investigatori privati autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo. 
Tale ultima disposizione, relativamente ai collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, connota l’attività svolta da soggetti che trovano spazio nel Regolamento d’esecuzione TULPS nell’unico riferimento costituito proprio dall’art.259, ma che, nella pratica quotidiana, collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto finale dell’attività investigativa, curata dal titolare di licenza. 
Resta evidentemente esclusa, per i collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, la possibilità di svolgere incarichi investigativi connessi all’attività d’indagine difensiva (punto a.V. del Decreto). Infatti, come chiarito dalla circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, l’attività in parola deve essere svolta esclusivamente dall’investigatore autorizzato.


L'ATTIVITÀ DELL'INVESTIGATORE PRIVATO NEL CAMPO PENALE E CIVILE



L’attività dell’investigatore privato nel campo penale e civile 


Dott. Lelio CASSETTARI 

  Si definisce investigatore colui che compie indagini e ricerche indirizzate a verificare, o ad escludere, determinati fatti che si sospettano avvenuti, ovvero dei quali sia necessario reperire fonti di prova, da presentare anche in sede giudiziale.
   L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.(1) ) e civile. 
  L’investigatore pubblico invece è usualmente un appartenente alle Forze di Polizia e, nella fattispecie, opera per la Polizia Giudiziaria, che risponde al Pubblico Ministero (ex c.p.p.). 
   L’attività degli istituti di investigazione privata, in riferimento al codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, ha subito negli ultimi due decenni un notevole incremento. 
  La ricerca delle prove è, infatti, affidata dalla legge all’iniziativa delle parti (Pubblico Ministero, imputato e parte civile), essendo il sistema processuale di tipo accusatorio (e non più inquisitorio), che sottrae all’iniziativa del giudice il potere di ricerca delle prove. La figura dell’investigatore privato, come ausiliario del difensore nell’ambito delle investigazioni difensive, era già prevista nel co. 2 dell’art. 38 disp. att. c.p.p.(2) , abrogato dalla legge 07.12.2000, n. 397. Tale articolo riguardava le investigazioni difensive ed era contenuto nella versione originaria del codice di procedura penale del 1988. In virtù di tale norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati, riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale.
   Inoltre, il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento. 
   Naturalmente l’investigatore privato, nell’ordinamento della Repubblica Italiana, è legittimato a compiere investigazioni che non sono riferibili all’ambito processual-penalistico. Esse consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera privata, come nel settore familiare e matrimoniale, oppure nel campo dello spionaggio industriale. Tale aspetto è quello tradizionalmente attribuito all’investigazione privata, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

___________________________________
1 Art. 327-bis. c.p.p.- Attività investigativa del difensore . Introdotto dalla Legge 7.12.2000, n. 397 - 1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici". 
2 Art. 38 norme attuazione del c.p.p.. Facoltà dei difensori per l.esercizio del diritto alla prova - Abrogato dall’art. 23 della Legge 7/12/2000 n. 397 - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. - 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati (222). 2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2 ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. 


 Sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

domenica 19 aprile 2015

RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI - EFFICACIA PROBATORIA - UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO - MEDIANTE ESCUSSIONE DELL'INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Rapporti degli investigatori privati - Efficacia probatoria - Utilizzabilità nel processo - Mediante escussione dell'investigatore privato, a conferma del rapporto - Ammissibilità - Sussiste (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.*)


I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio.

Tribunale Milano, sezione IX civile, sentenza 17 luglio 2013 (Pres. Manfredini, est. Muscio)


giovedì 9 aprile 2015

LA FALSA TESTIMONIANZA

Commette tale reato chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, oppure tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
Si ha reato di falsa testimonianza sia quando il testimone affermi il falso innanzi al Giudice penale, sia quando lo faccia innanzi al Giudice civile.
La pena prevista è dai 2 ai 6 anni (art. 372 c.p.).
Si tenga presente, tuttavia, che chiunque abbia reso falsa testimonianza innanzi ad un Giudice civile o penale può evitare l'incriminazione per tale reato ritrattando il falso e manifestando il vero.
Il 1° comma dell'art. 376 del codice penale prevede che il colpevole di falsa testimonianza  in un giudizio penale non è punibile qualora effettui una ritrattazione prima che venga chiuso il dibattimento. 
Il 2° comma del medesimo articolo prevede che l'autore della falsa testimonianza in un giudizio civile non è punibile qualora ritratti prima che il Giudice emani la sentenza nel processo in cui ha testimoniato. 

(testo di Lorenzo e Osvaldo Catone - "L'avvocato di me stesso")