Detective contro lavoratori in malattia o assenti,
tradimenti: licenze, trattamento previdenziale, reato di violazione della
privacy. Le ultime decisioni sulle agenzie investigative.
Detective contro lavoratori in malattia o assenti,
tradimenti: licenze, trattamento previdenziale, reato di violazione della
privacy. Le ultime decisioni sulle agenzie investigative.
Nel processo civile non può essere prodotta – e quindi non
ha valore – la relazione dell’investigatore privato. Si tratta, infatti, di uno
scritto proveniente da un terzo, che non è parte in giudizio. Le dichiarazioni
del detective possono però entrare in causa chiamando quest’ultimo a
testimoniare e, dunque, sentendolo oralmente nelle forme previste dal codice di
procedura civile per tutti i normali testimoni [1]. È questo l’unico modo per
attribuire efficacia probatoria alle sue attestazioni. Diversamente, si
aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale [2].
L’attività di investigatore privato, volta alla produzione
di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va
inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio. Di
conseguenza, chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione
separata dell’Inps [3] (le professioni intellettuali, infatti, regolate da tale
normativa non sono assimilabili all’attività svolta dall’investigatore
privato), ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali
[4]. La precisazione viene da una recente sentenza della Cassazione [5].
Per il rilascio della licenza per svolgere l’attività di
investigatore privato è necessario un controllo sull’affidabilità del
richiedente. E ciò per garantire quel necessario controllo a tutela degli
interessi sensibili della collettività [6].
Nel caso di dipendente pescato, nei periodi di assenza dal
lavoro per malattia, a svolgere attività lavorativa differente, il datore di
lavoro può procedere al licenziamento non solo quando l’attività esterna svolta
al di fuori dell’azienda sia per sé sufficiente a far presumere la fraudolenta
simulazione della malattia, ma anche quando tale attività, valutata in base
alla natura della patologia, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il
rientro in servizio del dipendente. In tal caso si configura, infatti, da parte
di quest’ultimo, una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede
e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Nel caso di specie,
per quel che qui rileva, la Corte ha giudicato sulla base di una indagine
svolta da un investigatore privato [7].
È colpevole del reato di illecite interferenze nella vita
privata un investigatore privato, che si introduce in un giardino adiacente
all’abitazione nella quale si trovava la persona offesa, per carpire, con una
telecamera, immagini della sua vita privata [8].
È legittimo il licenziamento, intimato dal datore di lavoro,
nei confronti del dipendente che usa i permesso della cosiddetta legge“104” per
andare in vacanza invece di prestare l’assistenza al familiare invalido, come
consentito dalla norma: l’azienda, a tal fine, può legittimamente far pedinare
il dipendente da un investigatore privato allo scopo di raccogliere le prove
sull’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti [9].
[1] Art.
257 bis cod. proc. civ. [2] Trib. Milano, sent. del 8.04.2013. [3] Di
cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. [4] in applicazione del
disposto della lett. d) dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel
classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale
ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive
norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore
terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si
concretizzano in una prestazione di servizi. [5] Cass. sent. n. 3228 del 12.02.2014. [6] Cons. St. sent. n.
4604/2014. [7] Cass. sent. n. 21938/2012. [8] Cass. sent. n. 41021 del
12.07.2012. [9] Cass. sent. n. 4984 del 4.03.2014
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