D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 (1).
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (2)
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2011, n. 36, S.O.
(2)
Emanato
dal Ministero dell'interno.
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come
successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8
aprile 2008,
n. 59, convertito nella legge
6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di
esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visti in particolare, l'articolo
136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza
è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che
intende esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento
di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la
licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «è corredata
del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché della
documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;
Considerato che l'articolo 257,
comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del
Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve
conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, nonché i requisiti professionali e di
capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli
incarichi organizzativi;
Ritenuto che detto decreto ha un
contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al
Regolamento di esecuzione già richiamato;
Sentita la Commissione consultiva
centrale per le attività di cui all'articolo 134 del Testo unico ed
acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
Sentito l'Ente nazionale di
unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di
Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi,
nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n.
557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1 Ambito
di applicazione
1. Il presente
regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle
attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma
1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:
a) le
caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e
tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di
esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati
A, C ed E del presente decreto;
b) i
requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di
autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento
tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato
D del presente decreto;
c) i
requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione
dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati
nell'allegato B del presente decreto;
d) le
modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e
tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto;
e) i
requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le
caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione
privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati
G e H del presente decreto.
Art.
2 Caratteristiche
e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata
1. Le caratteristiche
minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di
qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle
dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle
attività di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del
regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità
tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli
incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del
presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche
ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si
intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i
quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a)
classi funzionali:
classe A:
attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo:
ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi
speciali o decreti ministeriali;
classe B: ricezione
e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza.
Gestione degli interventi su allarme;
classe C:
servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale
diverso dalle guardie giurate;
classe
D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e
caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
classe E: servizi
di custodia e deposito valori;
b) livelli dimensionali:
livello
1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non
inferiore a sei e non superiore a 25;
livello 2:
servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non
superiore a 50;
livello 3:
servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non
superiore a 100;
livello
4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.
c) ambiti
territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione
residente):
ambito
1: istituti che intendono operare uno
o più servizi di cui alle classi
individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale
o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini
coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a
300.000 abitanti;
ambito
2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi
individuate alla precedente lettera a), in un
unico territorio provinciale con popolazione superiore a
300.000 abitanti;
ambito
3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi
individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a
condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero
territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;
ambito
4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi
individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a
condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con
popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;
ambito
5: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi
individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a
condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione
oltre i 15 milioni di abitanti.
3. Per
gli istituti che intendono operare nell'ambito di più classi funzionali di
attività di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i
requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà
essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe
funzionale e dell'ambito territoriale.
Art.
3 Requisiti
e qualità dei servizi
1. I
requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai
livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2,
sono riportati nell'allegato D del presente decreto, di cui è
parte integrante.
2. Ai
fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono
individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di
ciascuna indicate:
a) vigilanza
ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per
il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
b) vigilanza
fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la
presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento
delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o
senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
c) vigilanza
antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in
cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come
agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di
materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
d) vigilanza
antitaccheggio: è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati,
grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di
danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni
esposti alla pubblica fede;
e) telesorveglianza:
è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi
provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento,
finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Per i servizi di
localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento
del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del
presente decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3; (3)
f) televigilanza:
è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con
l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di
promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza
possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità
consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le
Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e
repressione dei reati;
g) intervento
sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato
svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di
allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile
ed immobile;
h) scorta
valori: è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di
terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto
di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
i) trasporto
valori: è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni
e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di
vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate,
secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento;
j) deposito
e custodia valori: è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o
meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di
vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed
impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.
3. Ai
fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all'articolo
1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse
dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai
servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del
presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di
regolamento, per le quali
le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.
(3) Lettera
così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 25 febbraio 2015,
n. 56, a decorrere dall’11 maggio 2015.
Art. 4 Caratteristiche e requisiti
organizzativi e professionali degli istituti di investigazione
privata e di informazioni commerciali
1. Le caratteristiche
minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali,
compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo
svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, i
requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione
dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono
riportati negli allegati G e H del presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le
caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che
si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle
seguenti classificazioni:
a) investigatore
privato titolare di istituto;
b) informatore
commerciale titolare di istituto;
c) investigatore
autorizzato dipendente;
d) informatore
autorizzato dipendente.
3. Sussistendo
i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del
presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare
ha eletto la sede principale dell'attività, autorizza il titolare - in possesso
del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254,
comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio
nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata
al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo
257- ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Art.
5 Qualità
dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai
fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'articolo 4,
comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le
seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della
legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio
di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:
a) investigazione privata:
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
Per
lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i
soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo
259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione
statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici,
ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da
documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone
anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite
direttamente presso i locali del committente.
b) informazioni commerciali:
b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo
svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono,
anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del
Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure
camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di
conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti
anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici,
notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso
committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per
finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla
solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa
valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera
intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure
automatizzate ed informatiche.
Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
1. Restano
fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate
individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento
della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di
lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli
133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2-bis.
Per le finalità di cui all'articolo 252-bis, comma 3, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un
tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro
dell'interno. (4)
(4) Comma aggiunto dall’ art.
1, comma 1, lett. b), D.M. 25 febbraio 2015, n. 56, a decorrere dall’11 maggio 2015.
Art.
7 Aggiornamento
dei requisiti tecnico-professionali
1.
Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte
con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno,
acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo
260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di
unificazione.
Art.
8 Disposizioni
transitorie e finali
1. Gli
istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto
debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i
requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle
disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.
2. Per
i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli
investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2, lettera j), la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
3. In caso
di richiesta di estensione di licenza gli istituti debbono dimostrare la
conformità alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere
autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie
relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari.(5)
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale. (6)
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale. (6)
5. Le
Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti
dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il
presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed
entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(5) Comma
così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 25 febbraio 2015,
n. 56, a decorrere dall’11 maggio 2015.
(6) Comma
così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 25 febbraio 2015,
n. 56, a decorrere dall’11 maggio 2015.
ALLEGATO G
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
1. L’investigatore
privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti
aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia
a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell’Investigazione
- Economia
ovvero
corsi di laurea equiparati.
b) aver
svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un
investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di
rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente
attestato dallo stesso investigatore;
c) aver
partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di
investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di
formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il
Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le
procedure da questo individuate,
ovvero
aver
svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle
Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il
servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
2. L’investigatore
privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver
conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) aver
svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di
collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato
titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in
costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo
espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver
partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di
investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni
e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
ovvero
aver
svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle
Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il
servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
3. L’informatore
commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti
aree:
- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
o
corsi di laurea equiparati; oppure, in alternativa essere stato iscritto
al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o
amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli
ultimi cinque anni.
4. L’informatore
commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) aver
conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) dimostrare
di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio,
presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in
costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato
dallo stesso informatore;
c) aver
partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di
informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di
formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso
il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza,
secondo le procedure da questo individuate;
ovvero
aver
svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle
Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per
un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il
servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
5. I
requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s’intendono assolti per i
soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino
titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d’investigazione privata
e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di
licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare
a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private
ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, organizzati da
strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.
6. Ai
fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai
precedenti commi 3 e 5, è necessaria espressa dichiarazione da parte
dell’investigatore/informatore commerciale titolare d’istituto di mantenimento
del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività. Analogamente, ai
fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1,
2 e 3 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di
prosecuzione attività, certificazione attestante il superamento
di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri
di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il
Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le
procedure da questo individuate.
Allegato "G" Modificato dal D.M. 56/2015:
http://professione-investigatore-privato.blogspot.it/2015/11/allegato-g-modificato-requisiti.html
ALLEGATO H
CARATTERISTICHE
MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL’ARTICOLO 257,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE
PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI.
1. Il
progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è
presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui
costituisce parte integrante.
2. Il
progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
il
luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il
luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative
e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art
135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro
delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le
eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività
operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con
descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono essere
attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali
insistano studi legali;
i
requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale,
rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza;
la
tipologia dei servizi che intende svolgere;
il
personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra:
investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori,
specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato,
contratto a progetto, etc.);
la
disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per
l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
la
dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer,
fax, software, sistemi di sicurezza informatica).
Allegato "H" Modificato dal D.M. 56/2015:
http://professione-investigatore-privato.blogspot.it/2015/11/allegato-h-modificato-caratteristiche.html
sitografia:
http://professione-investigatore-privato.blogspot.it/2015/11/allegato-h-modificato-caratteristiche.html
sitografia:
http://www.prefettura.it/rovigo/contenuti/172507.htm
http://www.prefettura.it/rovigo/download.php?f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzEyMTMvRE0gTUlOSU5UIDI1LTItMjAxNSBuIDU2IG1vZGlmaWNhIERNIDI2OS0yMDEwIFJFUVVJU0lUSSBJU1RJVFVUSSBESSBWSUdJTEFOWkEtIEUgSU5WRVNUSUdBWi5kb2N4&id_sito=1213&s=download.php
http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/1072.htm
ALLEGATO "G":
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1183/allegato%20G.pdf
ALLEGATO "H":
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1183/allegato%20H.pdf
http://www.prefettura.it/rovigo/download.php?f=Spages&file=L0ZJTEVTL0FsbGVnYXRpUGFnLzEyMTMvRE0gTUlOSU5UIDI1LTItMjAxNSBuIDU2IG1vZGlmaWNhIERNIDI2OS0yMDEwIFJFUVVJU0lUSSBJU1RJVFVUSSBESSBWSUdJTEFOWkEtIEUgSU5WRVNUSUdBWi5kb2N4&id_sito=1213&s=download.php
http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/1072.htm
ALLEGATO "G":
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1183/allegato%20G.pdf
ALLEGATO "H":
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1183/allegato%20H.pdf
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