domenica 1 novembre 2015

ALLEGATO "G" MODIFICATO - REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI



Allegato G

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di Investigazione Privata e di informazioni commerciali

1. L’investigatore privato titolare di istituto (art.  4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-  Giurisprudenza
-  Psicologia a Indirizzo Forense
-  Sociologia
-  Scienze Politiche
-  Scienze dell’Investigazione
-  Economia
ovvero corsi di laurea equiparati equipollenti.
b) aver svolto con profitto  un periodo di   pratica attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o  da centri di formazione professionale riconosciuti dalle  Regioni  e  accreditati  presso  il    Ministero
 dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
·  aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

2. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore istruzione secondaria di secondo grado;
b)aver svolto con profitto un periodo di pratica attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, in qualità di  collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di  almeno
80 ore mensili e con esito positivo  espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c)aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale     riconosciuti     dalle     Regioni    e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  secondo le procedure da questo individuate, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
·   aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

3. L’informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-  Giurisprudenza
-  Economia
-  Scienze politiche
-  Scienze bancarie
-Scienze dell’investigazione
o corsi di laurea equiparati equipollenti; oppure, in alternativa
·  essere stato iscritto al Registro Imprese, per attività   classificate   ai   codici   ATECO  63.11.1,
63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre     elaborazioni     elettroniche     di      dati),
63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base  –  attività     delle     banche     dati),      82.91.1      e
82.91.10 (Attività di agenzie di  recupero  crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

4. L’informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore istruzione secondaria di secondo grado;
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica attività lavorativa a carattere opertivo, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture  universitarie o da centri di formazione professionale     riconosciuti     dalle     Regioni    e
 accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate erogati da Università  riconosciute   dal       Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
·    aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque  anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico- pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, organizzati da strutture  universitarie o da centri di formazione professionale     riconosciuti     dalle     Regioni    e
 accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ai fini del rinnovo annuale triennale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 3 2 e 5 4, è  necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività.
Analogamente, ai fini del rinnovo annuale triennale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante il superamento di la partecipazione ad un corso  di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e  accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, secondo le procedure individuate    dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nessun commento:

Posta un commento