domenica 19 aprile 2015

RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI - EFFICACIA PROBATORIA - UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO - MEDIANTE ESCUSSIONE DELL'INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Rapporti degli investigatori privati - Efficacia probatoria - Utilizzabilità nel processo - Mediante escussione dell'investigatore privato, a conferma del rapporto - Ammissibilità - Sussiste (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.*)


I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio.

Tribunale Milano, sezione IX civile, sentenza 17 luglio 2013 (Pres. Manfredini, est. Muscio)



*
Art. 101.
(Principio del contraddittorio)

Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (1)

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, co. 13, della L. 18 giugno 2009, n. 69

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Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 2 aprile 2008, n. 8493 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15901 in Altalex Massimario.


Art. 244.
(Modo di deduzione)

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
(...) (1)
(...) (1)

(1) I commi che recitavano: "La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate." e "Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni." sono stati abrogati dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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Cfr. Corte App. Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 in Altalex Massimario.


Art. 257-bis. (1)
(Testimonianza scritta)

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

(1) Questo articolo è stato inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Si veda il D.M. 17 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie gen. N. 49 del 1 marzo 2010, con nota di Manuela Rinaldi recante il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la sua compilazione.
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Vedi Giuseppina Vassallo, Rapporto investigativo: efficacia probatoria e utilizzabilità nel processo, Tribunale Milano, sez. IX civile, ordinanza 8 aprile 2013.

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