L’attività dell’investigatore privato nel campo penale e civile
Dott. Lelio CASSETTARI
Si definisce investigatore colui che compie indagini e ricerche indirizzate a
verificare, o ad escludere, determinati fatti che si sospettano avvenuti, ovvero dei quali sia
necessario reperire fonti di prova, da presentare anche in sede giudiziale.
L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.(1) ) e civile.
L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.(1) ) e civile.
L’investigatore pubblico invece è usualmente un appartenente alle Forze di Polizia
e, nella fattispecie, opera per la Polizia Giudiziaria, che risponde al Pubblico Ministero (ex
c.p.p.).
L’attività degli istituti di investigazione privata, in riferimento al codice di procedura
penale entrato in vigore nel 1989, ha subito negli ultimi due decenni un notevole
incremento.
La ricerca delle prove è, infatti, affidata dalla legge all’iniziativa delle parti (Pubblico
Ministero, imputato e parte civile), essendo il sistema processuale di tipo accusatorio (e
non più inquisitorio), che sottrae all’iniziativa del giudice il potere di ricerca delle prove.
La figura dell’investigatore privato, come ausiliario del difensore nell’ambito delle
investigazioni difensive, era già prevista nel co. 2 dell’art. 38 disp. att. c.p.p.(2) , abrogato
dalla legge 07.12.2000, n. 397. Tale articolo riguardava le investigazioni difensive ed era
contenuto nella versione originaria del codice di procedura penale del 1988. In virtù di tale
norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati,
riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale.
Inoltre, il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per
proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento.
Naturalmente l’investigatore privato, nell’ordinamento della Repubblica Italiana, è
legittimato a compiere investigazioni che non sono riferibili all’ambito processual-penalistico.
Esse consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera privata, come nel
settore familiare e matrimoniale, oppure nel campo dello spionaggio industriale. Tale
aspetto è quello tradizionalmente attribuito all’investigazione privata, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica
___________________________________
1
Art. 327-bis. c.p.p.- Attività investigativa del difensore . Introdotto dalla Legge 7.12.2000, n. 397 - 1. Fin dal
momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per
le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita
per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per
promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del
difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze,
da consulenti tecnici".
2
Art. 38 norme attuazione del c.p.p.. Facoltà dei difensori per l.esercizio del diritto alla prova - Abrogato
dall’art. 23 della Legge 7/12/2000 n. 397 - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del
Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni
per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che
possano dare informazioni. - 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore,
da investigatori privati autorizzati (222). 2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della
persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione
da adottare. 2 ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di
indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.
Sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno
1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).
Oltre a ciò, vi è la figura di investigatore privato autorizzato a compiere
investigazioni difensive, poiché efficaci e valide in ambito penale. Il termine autorizzato,
che è riportato in molti articoli (art. 327-bis co. 3 c.p.p.; art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p(3)
.;
Art. 391-bis comma 3 c.p.p.(4) ), è caratterizzato nell’art. 222 disp. coord. c.p.p.(5)
, secondo il
quale “Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati,
l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’art. 327-bis c.p.p. è rilasciata dal prefetto
agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che
garantisca il corretto esercizio dell.attività (...)”.
Dunque, l’autorizzazione che legittima a compiere investigazioni penali è rilasciata
dal Prefetto; altresì, indicando gli investigatori ex art. 222 disp. coord. c.p.p., il riferimento
va ai detective che sono autorizzati a compiere attività investigativa anche in ambito
penale.
I soggetti che hanno ottenuto la sola licenza ex art.134 T.U.L.P.S.(6) , sono
conseguentemente autorizzati ad operare solamente in ambito civile.
Il P.M., per la ricerca delle prove, si avvale della Polizia Giudiziaria; il difensore del
privato cittadino, invece, a norma dell’art. 327 bis. c.p.p. (introdotto dalla L. 397/2000), per
ricercare quanto sia utile alla rispettiva posizione processuale e per esercitare il diritto alla
prova, può avvalersi dell’opera di investigatori privati.
Tuttavia, se il privato cittadino, di sua iniziativa, si rivolge direttamente ad
un’agenzia d’investigazione privata, il rapporto che s.instaura non è quello previsto dall’art.
327 bis c.p.p., ma è disciplinato dall’art. 135(7) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.
___________________________________
3
Art. 200 c.p. - Segreto professionale
4
Art. 391-bis c.p.p. - Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.
1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.
5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. (1)
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.
5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. (1)
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
5
Art. 222 disp. att. c.p.p - Investigatori privati - 1. Fino all.approvazione della nuova disciplina sugli
investigatori privati, l.autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice è rilasciata
dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il
corretto esercizio dell’attività. - 2. In deroga a quanto previsto dall’art. 135 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
l.incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate: a) le generalità e l.indirizzo del difensore
committente; b) la specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini, determinata al momento
del conferimento dell’incarico. - 3. Nell’ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la
disposizione dell’.art. 139 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773. 4 Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il
conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente ( così
sostituito dalla l. 7/12/2000 n. 397)
6
Art. 134 T.U.L.P.S.- Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o
custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere concessa alle
persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano
incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non può essere
concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà
individuale
7
Art. 135 T.U.L.P.S. - I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo
precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono
annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità,
mediante l.esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente
dall’amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle
L’art. 222 disp. att. del c.p.p. co. 2, prevede che gli investigatori detengano un
apposito registro ove devono essere indicati le generalità e l’indirizzo del difensore
committente, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini determinata
al conferimento dell’incarico. Diversamente a quanto richiesto dall’art. 135 del T.U.L.P.S., per gli incarichi
conferiti agli investigatori privati a norma del predetto art. 222 disp. att. c.p.p., non devono
essere indicati nel relativo registro l.onorario convenuto, l’esito delle operazioni e
l’indicazione dei documenti presentati dal committente e necessari alla sua identificazione.
Per di più, è da presupporre che, differentemente a quanto previsto per il registro
degli investigatori privati citati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia
possibile che il detective possa opporre il segreto alla richiesta inoltrata da ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza per visionare tale registro, e, conseguentemente, possa
rifiutarsi di ottemperare a tale invito.
Tale considerazione deriva dal fatto che, altrimenti, le finalità dell’attività
investigativa effettuata dalla difesa perderebbero di consistenza, poiché nel registro(8) ,
devono essere indicati anche gli atti investigativi richiesti, con il conseguente risultato che
una visione anticipata del registro da parte della Polizia Giudiziaria permetterebbe alla
stessa di conoscere le fonti di prova acquisite dalla difesa, violando così il principio di
parità fra accusa e difesa ed il principio del contraddittorio.
Come enunciato in precedenza, le disposizioni riguardanti gli istituti di
investigazione privata, contenute negli artt. 134-141 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e negli artt. 257-260 del relativo
Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), e l’esercizio dell’attività
investigativa finalizzata alla difesa nel procedimento penale, apparivano fra loro
inconciliabili.
Sulla base dell’interpretazione dottrinale del precitato art. 222 disp. coord. c.p.p., i
soggetti autorizzati a svolgere attività di indagine e di ricerca per conto di privati possono
essere suddivisi in tre categorie:
- le persone fisiche o gli istituti forniti della licenza prevista dall’art. 134 T.U.L.P.S., che sono abilitati a svolgere attività investigative estranee alla difesa penale;
- le persone fisiche che, munite della predetta licenza, sono autorizzate, in forza del combinato disposto degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 222 disp. coord. c.p.p., a svolgere anche indagini per ricercare elementi di prova ai fini della difesa personale;
- le persone fisiche che sono autorizzate a svolgere esclusivamente indagini per le finalità prima indicate nell.art. 38 disp. att. c.p.p., adesso abrogato ed ora previste nell.art. 327 bis c.p.p.
Alla classificazione della professione di investigatore privato, è inserita la definizione
degli ambiti operativi, i requisiti tecnici, i titoli di studio, le cauzioni e gli aspetti tecnici-operativi
inerenti allo svolgimento delle singole attività d’indagine.
La precedente disciplina che ha regolamentato le attività d’investigazione privata risale
al R.D. n.773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso Titolo IV degli Istituti di Vigilanza e
___________________________________
relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da
persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente
dall’amministrazione dello Stato.La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.
8
Ex art. 222 co.2 lett.b), disp. att. c.p.p..
delle Guardie Particolari Giurate) e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6
maggio 1940, ancora vigente agli artt. 257-260.
Il 24 ottobre 1989 la figura dell’investigatore, con l’entrata in vigore del nuovo Codice di
Procedura Penale, è stata ammessa a comparire nel processo al pari del Consulente
Tecnico della difesa.
Uno degli aspetti più rilevanti del rito processuale introdotto dal c.p.p. del 1989(9) , che
concerne e ha attinenza anche con l.investigazione effettuata per la parte privata, si
riferisce al tema della ricerca delle prove. L’art. 190 c.p.p. (Diritto alla prova) stabilisce che
“(...) le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro, il principio di parità
fra difesa e accusa, ovvero il diritto di P.M. e difesa alla ricerca delle prove.
La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo (Investigazioni difensive) nel libro
V^ del codice di procedura penale(10), dedicato interamente alla disciplina delle indagini che
il difensore ha il diritto di svolgere in favore del proprio assistito, necessarie al reperimento
ed alla documentazione della prova che smentisce la tesi accusatoria. La predetta legge
ha introdotto la potenziale parità tra accusa e difesa, come previsto dalla Carta
Costituzionale.
Il più volte richiamato art. 327 bis c.p.p. (introdotto per l.appunto dalla L. 397/2000)
dispone, al co. 1, che “fin dal momento dell.incarico professionale, risultante da atto scritto,
il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del
presente libro” e, quindi, colui che non è ancora indagato, potrà comunque incaricare un
difensore affinché svolga degli accertamenti e documenti dei colloqui con possibili
testimoni finalizzati a difenderlo qualora tema, in futuro, di essere ritenuto responsabile di
un determinato reato.
La medesima facoltà è chiaramente espletabile anche dal difensore della vittima di un
reato: può essere proprio tale attività, svolta dell’avvocato della persona offesa, che
introduce nel processo importanti elementi utili ai fini di verità e giustizia(11) .
È evidente che i poteri riconosciuti ad un privato, e frequentemente anche le risorse
utilizzabili nelle indagini difensive, non possono essere rapportabili a quelli della parte
pubblica, le cui indagini sono dirette dal Pubblico Ministero, titolare anche di poteri
coercitivi, che comunque devono sempre essere convalidati dal Giudice per le Indagini
Preliminari.
Le attività di investigazione che il difensore e l’investigatore privato possono effettuare
sono comunque qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare
valide, efficaci ed efficienti.
Il difensore, il suo sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici,
possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività
investigativa(12). L’acquisizione può avvenire attraverso un colloquio non documentato, ma il
difensore può richiedere dichiarazione scritta, oppure documentare le dichiarazioni dei
____________________________________
9 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (suppl. ord. n. 92 alla
Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del
13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.
10 Il Titolo VI bis (Investigazioni difensive) del libro quinto (Indagini preliminari e udienza preliminar3) del
codice di procedura penale è stato inserito dall’art.
11 della L. 7 dicembre 2000, n. 397. Per i rapporti con la
tutela della privacy, occorre prendere atto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
11 L’.art. 391 nonies c.p.p. . Attività investigativa preventiva . prevede che: 1. L’attività investigativa
preventiva prevista dall’art. 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono l.autorizzazione o l’intervento
dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per
l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
12 Art. 391 bis. c.p.p co. 1 e co. 2 .- Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzioni di informazioni da parte
del difensore
soggetti sentiti con atto sottoscritto del dichiarante ed autenticato dallo stesso difensore o
suo sostituto, per mezzo di relazione che riporta la data della ricevuta dichiarazione, le
generalità dell’avvocato ricevente e della persona che ha rilasciato le esposizioni,
l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti di cui al co. 3 dell.art. 391 bis c.p.p. (che si
riportano di seguito) ed i fatti su cui verte la dichiarazione, che sarà allegata alla relazione
redatta dal difensore, il quale, nel documentare le predette dichiarazioni, può avvalersi di
persone di sua fiducia, investigatore privato compreso(13) . Difensore, consulenti tecnici ed investigatori privati autorizzati devono sempre avvertire
le persone in grado di riferire notizie utili ai fini dell’attività investigativa della qualità
posseduta e dello scopo del colloquio; se vogliono solo conferire oppure ricevere
dichiarazioni o informazioni e, nel caso, le modalità di documentazione; dell’obbligo di
rivelare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento (o connesso,
o per reato collegato); della facoltà di non rispondere e di non rendere alcuna
dichiarazione; del divieto di rivelare le domande poste agli stessi dalla P.G. e dal P.M. e le
eventuali risposte fornite; delle responsabilità penali cui i dichiaranti vanno incontro se
forniscono dichiarazioni false(14). Le dichiarazioni ricevute in violazione di uno dei punti
precedenti non possono essere utilizzate.
È evidente che ai soggetti sentiti da Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria non
possano essere rivolte dal difensore e dall’investigatore privato notizie su istanze espresse
e risposte fornite. Inoltre, per prendere notizie o assumere informazioni da persone
sottoposte ad indagini, imputate nello stesso o in procedimento connesso o collegato,
deve essere dato almeno ventiquattro ore prima al loro difensore, che deve essere
obbligatoriamente presente. In caso di mancanza di avvocato, il giudice, previa istanza del
difensore che effettua le investigazioni, dispone la nomina di un difensore d.ufficio che
ottemperi a quanto sopra descritto.
Analogamente, per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persone detenute, occorrono specifiche autorizzazioni del giudice. Se la persona in grado
di riferire circostanze e notizie utili ai fini dell’attività investigativa ha manifestato la facoltà
di non rispondere o di non fornire dichiarazioni, il P.M., su richiesta del difensore, dispone
la sua audizione entro sette giorni dalla richiesta, ad eccezione delle persone indagate(15) .
Sempre ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in
possesso delle pubbliche amministrazioni ed estrarne copia a sue spese(16) .
Nel caso che il difensore e gli ausiliari che lo coadiuvano, fra cui gli investigatori privati
autorizzati, effettuino un accesso per visionare lo stato dei luoghi e delle cose, oppure per
descrivere le stesse o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e
audiovisivi, essi possono redigere verbale che conterrà data e luogo dell’accesso,
generalità delle persone intervenute, descrizione dello stato dei luoghi e delle cose,
indicazione del tipo di rilievi eseguiti(17) .
Quando è essenziale entrare in luoghi privati o non aperti al pubblico, non essendoci il
benestare di chi ne ha la disponibilità, l.accesso è autorizzato dal giudice su richiesta del
difensore con decreto motivato(18). Il soggetto presente può farsi assistere persona di
fiducia, se immediatamente reperibile. Inoltre, se non per casi in cui è necessario
____________________________________
13 Art. 391 ter c.p.p. . Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
14 Art. 391 bis. c.p.p co. 3 .- Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzioni di informazioni da parte del
difensore
15 Art. 391 bis. c.p.p .- Colloquio, ricezione di dichiarazione e assunzioni di informazioni da parte del
difensore.
16 Art. 391 quarter c.p.p. . Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
17 Art.391 sexsies c.p.p. . Accesso ai luoghi e documentazione
18 Art. 391 septies c.p.p. . Accesso ai luoghi privati e non aperti al pubblico
accertare tracce ed effetti materiali del reato, non è consentito l’accesso nelle abitazioni e
nelle loro pertinenze.
La documentazione inerente le indagini svolte dal difensore in sede di indagini
investigative difensive può essere raccolta dal legale nel fascicolo del difensore, oppure
può essere creato un inserto che durante le indagini potrà essere depositato presso il
G.I.P. , che potrà essere consultato anche dal P.M.; al termine delle stesse indagini
confluirà in quello della Pubblica Accusa.
Resta ferma la fondamentale facoltà della difesa di presentare al Pubblico Ministero gli
elementi di prova a favore del proprio assistito19
.
L’intervento dell’investigatore è subordinato al conferimento dell’incarico scritto da
parte del difensore, che deve indicare in maniera specifica il procedimento penale, nonché
i principali elementi di fatto che giustificano le indagini e il termine entro cui se ne possa
prevedere la conclusione.
Ai sensi dell’art. 222 comma 2 disp. coord. c.p.p. gli incarichi ricevuti devono essere
iscritti in uno speciale registro. Gli investigatori privati autorizzati a svolgere investigazioni
difensive non sono tenuti, per l’esecuzione di indagini processualmente rilevanti, alle
registrazioni previste dagli artt. 135 T.U.L.P.S. e 260 Reg. es. T.U.L.P.S.20
.
Inoltre, nell’ambito delle indagini investigative difensive, non sono applicate le
disposizioni di cui all’art. 139 T.U.L.P.S., che prevede il fatto che gli uffici di vigilanza ed
investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera e richiesta dell’autorità di P.S.,
nonché che i loro agenti sono obbligati ad aderire alle richieste loro rivolte da agenti ed
ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Appare indubitabile che l’investigatore
privato, incaricato di ricercare elementi nell’interesse della difesa, non può cooperare, in
ordine ai fatti per i quali ha ricevuto l’incarico, con la polizia giudiziaria che, per gli stessi
fatti, potrebbe svolgere attività conflittuale e contro la parte per cui la difesa presta la
propria assistenza.
L’art. 222 co. 2, disp. coord. c.p.p., deroga alla disciplina comune prescrivendo che
l.incarico conferito al difensore debba essere iscritto in uno speciale registro, in cui sono
annotate le generalità e l’indirizzo del difensore committente, la specie degli atti
investigativi richiesti e la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento
dell’incarico. La dottrina ha rilevato come appaia difficile determinare ex ante la durata
delle indagini al momento del conferimento dell’incarico, ritenendo quindi possibile
l’indicazione di una durata presumibile.
Analizzando la disciplina del registro speciale risulta che non vi devono essere
annotate le generalità dell’assistito, né la data e la specie dell’operazione effettuata, né
l’esito dell’operazione, a differenza della disciplina comune del registro degli affari
giornalieri ex art. 135 comma 1 T.U.L.P.S. L’eccezione all’art. 135 del T.U.L.P.S. sembrerebbe essere riferita unicamente allo
speciale registro e al tipo di iscrizioni da apportarvi, non estendendosi all’obbligo di esibire
il registro “ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”, previsto dal
precitato articolo 135 co. 2.
Ad ogni buon conto, se così fosse, come accennato in apertura della presente
esposizione, e se, nella pratica, l’art. 222 co. 2 disp. coord. c.p.p. non deroga
__________________________________
19 Rif. artt. 391 octies c.p.p. . Fascicolo del difensore e 391 decies c.p.p. . Utilizzazione della
documentazione delle investigazioni difensive.
20 Art. 260 Reg. es. T.U.L.P.S. . Nel registro di cui all.art. 135 della legge (T.U.L.P.S. ex R.D. 18 giugno
1931, n. 773) devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari e le operazioni
sono compiute; b) la data e la specie dell’affare o della operazione; c)l.onorario convenuto e l’esito
dell’operazione; d)i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. (...) Il
registro deve essere conservato per cinque anni.
espressamente all’art. 135 comma 2 T.U.L.P.S., è intuibile e comprensibile che l’esigenza
dell’attività degli investigatori privati, utile ai fini processuali, va inquadrata nella necessità
di tutelare la segretezza delle investigazioni svolte dalla difesa, analogamente alla
segretezza delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria21
Il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, entrato in vigore il 16 marzo 2011, ha riorganizzato la
disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata; è stata introdotta la distinzione tra le
figure di investigatore privato e informatore commerciale, lasciando invariato quanto
disciplinato per l’investigatore privato autorizzato a svolgere indagini difensive su istanza
degli avvocati.
Tale ordinamento stabilisce che la professione è classificata come segue: investigatore
privato titolare d’istituto e dipendente, informatore commerciale titolare d’istituto e
dipendente.
Si evincono, come accennato sopra, due rilevanti cambiamenti: la scissione delle figure
di investigatore privato e di informatore commerciale e la possibilità di poter consentire ai
dipendenti opportunamente qualificati e specializzati, di ottenere una licenza accessoria .
In relazione alla differenza fra investigatore privato ed informatore commerciale, come
richiamato nella circolare ministeriale esplicativa n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24mar 2011, la distinzione tra le due attività si sostanzia nel fatto che quella di informatore
commerciale si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, che riguardano
bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati
raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
L’apporto dell’investigatore si sostanzia in iniziative personali, valutazioni e
suggerimenti. Le attività che può compiere possono essere catalogate in due tipologie
sulla base di una loro eventuale disciplina legislativa: atti tipici e atti atipici.
Gli atti tipici esperibili dagli investigatori privati sono costituiti dal colloquio non
documentato con persone informate sui fatti22 e dall’accesso ai luoghi23
.
Vige l’opportunità di svolgere altri tipi di attività, non direttamente contemplati e
disciplinati dalla legge, e per questo detti atipici. Tra queste attività possiamo senz’altro
annoverare i pedinamenti, gli appostamenti, le riprese fotografiche e cinematografiche,
l.acquisizione di notizie e documenti di libero accesso.
A chi esercita l’attività investigativa privata è fatto assoluto divieto di limitare le libertà di
qualsiasi cittadino e di violare i diritti costituzionalmente garantiti. Essi possono subire
delle limitazioni solo in ipotesi eccezionali previste dalla stessa Costituzione per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge24
.
Costituiscono un limite concreto all’attività investigativa anche alcune norme del codice
penale, quali l’art. 494 c.p. relativo alla sostituzione di persona, l’art. 614 c.p. sulla
violazione di domicilio, l’art. 615-bis c.p. sulle interferenze illecite nella vita privata, l’art.
615-ter c.p. circa l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, gli artt. 616-
623-bis c.p. sui delitti contro l’inviolabilità dei segreti, l’art. 660 c.p. sulla molestia o il
disturbo alle persone.
L’investigatore privato può essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito alla
attività svolta in sede di investigazioni difensive. In relazione alle informazioni assunte ai
sensi dell’art. 391 bis co. 1 c.p.p., la legge 1 marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo
e prove penali, ha previsto l’incompatibilità a testimoniare per i difensore ma non anche
___________________________________
21 Ex art. 329 c.p.p.
22 Ex art. 391 bis co. 1 c.p.p.
23 Ex art. 391 sexies c.p.p.
24 Ex art. 13 Cost
per l’investigatore privato, salva l’ipotesi in cui esso abbia provveduto a verbalizzare le
dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi dell.art. 197 co. 1 lett. d) c.p.p.
Con l’art. 4 della legge n. 397 del 2000 è stato modificato l’art. 200 co. 1 lett. b) c.p.p.,
in cui è stato annoverato anche l’investigatore autorizzato tra le categorie di soggetti
abilitati ad opporre il segreto professionale “su quanto hanno conosciuto per ragione del
proprio ministero, ufficio o professione”.
È estesa la disciplina del segreto professionale, nell’ambito dei soggetti che svolgono
l’attività forense, agli investigatori privati autorizzati che vanno così ad affiancarsi agli
avvocati, ai consulenti tecnici, ai praticanti avvocati ed ai notai. Si completa in tal modo,
sotto il profilo delle garanzie di libertà a tutela della funzione difensiva, l’omogeneità di
disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari. L’art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo
lo schema seguente:
- investigazioni in ambito privato, ovvero informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria, come in ambito matrimoniale, familiare e patrimoniale;
- investigazioni in ambito aziendale, richieste da enti pubblici e privati, cioè da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria, come nel caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti e per la tutela di marchi e brevetti;
- indagini in ambito commerciale, consistenti in richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale;
- indagini in ambito assicurativo, richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
- indagini difensive, finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
- informazioni commerciali, richieste da enti pubblici e privati per raccogliere analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società di persone e di capitali, nonché delle persone fisiche ad esse connesse, quali soci ed amministratori, nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy;
- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente, come, a titolo esemplificativo, i cosiddetti buttafuori.
I requisiti per il rilascio delle licenze prefettizie, svincolate da limiti territoriali, sono
quelli di seguito riportati.
L’investigatore titolare (ex art. 134 T.U.L.P.S.) deve possedere una laurea almeno
triennale in giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche,
scienze dell’investigazione, economia ovvero corsi equiparati; inoltre, deve aver svolto un
triennio di pratica continua presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque
anni e deve aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di
investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da Università o centri di formazione
professionali riconosciuti dalle Regioni.
Altrimenti, deve aver svolto documentata attività d’indagine, in seno a reparti
investigativi delle Forze di Polizia25, per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver
lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. Come reso noto da circolare
ministeriale, l’esperienza presso le Forze di Polizia predetta è alternativa ai requisiti
previsti per la pratica e per l’aggiornamento ed il perfezionamento, ma non al titolo di
studio che resta indispensabile per poter effettuare la professione di investigatore privato
titolare di licenza.
L’investigatore dipendente deve possedere il diploma di scuola media superiore,
deve aver svolto pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore
per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di licenza prevista dall’art. 134
del T.U.L.P.S. da almeno cinque anni e deve partecipare ai corsi di perfezionamento
teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da
Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
In alternativa, come per l’investigatore titolare, deve aver svolto documentata attività
d’indagine, in servizio attivo ai reparti investigativi delle FF.P., per un periodo non inferiore
a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni,
fermo restando il possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore.
L’informatore commerciale titolare deve possedere una laurea almeno triennale in
giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze
dell’investigazione, economia ovvero corsi equiparati, oppure essere stato iscritto al R.II. in
qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone
o di capitali, per almeno tre anni negli ultimi cinque.
Infine, l’informatore commerciale dipendente deve possedere il diploma di scuola
media superiore, aver svolto pratica triennale costante presso un informatore commerciale
autorizzato da almeno cinque anni e deve partecipare a corsi di perfezionamento teoricopratici
in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di
formazione professionali riconosciuti dalle Regioni. Può altrimenti aver svolto documentata attività d’indagine, sempre in seno a reparti
investigativi delle FF.P., con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un
periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più
di quattro anni, sempre possedendo il titolo di studio di scuola media superiore.
Al momento della richiesta della licenza in Prefettura, i titolari degli istituti di
investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono
svolgere, scelte tra quelle indicate all’art. 5 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269.
L’autorizzazione ad effettuare la professione di investigatore autorizzato, ai sensi
dell’art. 222 norme di coordinamento del c.p.p. e dell’art. 327 bis del medesimo codice
(c.d. investigazione penale) è contemplata all’art. 5, co. 1, lett. a, punto a. V del Decreto
Ministeriale: tale autorizzazione può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso
della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente
all’istanza di autorizzazione, il progetto tecnico-organizzativo, contenente l’indicazione
della sede principale, eventuali sedi secondarie, con divieto di istituire sedi presso il
proprio domicilio o sedi di studi legali, la tipologia dei servizi che intende svolgere, il
_________________________________
25 Ai sensi dell.art.16 (Forze di polizia) della L. 1 aprile 1981, n. 121 ( Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza). Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre
alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze l’Arma dei
carabinieri, quale Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della Guardia di
Finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive
attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a
concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica la Polizia Penitenziaria e il Corpo
Forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
personale che si intende impiegare, la disponibilità economica finanziaria (deposito
cauzionale)26, le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.
Bibliografia
AA.VV., Compendio di diritto penale, ed. Simone, Napoli, 2008.
AA.VV., Compendio di diritto processuale civile, ed. Simone, Napoli, 2010.
AA.VV., Compendio di diritto processuale penale, ed. Simone, Napoli, 2009.
L. ALIBRANDI, P. CORSO, I Nuovi codice penale e codice di procedura penale e le
leggi complementari, casa editrice La Tribuna, Piacenza, 2010.
F. BERNARDI, Le indagini del difensore nel processo penale, ed. Giuffrè, Milano,
1996.
F. CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale. Il concetto giuridico della prova,
ed. Giuffrè Milano, 1992.
A. DI MAIO, Le indagini difensive, ed. Cedam, Padova, 2001.
S. FORTUNATO, Appunti delle lezioni dei Corsi di .Grafologia Peritale Forense. e
dei .Cicli di Scienze Criminali, organizzati da CSI-Periti e Consulenti Forensi
(Riconoscimento giuridico del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche Private, istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361) e da
Criminologia.it (testata giornalistica internet di Criminologia e Scienze Criminali,
registrata al Tribunale di Prato ed al registro operatori della Comunicazione).
S. FORTUNATO, lezioni tratte dal C.d.L in Scienze dell’Investigazione
dell’Università degli Studi di L’Aquila.
S. FORTUNATO, Manuale di metodologia peritale, Catanzaro, ed. Ursini, 2004.
S. FORTUNATO, Senso e conoscenza nelle scienze criminali, L’Aquila, ed.
Colacchi, 2006.
S. FORTUNATO, Nuovo Manuale di Metodologia Peritale (edizione rivista ed
ampliata), Catanzaro, ed. Ursini, 2007.
S. FORTUNATO, Sul metodo e contro il metodo scientifico in perizia, ed. Grafica
Elettronica, Napoli, 2011
M. IACOBELLI, Codice di procedura civile e leggi complementari, ed. Simone,
Napoli, 2011.
MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare attuativa del Decreto del Ministro
dell’Interno 1 dicembre 2010, Prot. Nr 557/PAS/4935.10089.D(1)REG del 24 marzo
2011, edita dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, firmata
dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Manganelli,
Roma, 2011.
MINISTERO DELL’INTERNO, Decreto 1 dicembre 2010, n. 269: Regolamento
recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei
requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-
bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la
direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi
_______________________________
26 I depositi cauzionali sono disciplinati dall’allegato F2 del D.M. n. 269/2010. Gli importi previsti sono per gli
istituti di investigazioni private 20.000,00 € e per gli istituti di informazioni commerciali 40.000,00 €. Inoltre, la
cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di € 10.000,00 e, per ogni tipologia di servizio
autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di € 5.000,00.
nell’ambito degli stessi istituti, G.U. n. 36 del 14-2- 2011 - Suppl. Ordinario n.37,
testo in vigore dal 16-3-2011, Roma, 2011.
MINISTERO DELL’INTERNO, Vademecum operativo inerente le Disposizioni
operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di
capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione
privata, realizzato a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza . Ufficio per
l.Amministrazione Generale . Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e
Sociale, Roma, 2011.
L. PARLATO, Le nuove disposizioni in materia di indagini difensive, ed.
Giappichelli, Torino, 2001.
E. STEFANI - F. DI DONATO, L.investigazione privata nella pratica penale , ed.
Giuffrè. Milano, 1993.
N. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, ed. Giuffrè, Milano, 2002
sitografia:
Nessun commento:
Posta un commento