domenica 26 aprile 2015

IL COLLABORATORE INVESTIGATIVO: LIMITI E POTERI





Il Collaboratore Investigativo 


Gli investigatori privati autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo. 
Tale ultima disposizione, relativamente ai collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, connota l’attività svolta da soggetti che trovano spazio nel Regolamento d’esecuzione TULPS nell’unico riferimento costituito proprio dall’art.259, ma che, nella pratica quotidiana, collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto finale dell’attività investigativa, curata dal titolare di licenza. 
Resta evidentemente esclusa, per i collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, la possibilità di svolgere incarichi investigativi connessi all’attività d’indagine difensiva (punto a.V. del Decreto). Infatti, come chiarito dalla circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, l’attività in parola deve essere svolta esclusivamente dall’investigatore autorizzato.




A questo soggetto, prima assente in qualsiasi norma di riferimento, l'art. 5 all'ultimo comma gli riconosce la legittimità operativa, sotto la diretta vigilanza del titolare di istituto.

   Lo stesso comma elenca quali sono le attività che il collaboratore può svolgere, definendole indagini elementari:
a) attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici;
b) ripresa video/fotografica;
c) sopralluogo;
d) raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri;
e) interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche *;
f) raccolta di informazioni reperite presso le sedi del committente.

* ad esempio nelle indagini in ambito assicurativo


Art. 5 - "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'art. 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad. es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità, o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.


Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 n. 153, “Regolamentorecante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, nr.635, per l’esecuzione del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti divigilanza e investigazione privata”.

4) Le licenze rilasciate ai sensi dell’art. 134 per l’attività di investigazione e ricerche.

L’art. 257-bis, disciplina specificamente l’attività di investigazioni, ricerca e raccolta di informazioni, distinguendola da quella di vigilanza privata, entrambe disciplinate dallo stesso art. 134 del t.u.l.p.s..

La disciplina di questa attività non è sostanzialmente mutata, se non con riguardo all’eliminazione del limite provinciale della licenza e per il fatto che, per quanto compatibile, trovano applicazione le stesse disposizioni contenute nel precedente art. 257.

In relazione alla riconoscibilità del personale che svolge in via professionale l’attività di investigazione privata, alle dipendenze dell’istituto e quindi del titolare della relativa licenza, il richiamato art. 257-bis, al primo comma, prevede che il titolare dell’istituto richieda un’apposita licenza. Sul punto, al fine di scongiurare possibili richieste di rilascio della licenza in parola nei confronti di soggetti che non siano realmente organici all’agenzia investigativa, le relative istanze devono essere presentate dal titolare della citata agenzia previa dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’investigatore professionale di cui l’istituto intende avvalersi, non potendo ammettere per tali operatori qualsiasi altro rapporto contrattuale di diversa natura (es. parasubordinazione, contratti a progetto, ecc.).

Nulla è innovato per quel che concerne i collaboratori, cioè i soggetti ai quali il titolare della licenza conferisce incarichi investigativi elementari, il cui elenco deve essere comunicato al Prefetto ai sensi dell’art. 259 del Regolamento, onde consentire all’Autorità di p.s. la valutazione nei confronti di tali soggetti dei consueti parametri di affidabilità previsti dalla legge, di cui all’art. 11 t.u.l.p.s.. Per questi ultimi, potranno invece trovare applicazione quei particolari rapporti di lavoro di cui si è fatto cenno, ovvero altre forme di specifica dipendenza dal titolare dell’agenzia di investigazione privata, disciplinate dalla legge.

L’art. 254, terzo comma, risolve anche il problema della loro identificabilità, demandando ad un decreto del Ministro dell’interno l’approvazione del modello di un apposito tesserino, nel quale devono essere riportate le generalità, gli estremi della licenza e l’indicazione dell’istituto cui appartengono. Fino a quando non sarà adottato il citato decreto, continuerà ad applicarsi la pregressa procedura del rilascio di una copia autentica in formato ridotto della licenza, sia per il titolare dell’istituto, sia per gli investigatori professionali dipendenti ed i collaboratori di cui si è in precedenza parlato.



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