Quale pensione per l'investigatore privato?
Dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, la
categoria degli investigatori privati rientra nella medesima categoria degli
esercenti le attività commerciali e di coloro che offrono servizi, e dunque
nella categoria del c.d. terziario, e non in quella dei liberi professionisti.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella
Sentenza n. 3228 del 12.02.1014.
“L’attività dell’investigatore privato non può essere
assimilata a quella di chi svolge le professioni intellettuali, ma va
collocata, dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, nella medesima
categoria degli esercenti le attività commerciali. L’investigatore privato fa
dunque parte della categoria del commercio e di chi offre servizi”
Inoltre la norma impone agli investigatori di evidenziare, in ogni
documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge n.
4/2013. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è
sanzionabile ai sensi del “codice del consumo” (D.lgs. 206/2005) in quanto
responsabile di pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore,
con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro.
Come leggiamo dal comma 2. e 3. dell'art. 1 della legge n° 4 del 14/01/2013 disposizioni in materia di professioni non organizzate:
2. Ai fini della presente legge, per «professione non
organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si
intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con
esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie
e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle
professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni
documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto
alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento
rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori,
di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo
codice.
