domenica 26 aprile 2015

IL COLLABORATORE INVESTIGATIVO: LIMITI E POTERI





Il Collaboratore Investigativo 


Gli investigatori privati autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati, ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo. 
Tale ultima disposizione, relativamente ai collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, connota l’attività svolta da soggetti che trovano spazio nel Regolamento d’esecuzione TULPS nell’unico riferimento costituito proprio dall’art.259, ma che, nella pratica quotidiana, collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto finale dell’attività investigativa, curata dal titolare di licenza. 
Resta evidentemente esclusa, per i collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, la possibilità di svolgere incarichi investigativi connessi all’attività d’indagine difensiva (punto a.V. del Decreto). Infatti, come chiarito dalla circolare 559/C.26410.10089.D.A. (15), del 20 ottobre 1989, l’attività in parola deve essere svolta esclusivamente dall’investigatore autorizzato.


L'ATTIVITÀ DELL'INVESTIGATORE PRIVATO NEL CAMPO PENALE E CIVILE



L’attività dell’investigatore privato nel campo penale e civile 


Dott. Lelio CASSETTARI 

  Si definisce investigatore colui che compie indagini e ricerche indirizzate a verificare, o ad escludere, determinati fatti che si sospettano avvenuti, ovvero dei quali sia necessario reperire fonti di prova, da presentare anche in sede giudiziale.
   L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.(1) ) e civile. 
  L’investigatore pubblico invece è usualmente un appartenente alle Forze di Polizia e, nella fattispecie, opera per la Polizia Giudiziaria, che risponde al Pubblico Ministero (ex c.p.p.). 
   L’attività degli istituti di investigazione privata, in riferimento al codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989, ha subito negli ultimi due decenni un notevole incremento. 
  La ricerca delle prove è, infatti, affidata dalla legge all’iniziativa delle parti (Pubblico Ministero, imputato e parte civile), essendo il sistema processuale di tipo accusatorio (e non più inquisitorio), che sottrae all’iniziativa del giudice il potere di ricerca delle prove. La figura dell’investigatore privato, come ausiliario del difensore nell’ambito delle investigazioni difensive, era già prevista nel co. 2 dell’art. 38 disp. att. c.p.p.(2) , abrogato dalla legge 07.12.2000, n. 397. Tale articolo riguardava le investigazioni difensive ed era contenuto nella versione originaria del codice di procedura penale del 1988. In virtù di tale norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati, riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale.
   Inoltre, il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento. 
   Naturalmente l’investigatore privato, nell’ordinamento della Repubblica Italiana, è legittimato a compiere investigazioni che non sono riferibili all’ambito processual-penalistico. Esse consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera privata, come nel settore familiare e matrimoniale, oppure nel campo dello spionaggio industriale. Tale aspetto è quello tradizionalmente attribuito all’investigazione privata, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

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1 Art. 327-bis. c.p.p.- Attività investigativa del difensore . Introdotto dalla Legge 7.12.2000, n. 397 - 1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici". 
2 Art. 38 norme attuazione del c.p.p.. Facoltà dei difensori per l.esercizio del diritto alla prova - Abrogato dall’art. 23 della Legge 7/12/2000 n. 397 - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. - 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati (222). 2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2 ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. 


 Sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

domenica 19 aprile 2015

RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI - EFFICACIA PROBATORIA - UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO - MEDIANTE ESCUSSIONE DELL'INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

Rapporti degli investigatori privati - Efficacia probatoria - Utilizzabilità nel processo - Mediante escussione dell'investigatore privato, a conferma del rapporto - Ammissibilità - Sussiste (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.*)


I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio.

Tribunale Milano, sezione IX civile, sentenza 17 luglio 2013 (Pres. Manfredini, est. Muscio)


giovedì 9 aprile 2015

LA FALSA TESTIMONIANZA

Commette tale reato chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, oppure tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
Si ha reato di falsa testimonianza sia quando il testimone affermi il falso innanzi al Giudice penale, sia quando lo faccia innanzi al Giudice civile.
La pena prevista è dai 2 ai 6 anni (art. 372 c.p.).
Si tenga presente, tuttavia, che chiunque abbia reso falsa testimonianza innanzi ad un Giudice civile o penale può evitare l'incriminazione per tale reato ritrattando il falso e manifestando il vero.
Il 1° comma dell'art. 376 del codice penale prevede che il colpevole di falsa testimonianza  in un giudizio penale non è punibile qualora effettui una ritrattazione prima che venga chiuso il dibattimento. 
Il 2° comma del medesimo articolo prevede che l'autore della falsa testimonianza in un giudizio civile non è punibile qualora ritratti prima che il Giudice emani la sentenza nel processo in cui ha testimoniato. 

(testo di Lorenzo e Osvaldo Catone - "L'avvocato di me stesso")



venerdì 27 marzo 2015

IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

L'art. 10 del c.c. e l'art. 96 della legge 22-4-1941 n 633 protegge tutti noi dall'utilizzo abusivo della nostra immagine. Nessuno ha diritto, senza il nostro consenso e a meno che non ricorrano le condizioni di cui si dirà tra poco, di ritrarci fotograficamente, con filmati o in qualsiasi altro modo e di utilizzare il nostro ritratto. La riproduzione del ritratto è possibile, anche senza il consenso della persona ritrattata, soltanto nei seguenti casi:
- quando si tratti di un personaggio pubblico;
- quando la pubblicazione del ritratto sia giustificata da necessità di giustizia o di polizia;
- quando sia giustificata da scopi scientifici, didattici o culturali (ad es. pubblicazione dell'immagine di una persona venuta alla ribalta della cronaca per qualche motivo. In tale caso prevede il diritto all'informazione);
- quando sia giustificata dal collegamento ad avvenimenti pubblici (ad es. quando si è fotografati nell'ambito di un corteo di protesta).


(testo di Lorenzo e Osvaldo Catone - "L'avvocato di me stesso") 



sabato 21 marzo 2015

MI SFUGGE QUALCOSA???



Notizia ormai vecchia, per chi ha saputo dell'accaduto, ma navigando tra le pagine del web, alla ricerca delle proposte di un corso di formazione per investigatori privati, leggo di un'accademia che propone un corso di formazione e sinceramente qualcosa mi sfugge! ...ecco di seguito la notizia che nel 2012 comparve su internet.. e poi quello che trovo pubblicato oggi.




ARRESTATA PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E DOCUMENTALE MIRIAM PONZI, LA FIGLIA DI COLUI CHE NEL DOPOGUERRA FU CONSIDERATO IL PIU' GRANDE INVESTIGATORE ITALIANO, TOM PONZI.


Trasferiva sistematicamente soldi dell'impresa a suo nome per pagare spese "voluttuarie"

domenica 15 marzo 2015

ESPOSTI, DENUNCE, QUERELE E SCRITTI ANONIMI: DIFFERENZE E VALIDITÀ DEGLI ATTI

Esposti, denunce, querele e scritti anonimi: differenze e validità degli atti

Il cittadino che intende rivolgersi alla giustizia per tutelare i propri diritti dovrebbe sempre chiedere consigli ad un legale; tuttavia, specie quando si tratta di questioni di minore importanza, la tentazione di agire da soli è forte. Perciò, quando si prendono carta e penna è necessario sapere almeno la forma migliore per entrare in contatto con gli organi competenti, poiché spesso si fa confusione nel linguaggio comune tra esposto, denuncia e querela: ciascuno di questi atti, invece, ha presupposti diversi e a volte può anche sottintendere un "fine diverso", cioè una tutela più o meno ampia richiesta alla giustizia.

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE. NON CONFIGURA ILLECITO DISCIPLINARE ED E’ LEGITTIMAMENTE UTILIZZABILE COME MEZZO DI PROVA NEL PROCESSO.

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE. NON CONFIGURA ILLECITO DISCIPLINARE ED E’ LEGITTIMAMENTE UTILIZZABILE COME MEZZO DI PROVA NEL PROCESSO.

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha confermato la liceità della registrazione di conversazioni telefoniche nell’ambito di un rapporto di lavoro (in specie, registrazione di un colloquio telefonico tra lavoratore e datore di lavoro effettuata dal dipendente) e la sua utilizzabilità come mezzo di prova dell’ambito del processo civile.

REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE É REATO?


E' lecito registrare conversazioni altrui?


Nell'era dei diritti connessi alla "privacy", si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza e, quindi, costituisca un atto illecito. In realtà non è così e, anzi, la legge e la giurisprudenza sono abbastanza chiare sul punto.



mercoledì 4 marzo 2015

TITOLARI DI LICENZE DI INVESTIGAZIONI: OBBLIGO DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO CON I COLLABORATORI DI CUI CI SI AVVALE E COMUNICARE L'ELENCO DEI COLLABORATORI INVESTIGATIVI



OBBLIGO DI STIPULARE UN CONTRATTO DI LAVORO CON I COLLABORATORI INVESTIGATIVI DI CUI CI SI AVVALE.


Non è possibile avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di personale (anche familiare); è pertanto obbligatorio stipulare un contratto di lavoro secondo le forme previste dalla vigente legislazione giuslavoristica.



(Per sapere di più, leggete la circolare che la prefettura di Firenze ha inviato a tutti gli Istituti Investigativi.)

Sitografia:
http://www.italdetectives.org/images/pdfstampa/collaboratori-investigativi-firenze.pdf


(vedere anche:  http://www.prefettura.it/torino/contenuti/64404.htm - prospetto dei collaboratori dipendenti formato exel da scaricare)


STORIA DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE: LE ORIGINI


LE ORIGINI DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE


Nel 1833 viene fondato in Francia da Eugène-Francois Vidocq il Bureau de renseignements pour le commerce (letteralmente ufficio informazioni per il commercio), la prima agenzia di detective privati che fornisce (dietro pagamento) servizi informativi e di sorveglianza ai commercianti. Eugène-Francois Vidocq (1775-1857) da ladro e truffatore, nel 1811 diventa capo della Sureté (fino al 1827 in cui si dimette), un servizio di polizia formato da ex detenuti con il compito di infiltrarsi nella malavita.

Nel 1850 a Chicago, lo scozzese Allan J. Pinkerton (1819-1884) fonda la più famosa agenzia investigativa privata nel mondo, che divenne in breve tempo la più importante società di sicurezza d’America, la Pinkerton National Detective Agency. Il marchio dell’agenzia era composto da un logo con un occhio aperto (che ispirò nel tempo l’espressione “private eye”) e con una frase che citava “We never sleep” (tradotto “Non dormiamo mai”).


Pinkerton divenne famoso per aver scoperto il complotto per omicidio del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, salvandogli la vita in un attentato a Baltimora che precedette quello fatale di Washington, che assunse gli agenti di Pinkerton come guardie del corpo durante la Guerra Civile. Allan Pinkerton assunse Kate Warne nel 1856 come detective privato, facendo di lei la prima investigatrice privata donna in America.  Agenti Pinkerton sono stati assunti per monitorare fuorilegge occidentali come Jesse James , i fratelli Reno , e il “Wild Bunch”, tra cui Butch Cassidy e Sundance Kid . L’agenzia mise in pratica molte tecniche innovative: dall’archiviazione di enormi documentazioni su sospetti criminali (attività che gli fu copiata dal FBI alla sua nascita nel 1908), alla creazione di quello che forse è stato il primo schedario criminale fotografico, alle ricerche meticolose, spesso con un pericoloso lavoro undercover (sotto copertura) ed estenuanti sorveglianze, con cui venivano affrontati i casi.
In Europa le prime agenzie investigative nacquero in Gran Bretagna, in epoca Vittoriana. I metodi d’indagine utilizzati in quel periodo erano a dir poco disinvolti: alcune agenzie, infatti, al fine di incrementare il lavoro, utilizzavano un giro di “donnine facili” con il compito di adescare mariti agiati; in questo modo era sicuramente facile raccogliere prove a favore delle mogli tradite che, di conseguenza, potevano ottenere vantaggiose condizioni per il divorzio.
Sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, le più importanti agenzie di investigazioni si dotarono di strumenti tecnici assai sofisticati per l’epoca, come ad esempio il microfono-fucile, un apparecchio che permetteva di registrare colloqui all’aperto sino a mezzo chilometro di distanza. Ma la tecnica che gli investigatori statunitensi e inglesi seppero magistralmente sfruttare fu l’arte del travestimento: nel quartiere cinese di New York, ad esempio, vivevano molti detective di nazionalità cinese, che, camuffati da commessi, camerieri, lustrascarpe ecc., riuscivano a sventare molti crimini. Lo stesso Pinkerton, per acciuffare un ladro di banche ormai ricercato da mesi, aprì un piccolo caffè in una cittadina americana che condusse per più di tre mesi.
La polizia inglese e americana, a differenza di quella europea, si rese subito conto di quanto fosse necessaria la collaborazione di una figura come quella del detective privato, un libero professionista facilitato, nell’adempimento delle proprie missioni, da rapidità e mobilità. Negli Stati Uniti la diffusione del detective privato fu tale che, nei primi del Novecento, non c’era più festa o avvenimento pubblico che non vedesse la presenza di “occhi privati”. Ma anche le banche, le industrie, le compagnie ferroviarie ecc. si avvalevano sempre più di servizi di sicurezza privata o di detective.
In Francia, Germania e Italia, l’investigazione privata ebbe una diffusione molto più lenta e inizialmente si occupava per lo più di sicurezza.

lunedì 2 marzo 2015

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)

redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
aggiornato a Settembre 2014