REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE. NON CONFIGURA ILLECITO DISCIPLINARE ED E’ LEGITTIMAMENTE UTILIZZABILE COME MEZZO DI PROVA NEL PROCESSO.
Con la pronuncia in esame, la
Suprema Corte ha confermato la liceità della registrazione di conversazioni
telefoniche nell’ambito di un rapporto di lavoro (in specie, registrazione di
un colloquio telefonico tra lavoratore e datore di lavoro effettuata dal
dipendente) e la sua utilizzabilità come mezzo di prova dell’ambito del
processo civile.
Ricorda la Cassazione come la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientri nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cc, quindi di prove ammissibili nel processo civile e nel processo penale, atteso che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi in ogni caso di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo. Inoltre, conclude la Corte, proprio perché lecita e spendibile nel processo civile come mezzo di prova, in nessun caso la registrazione di una conversazione telefonica con il proprio datore di lavoro effettuata da parte del dipendente può integrare una condotta disciplinarmente rilevante e, ad ogni modo, essendo finalizzata alla acquisizione di una prova a discolpa, tale condotta sarebbe scriminata ex art. 51 c.p. in quanto esercizio del diritto di difesa. (Cass. Lav. 29.12.2014, n. 27424).
Ricorda la Cassazione come la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientri nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cc, quindi di prove ammissibili nel processo civile e nel processo penale, atteso che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi in ogni caso di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo. Inoltre, conclude la Corte, proprio perché lecita e spendibile nel processo civile come mezzo di prova, in nessun caso la registrazione di una conversazione telefonica con il proprio datore di lavoro effettuata da parte del dipendente può integrare una condotta disciplinarmente rilevante e, ad ogni modo, essendo finalizzata alla acquisizione di una prova a discolpa, tale condotta sarebbe scriminata ex art. 51 c.p. in quanto esercizio del diritto di difesa. (Cass. Lav. 29.12.2014, n. 27424).
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