martedì 4 luglio 2017

REGISTRARE CON IL CELLULARE SI PUÒ FARE?

Posso registrare con il mio telefonino una telefonata (sia in uscita che in entrata)? Posso fare una ripresa video o foto di fatti o persone da utilizzare in causa?



È legale fare una fotografia, un video o una registrazione tra presenti, all’insaputa di questi ultimi, con il proprio telefonino, e poi utilizzare questi file in una eventuale causa come prova dei propri diritti? La risposta è sì ed a metterla nero su bianco è la Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n. 5241/2017 del 03.02.2017)

L’orientamento è ormai consolidato: secondo i giudici, chi partecipa a una conversazione accetta anche il rischio di essere registrato purché ciò non avvenga in un luogo di propria dimora. Per cui, ben vengano le registrazioni avvenute all’aperto, in un locale pubblico, nella metro o in qualsiasi altro posto che non sia il domicilio o il luogo di lavoro del soggetto registrato o fotografato.
Registrare con il cellulare si può fare. Secondo la Cassazione, infatti, non vi è alcun limite al fatto che un soggetto registri, magari tramite il proprio smartphone, una conversazione con un altra persona senza prima avvisarla. La privacy, infatti, può subire una deroga tutte le volte in cui è in ballo la tutela dei diritti. Né è necessaria l’autorizzazione dei carabinieri o del giudice. Le autorità possono certo agire in autonomia con le registrazioni, ma in tal caso si rientra nel diverso concetto di intercettazioni, che sono quelle indagini delegate dalla Procura, soggette a una serie di più stringenti limiti (sui quali non ci soffermeremo in questa sede).
Il privato, quindi, non incontra alcun limite né necessita di specifiche autorizzazioni, potendosi procurare le prove dei propri diritti anche attraverso registrazioni video e/o sonore, tra presenti e all’insaputa di questi. È altresì legittima la registrazione di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio e all’insaputa dell’altro, o da una persona autorizzata ad assistervi.
I file ricavati dalle registrazioni video o auto o dalle fotografie scattate con il proprio telefonino sono prove documentali valide nel processo e, addirittura, «particolarmente attendibili», perché immortalano in via definitiva ed oggettiva un fatto storico.
Del resto, aggiunge la Cassazione la persona che registra è pienamente legittimata a testimoniare sui fatti salvati sulla memoria del proprio telefonino; il che rende tali registrazioni ancora più difficilmente contestabili.
La Cassazione continua con le seguenti parole: «le moderne tecniche di registrazione [sono] alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o telefonate [nel caso di specie] tra il violentatore e la vittima». «Le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni».
 Il principio appena affermato vale sia nel processo penale che in quello civile dove le video-registrazioni sono prove documentali se non contestate in modo congruo e convincente dalla controparte.

Sitografia:
Vai al link sopra per vedere la relativa sentenza della corte di cassazione.

Nessun commento:

Posta un commento