La mail è ammissibile come prova anche senza la firma elettronica qualificata.
L’email può essere una valida prova
documentale da utilizzare in causa, per dimostrare ad esempio un ordine di
acquisto, una richiesta di pagamento, un’ammissione di debito, lo scambio di
alcune comunicazioni tra più soggetti, ecc. A dirlo, a sorpresa, è il Tribunale
di Milano con una recente sentenza [1].
Secondo il giudice
meneghino, non c’è né bisogno della posta elettronica certificata, né della
firma elettronica qualificata per dare a una semplice mail il
valore di prova. Così chiunque abbia spedito email dal proprio
account di posta elettronica farà bene a conservare il relativo file e
l’eventuale risposta del destinatario se intende utilizzare tale materiale in
giudizio. Perché, però, la prova sia considerata valida, è necessario che
l’avversario non contesti l’email, il suo contenuto o il ricevimento della
stessa, cosa che non potrebbe fare se, avendone letto il contenuto, vi ha
risposto. Difatti, il codice civile [2] toglie ogni valenza di
prova documentale a quei documenti che sono mere riproduzioni meccaniche (tali
sono quelli informatici senza firma digitale).
Ma procediamo con ordine in quello che ci sembra un
precedente estremamente importante, preceduto, in passato, da una sentenza
identica del Tribunale
di Termini Imerese.
Immaginiamo una persona che abbia un grosso credito nei
confronti di un proprio cliente. Gli manda numerosi solleciti bonari, dal
proprio indirizzo email, per ottenere da questi il pagamento, ma
ogni volta il debitore glissa, talvolta risponde chiedendo di portare pazienza,
altre volte chiede un saldo e stralcio o una dilazione. Insomma, nella mail di
risposta il debitore non fa nulla per contestare il credito e, anzi,
tacitamente lo ammette nel momento in cui implora un po’ di tempo per
adempiere.
Fatto sta che il creditore agisce e chiede in tribunale
un decreto ingiuntivo, portando come prova la fattura. Lo può fare perché, come
noto, il decreto ingiuntivo può essere emesso anche solo sulla scorta di tale
documento fiscale, benché prodotto unilateralmente dal debitore. A quest’ultimo,
nei 40 giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, è consentito
opporsi. E, nel nostro esempio, lo fa. Inizia il giudizio di opposizione e il
creditore, come prova del proprio diritto al pagamento, produce gli scambi
di email con cui il cliente non ha mai apertamente contestato il
debito. È valida questa prova? Sì, secondo il giudice milanese (che ha deciso
un caso identico all’esempio appena fatto). E questo per una articolata
motivazione che cercheremo di sintetizzare qui di seguito.
La e-mail può valere come documento e,
quindi, come prova?
Anche se l’email è un documento non firmato,
secondo il tribunale di Milano ci sono tutti gli elementi perché essa valga
come prova. Il Regolamento Europeo per le identità digitali
(Eidas) [3] stabilisce che «a un documento elettronico non
sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti
giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica». Inoltre il Codice
dell’amministrazione digitale [4] prescrive che «Il documento
informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della
forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità». Inoltre sempre il regolamento Eidas afferma il
principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella
materiale: «a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti
giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo
motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle
firme elettroniche qualificate». Dunque si può tranquillamente confermare che è
ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica
qualificata.
note
[1] Trib. Milano, sent. n. 11402/16 del 18.10.2016.
[3] Art. 46 regolamento
n. 910/2014 (EIDAS).
[4] Art. 21 d.lgs. n.
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Sitografia:
Nessun commento:
Posta un commento