Inoltre le registrazioni
audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono prova documentale
valida e particolarmente attendibile.
Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno
prova in udienza.
Le registrazioni audio e/o
video effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona
autorizzata ad assistervi costituiscono prova documentale lecita e
utilizzabile nel processo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione
penale, nella sentenza n. 5241/2017 (qui sotto
allegata).
L'imputato, un brigadiere dei carabinieri, è accusato per aver
indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali e, abusando della
sua inferiorità psichica, per aver indotto indebitamente una donna ad
avere con lui in due circostanze rapporti sessuali.
Nel rigettare l'impugnazione, gli Ermellini evidenziano che
gli elementi indicati dai due provvedimenti di merito, sono gravi,
univoci e convergenti nell'indicare il ricorrente autore dei fatti,
e di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento,
descritti nell'imputazione.
In particolare, per i giudici alcune considerazioni devono
necessariamente svolgersi sull'uso delle registrazioni video e sonore nei
casi di violenza sessuale. Infatti, nel caso
in esame, l'imputato aveva anche filmato integralmente gli
incontri sessuali con le donne (oltre a quelle di
cui all'imputazione anche per altre), e dalla visione del filmato e
dal contenuto del colloquio erano emersi in maniera inconfutabile
(documentati dallo stesso indagato con i video) i gravi indizi dei
reati in contestazione.
Nonostante le registrazioni siano, nel caso di
specie, effettuate dall'indagato, per i giudici queste sarebbero potute
ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze.
Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti,
o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi
al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi (che
non commette il reato di cui agli atrt. 617 e 623 c.p., in quanto autorizzato),
costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile,
perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, ossia
il colloquio tra presenti (e tutto l'incontro, se con video) o
la telefonata.
Ancora, sottolinea il Collegio, la persona che registra (o, come
nel caso esaminato, che viene filmata dallo stesso autore del fatto)
è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e
quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul
contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su
consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria.
Nel particolare caso di violenza sessuale in
giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la
ricostruzione oggettiva delle violenze. Infatti, secondo i giudici, le moderne
tecniche di registrazione, alla portata di tutti stante l'uso
massiccio dei telefonini c.d. "smartphone", che hanno sempre
incorporati registratori vocali e video, e di app dedicate per la
registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione
inconfutabile e oggettiva del contenuto di colloqui e/o
di telefonate, tra il violentatore e la vittima.
Ancora, le registrazioni di conversazioni (e di vide ) tra
presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non
necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari,
ai sensi dell'art. 267 del c.p.p. in quanto non rientrano nel
concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in
una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle
formalità delle intercettazioni.
Quanto precisato relativamente alla sede penale, inoltre, vale
anche in relazione al processo civile, poichè le video registrazioni
rappresentano prove documentali rientranti nell'ambito di cui all'art. 2712 c.c
(riproduzioni meccaniche).
Va comunque sottolineato che la registrazione per essere
validamente utilizzabile deve essere effettuata da uno dei
protagonisti della conversazione: non è possibile, pertanto, l'estensione
dei limiti di applicabilità della normativa codicistica in materia
di intercettazioni telefoniche e ambientali anche alle
intercettazioni di conversazioni tra presenti o al telefono svolte
non solo da un estraneo, ma anche da uno degli interlocutori della
conversazione medesima.
Si tratta, infatti, di situazioni del tutto diverse fra
loro e non si può equiparare la registrazione effettuata, sia
pure occultamente, da uno dei protagonisti della conversazione,
all'ingerenza esterna sulla vita privata costituita dall'intercettazione
svolta per opera di un terzo.
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