Il marito non può registrare la moglie (e viceversa) con l’uso di un registratore nascosto in casa propria.
Registrare una conversazione all’insaputa
dei presenti è lecito, ma a condizione che ciò non avvenga tra marito e moglie
all’interno della comune abitazione, negli altri luoghi di privata dimora (ad
esempio la casa al mare o la camera dell’albergo durante le vacanze) oppure
nelle relative pertinenze (ad esempio il giardino o il box auto). Il file con
la foto o la registrazione audio/video sarebbe, infatti, inutilizzabile in un
eventuale processo e, peraltro, l’autore potrebbe essere denunciato per
illegittime interferenze nella vita privata.
Posto quindi il divieto di intercettare il
coniuge in casa, per trovare tracce di un eventuale tradimento è necessario
agire in luoghi diversi: così ben può il marito o la moglie scattare foto
all’insaputa dell’altro, mentre questi si incontra con l’amante in mezzo
a una strada o in un’altra abitazione diversa dalla propria. Compito questo che
può essere affidato anche a un investigatore privato. Ma procediamo con ordine
e, per comprendere meglio la questione, ricorriamo a un esempio.
Immaginiamo una coppia in via di separazione. La crisi è
già acclarata. Lui ha un regolare lavoro, mentre lei è disoccupata. Così il
marito, temendo di doverle versare un cospicuo assegno di mantenimento, cerca
prove della sua infedeltà per farle addebitare la separazione e di conseguenza
non doverle pagare il mantenimento. Difatti, chi viene ritenuto responsabile
della violazione dei doveri coniugali – come appunto l’obbligo di fedeltà – non
può accampare pretese economiche anche se ha un reddito più basso (solo in caso
di serie difficoltà di sostentamento potrebbe chiedere gli alimenti che,
in verità, è la somma strettamente necessaria alla sopravvivenza, quindi
inferiore al mantenimento).
Ma ritorniamo al nostro esempio e al marito che tenta di
incastrare la moglie per farle addebitare la separazione. Un giorno, con il
preciso obiettivo di coglierla con le mani nel sacco, l’uomo, prima di uscire
di casa per andare al lavoro, lascia acceso un micro registratore
vocale, così da fissare eventuali telefonate “segrete”. Cosa che accade. La
donna si confida con una amica e rivela una relazione con un uomo conosciuto
poche settimane prima.
Quando ascolta la registrazione, il marito fa subito
presente alla moglie che, se andassero per vie giudiziali, renderebbe pubblica
la sua relazione adulterina, con conseguente discredito della sua immagine
anche davanti ai familiari. Quindi la invita ad accettare una separazione
consensuale, rinunciando all’assegno di mantenimento.
Lei, però, non ci sta, perché considera scorretto quello
che ha fatto il marito. Chi dei due ha ragione? L’uomo che ha in mano le prove
del tradimento della moglie e che, quindi, si ritiene libero di
utilizzarle in difesa dei propri diritti costituzionali? O la donna che,
invece, rivendica la tutela della propria privacy e che
ritiene che l’intercettazione del coniuge non possa avvenire dentro
la propria casa?
Secondo la giurisprudenza, non sempre è lecito
registrare una persona che parla con altri. Innanzitutto è necessario che
colui che registra sia presente alla conversazione (per cui è illegittimo
lasciare il registratore in una stanza e poi allontanarsi per “far cadere in
inganno” gli altri presenti). In secondo luogo è necessario considerare che, in
determinati luoghi o circostanze, è esplicitamente vietato, perché lesivo della
privacy, registrare le altrui conversazioni (siano esse telefoniche o meno).
Nello specifico, una registrazione è lecita solo
se il soggetto registrato si trova al di fuori della sua casa di residenza o
del domicilio, oppure al di fuori del luogo di lavoro e dell’automobile.
Quindi, se la registrazione è avvenuta in casa, non può
essere utilizzata e tale prova, benché confermi il tradimento, non deve essere
considerata dal giudice.
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