mercoledì 19 luglio 2017

SI PUÒ INTERCETTARE IL CONIUGE?




Il marito non può registrare la moglie (e viceversa) con l’uso di un registratore nascosto in casa propria.



Registrare una conversazione all’insaputa dei presenti è lecito, ma a condizione che ciò non avvenga tra marito e moglie all’interno della comune abitazione, negli altri luoghi di privata dimora (ad esempio la casa al mare o la camera dell’albergo durante le vacanze) oppure nelle relative pertinenze (ad esempio il giardino o il box auto). Il file con la foto o la registrazione audio/video sarebbe, infatti, inutilizzabile in un eventuale processo e, peraltro, l’autore potrebbe essere denunciato per illegittime interferenze nella vita privata.

Posto quindi il divieto di intercettare il coniuge in casa, per trovare tracce di un eventuale tradimento è necessario agire in luoghi diversi: così ben può il marito o la moglie scattare foto all’insaputa dell’altro, mentre questi si incontra  con l’amante in mezzo a una strada o in un’altra abitazione diversa dalla propria. Compito questo che può essere affidato anche a un investigatore privato. Ma procediamo con ordine e, per comprendere meglio la questione, ricorriamo a un esempio.

Immaginiamo una coppia in via di separazione. La crisi è già acclarata. Lui ha un regolare lavoro, mentre lei è disoccupata. Così il marito, temendo di doverle versare un cospicuo assegno di mantenimento, cerca prove della sua infedeltà per farle addebitare la separazione e di conseguenza non doverle pagare il mantenimento. Difatti, chi viene ritenuto responsabile della violazione dei doveri coniugali – come appunto l’obbligo di fedeltà – non può accampare pretese economiche anche se ha un reddito più basso (solo in caso di serie difficoltà di sostentamento potrebbe chiedere gli alimenti che, in verità, è la somma strettamente necessaria alla sopravvivenza, quindi inferiore al mantenimento).

Ma ritorniamo al nostro esempio e al marito che tenta di incastrare la moglie per farle addebitare la separazione. Un giorno, con il preciso obiettivo di coglierla con le mani nel sacco, l’uomo, prima di uscire di casa per andare al lavoro, lascia acceso un micro registratore vocale, così da fissare eventuali telefonate “segrete”. Cosa che accade. La donna si confida con una amica e rivela una relazione con un uomo conosciuto poche settimane prima.

Quando ascolta la registrazione, il marito fa subito presente alla moglie che, se andassero per vie giudiziali, renderebbe pubblica la sua relazione adulterina, con conseguente discredito della sua immagine anche davanti ai familiari. Quindi la invita ad accettare una separazione consensuale, rinunciando all’assegno di mantenimento.

Lei, però, non ci sta, perché considera scorretto quello che ha fatto il marito. Chi dei due ha ragione? L’uomo che ha in mano le prove del tradimento della moglie e che, quindi, si ritiene libero di utilizzarle in difesa dei propri diritti costituzionali? O la donna che, invece, rivendica la tutela della propria privacy e che ritiene che l’intercettazione del coniuge non possa avvenire dentro la propria casa?

Secondo la giurisprudenza, non sempre è lecito registrare una persona che parla con altri. Innanzitutto è necessario che colui che registra sia presente alla conversazione (per cui è illegittimo lasciare il registratore in una stanza e poi allontanarsi per “far cadere in inganno” gli altri presenti). In secondo luogo è necessario considerare che, in determinati luoghi o circostanze, è esplicitamente vietato, perché lesivo della privacy, registrare le altrui conversazioni (siano esse telefoniche o meno).

Nello specifico, una registrazione è lecita solo se il soggetto registrato si trova al di fuori della sua casa di residenza o del domicilio, oppure al di fuori del luogo di lavoro e dell’automobile.

Quindi, se la registrazione è avvenuta in casa, non può essere utilizzata e tale prova, benché confermi il tradimento, non deve essere considerata dal giudice.

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