lunedì 24 luglio 2017

FACEBOOK: IL POST OFFENSIVO È DIFFAMAZIONE AGGRAVATA



Le offese su Facebook costituiscono diffamazione con l’aggravante del mezzo di pubblicità trattandosi di un mezzo di comunicazione virale.


Chi offende qualcuno attraverso un post o un commento su Facebook commette il reato di diffamazione aggravata: Facebook, infatti, al pari di qualsiasi altro social network, è ritenuto un «mezzo di pubblicità» per via della facile e rapida diffusione dei suoi contenuti. A confermare l’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza è una sentenza di ieri della Cassazione [1].

Pena più grave, dunque, per chi scrive un post o un commento offensivo su Facebook rispetto a chi diffama con qualsiasi altro strumento (ad esempio, a voce innanzi a più persone). Il codice penale [2], infatti, nel sanzionare con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di 1.032 euro chi offende l’altrui reputazione davanti a più persone, stabilisce anche che «se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

Ricordiamo – per inciso – che, a seguito della depenalizzazione intervenuta ad inizio di quest’anno, se l’ingiuria non è più reato (resta solo l’illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno cui il giudice aggiunge il pagamento di una multa), la diffamazione invece resta un illecito penale. La differenza è semplice:
  • l’ingiuria è l’offesa proferita direttamente al destinatario della stessa, quindi in sua presenza;
  • la diffamazione invece è l’offesa rivolta a qualcuno ma detta in sua assenza a più di una persona, anche se in momento non perfettamente simultanei (quindi, se riferita a una sola persona, a titolo di sfogo o confidenza, non è reato).
La facile diffusione dei messaggi offensivi su Facebook
Secondo l’interpretazione ormai affermata da costante giurisprudenza, «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone».

L’aggravante del reato di diffamazione si spiega per via del fatto che il mezzo di diffusione utilizzato è idoneo «a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa».

Non vi è dubbio, infatti, che la bacheca di Facebook sia destinata ad essere «consultata da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica proprio dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante».

Non rileva il fatto che il profilo del soggetto che ha scritto il post o il commento offensivo sia chiuso e ristretto solo alla propria cerchia di amici. Né il fatto che a Facebook si possa accedere solo a seguito di registrazione.

Per la Corte, infatti, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata)».

Note:
[1] Cass. sent. n. 50/17 del 2.01.2016.

Sitografia:

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