martedì 25 luglio 2017

LO SAPEVATE CHE.. FINO AL 1969 L'ADULTERIO VENIVA PUNITO CON LA RECLUSIONE?




L'art. 559 del cod. penale, fino a quando la Corte Costituzionale non lo dichiarò illegittimo (dicembre 1969), puniva l'adulterio con la reclusione. Anche se la norma valeva per entrambe i coniugi, nei fatti persisteva una condizione di disparità, in base alla quale la moglie era sempre punibile, mentre il marito era tacitamente autorizzato ad avere relazioni extraconiugali senza incorrere in alcuna sanzione penale ne condanna sociale. Solo nel caso avesse mantenuto pubblicamente una concubina, nella casa coniugale o altrove, la legge configurava il reato con pena fino a 2 anni di reclusione.

La norma, insomma, lasciava gli uomini liberi di tradire e, al tempo stesso, spingeva i mariti traditi, o presunti tali, a ingaggiare investigatori privati nella ricerca di prove che potessero incastrare le mogli. Così, quando le signore venivano colte sul "fatto", spesso l'agenzia investigativa richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine che avevano l'obbligo di attestare ufficialmente la "flagranza" del reato adulterio.

La depenalizzazione del reato rivoluzionò profondamente l'atteggiamento sociale nei confronti delle infedeltà coniugali e comportò per gli investigatori privati una forte riduzione degli incarichi in questo ambito.

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