Inoltre le registrazioni
audiovisive effettuate da uno dei partecipanti costituiscono prova documentale
valida e particolarmente attendibile.
Le registrazioni e i video col telefonino sono leciti e fanno
prova in udienza.
Le registrazioni audio e/o
video effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona
autorizzata ad assistervi costituiscono prova documentale lecita e
utilizzabile nel processo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione
penale, nella sentenza n. 5241/2017 (qui sotto
allegata).












