venerdì 7 luglio 2017

IL VALORE DELL'EMAIL COME PROVA

La mail è ammissibile come prova anche senza la firma elettronica qualificata.




L’email può essere una valida prova documentale da utilizzare in causa, per dimostrare ad esempio un ordine di acquisto, una richiesta di pagamento, un’ammissione di debito, lo scambio di alcune comunicazioni tra più soggetti, ecc. A dirlo, a sorpresa, è il Tribunale di Milano con una recente sentenza [1]

mercoledì 5 luglio 2017

ACCESSO DEI CREDITORI ALLE BANCHE DATI DELLA PA: SI CONSOLIDA LA GIURISPRUDENZA E SI CONTINUANO AD ESCLUDERE LE AGENZIE INVESTIGATIVE E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

IL CREDITORE, IN PROPRIO E SENZA ALCUN AUSILIO DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE PUÒ ACCEDERE AD IMPORTANTISSIME BANCHE DATI




Una recente riforma del Codice di procedura civile, esattamente l’art. 492 bis, ha previsto, qualora non possa farlo l’Ufficiale Giudiziario, l’accessibilità diretta per il creditore ad alcune rilevanti banche dati

COME SI PUÒ SAPERE SE NELLA BANCA DATI DELLE FORZE DI POLIZIA SONO CONSERVATI DATI PERSONALI CHE CI RIGUARDANO?

Come sapere se siamo presenti nella banca dati delle Forze di polizia?


Il cittadino può fare una richiesta scritta per conoscere se ci sono propri dati nella banca dati delle Forze di polizia.

martedì 4 luglio 2017

REGISTRARE CON IL CELLULARE SI PUÒ FARE?

Posso registrare con il mio telefonino una telefonata (sia in uscita che in entrata)? Posso fare una ripresa video o foto di fatti o persone da utilizzare in causa?



È legale fare una fotografia, un video o una registrazione tra presenti, all’insaputa di questi ultimi, con il proprio telefonino, e poi utilizzare questi file in una eventuale causa come prova dei propri diritti? La risposta è sì ed a metterla nero su bianco è la Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n. 5241/2017 del 03.02.2017)

lunedì 27 marzo 2017

LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA UN'AGENZIA INVESTIGATIVA


Dalle risultanze della ricerca giurisprudenziale svolta emerge chiaramente che l'attività investigativa è lecita e può essere svolta con efficacia su dipendenti e collaboratori aziendali. 


QUALE APP PER COMUNICARE SENZA ESSERE SPIATI? PROVATE WICKR ME. I MESSAGGI SI AUTODISTRUGGONO.

Come comunicare sullo smartphone senza farsi spiare?


Maggiore sicurezza in chat e criteri di crittografia inviolabile, anche da parte delle forze dell’ordine. A chiederla è il 44% degli americani secondo un recente rapporto del Pew Research Center sulla privacy online. Se è vero che le ultime nomine del presidente Trump hanno fatto crescere i timori di un maggiore controllo governativo online, il tema della sicurezza sui sistemi di messaggistica istantanea si è fatto caldo. Ma esistono strumenti davvero affidabili?

Esistono delle app valide che ti permettono di chattare e chiamare sul cellulare in modo criptato così da poter comunicare sullo smartphone senza farsi spiare.

Wickr Me è l'app anti intercettazione. Protegge lo scambio di dati, grazie a messaggi crittografati; elimina anche i “metadati”, cioè le informazioni di localizzazione (geotag) o date e orari dei messaggi.

ALLARME VULNERABILITÀ WHATSAPP SECONDO IL "THEGUARDIAN". MESSAGGI INTERCETTABILI?



VULNERABILITÀ DI WHATSAPP. PRIVACY A RISCHIO?


La ricerca mostra che WhatsApp può leggere i messaggi a causa del modo in cui l'azienda ha attuato il suo protocollo di crittografia end-to-end.

Leggete qui l'articolo intero sul TheGuardian.

sabato 19 novembre 2016

COSA SIGNIFICA ESSERE UN COLLABORATORE INVESTIGATIVO?



"Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. "Spacco pietre" rispose il primo. "Mi guadagno da vivere" rispose il secondo. "Partecipo alla costruzione di una cattedrale" disse il terzo."


(Peter Schultz)

domenica 1 novembre 2015

ALLEGATO "G" MODIFICATO - REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITÀ TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI



Allegato G

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di Investigazione Privata e di informazioni commerciali

1. L’investigatore privato titolare di istituto (art.  4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-  Giurisprudenza
-  Psicologia a Indirizzo Forense
-  Sociologia
-  Scienze Politiche
-  Scienze dell’Investigazione
-  Economia
ovvero corsi di laurea equiparati equipollenti.
b) aver svolto con profitto  un periodo di   pratica attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o  da centri di formazione professionale riconosciuti dalle  Regioni  e  accreditati  presso  il    Ministero
 dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
·  aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

ALLEGATO "H" MODIFICATO - CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI




Allegato H

Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’art. 257, comma 2. Del Regolamento di esecuzione degli Istituti di Investigazione Privata e di informazioni commerciali.

1.  Il progetto organizzativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce  parte integrante.
2.  Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art. 16 TULPS;
·  i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza del richiedente  la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività;
·      la tipologia dei servizi che intende svolgere;
·  il personale che intende eventualmente impiegare,    distinguendo   tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
 ·      la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);

la dotazione di tecnologie e attrezzature per  lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).

COMPARAZIONE D.M. 269/2010 PRIMA E DOPO LA MODIFICA




Revisione D.M. 269/2010: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto emendativo (D.M. n. 56/2015)
E’ stato pubblicato lo scorso 11 maggio 2015 sulla  Gazzetta Ufficiale n. 107, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 56/2015, emendativo del D.M. n. 269/2010.

Le modifiche al decreto del D.M. n. 269/2010 si sono rese necessarie a seguito della procedura d’informazione della Commissione Europea (Eu Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/MARK) in ordine alla permanenza nella normativa italiana di riferimento, di restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per le attività di vigilanza e di investigazione privata.

A seguito della procedura d’informazione EU PILOT il Ministero dell’Interno ha avviato il procedimento per emendare il D.M. n. 269/2010.

Le revisioni del D.M. n. 269/2010 riguardano in particolare le limitazioni oggetto dell’EU Pilot, e pertanto il requisito di un capitale sociale minimo e il requisito di una garanzia il cui importo appare sproporzionato rispetto lo scopo.

Con l’occasione il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario procedere ad alcune ulteriori modifiche ed integrazioni del D.M. n. 269/2010, al fine anche di implementare ulteriormente l’efficacia del provvedimento.

Queste modifiche riguardano: i servizi di localizzazione satellitare, le centrali operative, e il trasporto di denaro e valori.
Gli interventi di modifica riguardano anche gli allegati G ed H che dispongono in materia d’investigazione privata e informazioni commerciali.

Il D.M. n. 56/2015 è entrato in vigore l’11 maggio 2015, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale


COMPARAZIONE

http://www.assiv.it/wp-content/uploads/2015/05/D.M._269_EMENDAMENTI_COMPARAZIONE_TESTI_.pdf