mercoledì 4 aprile 2012

DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 - DISPOSIZIONI URGENTI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO


Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5
(Pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33)


Art. 13.
(Modifiche al T.U.L.P.S.)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle
seguenti: “tre anni, computati”;
b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha
validità annuale”;
c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui
furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla
data del rilascio”;
d) all’articolo 75-bis, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 99,  primo  comma, le parole: “agli otto giorni” sono sostituite dalle
seguenti: “ai trenta giorni”;
f) all’articolo 115:
1) al primo comma, le parole: “senza licenza del Questore” sono
sostituite dalle seguenti: “senza darne comunicazione al Questore”;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: “licenza” è sostituita dalla
seguente: “comunicazione”;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: “Le attività di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del
Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza
del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti
territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle
disposte dall'autorità.”;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono
abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

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Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Gazz. Uff. del  26 giugno 1931, n. 146, Suppl. Ord.)


CAPO IIIhttp://www.prefettura.it/como/contenuti/1419498.htm



Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.



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Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giorno 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese.
            In particolare, l’articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S. delle quali, limitatamente alla parte di interesse e per quanto di competenza, occorre fornire i chiarimenti che seguono.
            Al comma 1, lett.a) del citato art.13, è stata prevista una modifica all’art.13 del T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: “un anno, computato” con le parole: “tre anni, computati”.
Ne deriva che, d’ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia - per le quali la legge non disponga altrimenti – sarà triennale anziché annuale.
            Si evidenzia, al riguardo, che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che ricadono in tale nuova previsione e le cui validità, pertanto, è divenuta triennale, sono:
  1. la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino di cui all’art.27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 (che, come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all’art. 163, comma 2, lett.e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
  2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni, ex artt.36 T.U.L.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla lett.b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art.42 T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”.
Al riguardo, si precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art.22, comma 9, della l.11 febbraio 1992, n.157) e delle licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n.323).
            Infine, alla successiva lett. c), è stato modificato il primo comma dell’art.51 del T.U.L.P.S., previa sostituzione delle parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” con le parole: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”.
Pertanto, le licenze per la minuta vendita di materie esplodenti rilasciate a far data dall’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.
            Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell’entrata in vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame, si fa presente che le stesse – sia con validità ricadente nella generale previsione dell’art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato – mantengono la rispettiva validità individuata dalla previgente normativa e, pertanto, solo al loro eventuale rinnovo potranno applicarsi le nuove, suindicate previsioni.

Ultima modifica il 07/03/2012 alle 09:01:27





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