venerdì 17 febbraio 2012

COME DIVENTARE INVESTIGATORE PRIVATO OGGI? MA PRIMA DI TUTTO, COME DIVENTARE UN COLLABORATORE INVESTIGATIVO (CIIE) ED UN INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE DI ISTITUTO?

Come diventare investigatore privato

Con il Decreto Ministeriale 01 dic 2010 n. 269, in vigore dal 15-03-2011, è stata riorganizzata la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata.


  




La professione viene quindi classificata:

·         investigatore privato titolare d'istituto;
·         informatore commerciale titolare d'istituto;
·         investigatore autorizzato dipendente;
·         informatore autorizzato dipendente

Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità: la separazione delle due figure (investigatore privato / informatore commerciale) e la possibilità di poter consentire ad alcuni dipendenti, particolarmente qualificati, l'ottenimento di una "mini licenza". Relativamente al primo punto, va segnalato che (come precisato nella circolare ministeriale esplicativa n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011) la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concernenti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative. 

Vengono poi istituite le nuove figure dell'investigatore autorizzato dipendente e dell'informatore autorizzato dipendente (persone che vengono autorizzate con licenza che ha valenza soltanto nell'ambito dell'istituto che le ha assunte, e subordinate alla nomina/revoca dell'investigatore privato titolare o dell'informatore commerciale titolare). L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:

investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria – ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale, ecc.;

investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;

indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto anti-taccheggio investigativo);

indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;

informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.

attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente – (es.: “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state (finalmente) specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (c.d. pedinamento),audio e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.


Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata e di informazioni commerciali




1.  L’investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell’Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equiparati.

b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
ovvero
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia,      per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni;

2.  Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 222 delle Norme di Coordinamento al Codice di Procedura Penale ed all’art.327 bis del medesimo Codice, l’investigatore autorizzato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea magistrale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Scienze Politiche
- Scienze dell’Investigazione

b) titolarità, da almeno un anno, della licenza di investigatore privato titolare d’istituto.

3. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)      aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;

b)      aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c)      aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate,
ovvero
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

4.  L’informatore commerciale  titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
o corsi di laurea equiparati;
oppure, in alternativa
essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.   

5. L’informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;

b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;
ovvero
aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

6. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 4 s’intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attività d’investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.

7. Ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi 3 e 5, è necessaria espressa dichiarazione da parte dell’investigatore/informatore commerciale titolare d’istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attività. Analogamente, ai fini del rinnovo annuale dell’autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.

Al momento della richiesta della licenza in Prefettura, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto).

Una riflessione a parte merita la figura dell'investigatore autorizzato ai sensi dell’art. 222 delle Norme di coordinamento del Codice di procedura penale e art. 327 Bis del medesimo Codice (c.d. investigazione penale). Al riguardo, in considerazione del disposto dell’art. 257-bis del Regolamento d’esecuzione - secondo cui nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – in questa sede si ritiene necessario chiarire che l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".

Unitamente all'istanza di autorizzazione al Prefetto va presentato anche un progetto organizzativo che deve avere delle caratteristiche minime e deve illustrare dettagliatamente:

1) il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivita' amministrative e di direzione dell'attivita' e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attivita' operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attivita' non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne' in locali nei quali insistano studi legali;

2) i requisiti dell'impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza;

3) la tipologia dei servizi che intende svolgere;

4) il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);

5) la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);

6)la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).

Altro adempimento sono le cauzioni da prestare secondo i modi previsti dalla legge (polizza fideiussoria o versamento diretto)

I depositi cauzionali sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010
euro 20.000,00  per le investigazioni private
euro 40.000,00 per le informazioni commerciali
 queste devono essere integrate di euro 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata e per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzato ( investigazioni in ambito privato, investigazioni in ambito aziendale, indagini in ambito commerciale (antitaccheggio investigativo), indagini in ambito assicurativo, indagini difensive (ex art. 327 bis c.p.p. e art. 222 c.p.p.), attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali).

Il tesserino degli investigatori privati


Per quel che concerne il tesserino identificativo degli investigatori, sarà realizzata, con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere "riconoscibile" l’investigatore, secondo il principio fissato dal D.P.R. 153/2008.

Il registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il 'registro di Polizia' (Giornale degli affari), all'interno del quale sono annotate (art. 135 TULPS) le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Il registro (sempre ai sensi dell'art. 135 TULPS) deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S.
L'art. 260 del Regolamento di esecuzione del TULPS chiarisce che nel registro devono essere indicati:
a) la data e la specie dell'affare o dell'operazione;
b) l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;
c) i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, non si utilizza il registro delle operazione, ma altro 'registro speciale'.


ECCO COME DIVENTARE UN COLLABORATORE INVESTIGATIVO ED UN INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE DI ISTITUTO:




L'attuale DM n. 269 del 1° dicembre 2010 prevede che per diventare un Investigatore Privato dipendente di Istituto ( e non un Investigatore Privato titolare di Istituto, quindi parliamo di una figura assunta con un regolare contratto CCNL e segnalato alla Prefettura), i requisiti necessari sono:
A) requisito minimo professionale:  diploma di scuola media superiore;
B) requisito della capacità tecnica: aver svolto con profitto un periodo di pratica,per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno 5 anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore... ecc. (leggi il punto 3 del post Come diventare investigatore privato oggi? )

Alla luce di quanto detto, l'agenzia investigativa che vorrà assumervi, dovrà conoscervi, selezionarvi, mettervi alla prova sul campo e valutarvi. 

La novità del DM n. 269 è il riconoscimento della figura del Collaboratore Investigativo (Chi è il collaboratore per gli incarichi investigativi elementari?). A questo soggetto, prima assente in qualsiasi norma di riferimento , l'art. 5 all'ultimo comma gli riconosce la legittimità operativa, sotto la diretta vigilanza del titolare di istituto.

Le attività che potrete svolgere, definendole indagini elementari, sono:
a) attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici;
b) ripresa video/fotografica;
c) sopralluogo;
d) raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri;
e) interviste a persone a mezzo di conversazioni telefoniche;
f) raccolta di informazioni reperite presso le sedi del committente;

Quindi per diventare un collaboratore investigativo basta essere assunti con un regolare contratto CCNL da un'agenzia investigativa. Sembra facile.

Ciò vuole dire che un'agenzia investigativa interessata ad inserire nel proprio organico una figura come quella del collaborare investigativo per le indagini elementari e non incombere in alcuna irregolarità (abusivismo - non comunicandovi alla Prefettura e Questura o non assumendovi con un regolare contratto), dovrebbe:


2) segnalarvi come CIIE in Prefettura e Questura, al fine di permettere all'Autorità di verificare che persistano le condizioni di affidabilità, previste dall'art. 11 del TULPS.

3) farvi svolgere un periodo di pratica per almeno un triennio, di almeno 80 ore mensili con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore (per diventare "Investigatore Privato dipendente di Istituto" - vedi punto 3 sopra).



PER ALTRE INFORMAZIONI SU COME RICHIEDERE LA LICENZA E QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI:

http://www.prefettura.it/roma/contenuti/47301.htm

1 commento:

  1. Le conseguenze della convivenza con il sistema delle autorizzazioni/licenze rilasciate dalle Prefetture sono state - sino all'approvazione di questo decreto - devastanti e l’investigatore privato italiano è rimasto succube di una norma di carattere anacronistico, antiquata e retriva ed esercitava una professione governata – praticamente - dalle Circolari del Ministero che tentavano di sopperire i vuoti legislativi, non facendo altro che disorientare gli addetti ai lavori.

    L’obsoleto sistema normativo - che ha regolamentato il settore delle investigazioni private per quasi 80 anni - era un ibrido giuridico/economico tutto italiano e si è dovuto adeguare alle direttive europee. Il TULPS appariva come il sistema normativo più arcaico d’Europa, difeso con pervicace ottusità dal Governo italiano.

    Ciò detto - il 1° dicembre 2010 - è stato varato il regolamento di esecuzione (decreto n. 269) pubblicato nella G.U. N. 36 del 14/02/'11 che costituisce – evidentemente – la prima vera riforma per gli investigatori privati italiani, seppure criticabile in alcune sue parti. Il testo - a mio giudizio - è ancora pregno di discrezionalità e l'Italia resta il paese europeo con il più elevato tasso di vincoli nel settore delle professioni.

    Certamente non si sono risolti integralmente i problemi degli investigatori privati che restano - sostanzialmente - privi di mezzi operativi ma sicuramente si tratta di una svolta storica.

    Ricordo che detto regolamento - prodotto dal governo o da altre autorità amministrative (da qui il termine decreto), come le circolari ministeriali, hanno l'efficacia di un atto amministrativo. I regolamenti attuativi riguardano l'attuazione e l'integrazione di leggi e decreti legislativi emanati in precedenza e fanno riferimento a norme di principio, generali.

    Sono - pertanto - da ritenersi impugnabili, tanto è vero che si sono già registrati dei ricorsi ai TT.AA.RR. avverso i contenuti di tali decreti relativi alla discussa quanto attesa riforma di cui vedremo le eventuali conseguenze credo tra non molto.
    Alessandro Demetra

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