Alla luce del nuovo
quadro regolamentare, l'organizzazione aziendale di un'agenzia di investigazioni può prevedere la presenza di ben cinque
diverse figure, cui la legge impone distinti requisiti formativi e
professionali, oltre che diverse competenze e limiti operativi.
Bisognerà quindi abituarsi a ragionare a compartimenti stagni per soddisfare
le diverse imposizioni normative richieste alle vecchie e nuove figure che
possono orbitare nell'agenzia di investigazioni. Stiamo parlando di:
1) titolare di licenza ex art 134 Tulps (con
i requisiti formativi e professionali recentemente novellati dal DM “capacità tecnica”);
2) collaboratore professionale ex art 257 bis del
Regolamento di esecuzione del Tulps, dotato di licenza subordinata a quella
del titolare (c.d. minilicenza) e assoggettato al
diretto controllo del titolare stesso, quindi assunto come dipendente in
rapporto di subordinazione, anche nel caso si tratti di socio;
3) steward per gli stadi e gli
eventi calcistici, nati con la legge 41/2007 per arginare il fenomeno
hooligans. Nonostante la legge parlasse di dipendenti di Istituti di cui
all’art. 134 Tulps, una circolare successiva ha ristretto il campo alla sola vigilanza privata. Tuttavia oggi, alla luce dei nuovi
Decreti Ministeriali che hanno ricondotto le Agenzie di Investigazioni nel
comparto della sicurezza complementare, questa attività
viene chiaramente riconosciuta anche agli investigatori
privati;
4) addetti ai servizi di controllo negli
esercizi di pubblico intrattenimento e spettacolo introdotti dalla legge
94 del 15/07/2009 (c.d ex buttafuori);
5) collaboratore per gli incarichi
investigativi elementari (Ciie), espressione coniata
dal DM 269/2010 per pensionare
definitivamente l'ormai obsoleto “collaboratore saltuario esterno”.
Una figura che di “elementare” ha ben poco, considerato che un'efficace
raccolta di prove è determinante per l'esito di qualsiasi indagine. Una
figura che non può nemmeno trincerarsi dietro l”elementarità” delle proprie
mansioni, considerata l'ampia sfera di rischi - ben sanzionati - nei quali
può incorrere.
Ciie: chi è costui?
Il Ciie opera sotto le direttive e la responsabilità del titolare di licenza,
il quale è tenuto a comunicare le generalità di ciascun collaboratore alla
competente Prefettura, che a sua volta verificherà la sussistenza dei requisiti morali richiesti dal Tulps (es. assenza di
condanne penali, esclusione di qualifica di delinquente abituale, buona
condotta, etc).
Non sono previsti, invece, requisiti professionali o formativi specifici,
anche perché le attività delegabili ai Ciie sono circoscritte e
soggette a pesanti limiti operativi, anche di profilo penalistico.
Eccole nel dettaglio:
1) pedinamento (anche a mezzo di
strumenti elettronici come il GPS, purché per installarlo non si commettano
reati, ad es. danneggiamento della vettura) e appostamento, purché non si
sconfini nel reato di molestia e disturbo di persone ex art. 660 cp;
2) riprese audiovideo e fotografiche, purché non si
integri il reato di cui all'art 615 bis cp (interferenze illecite nella vita
privata). Quindi: no alle riprese all'interno del domicilio del pedinato, a
meno che ciò che si ritrae non sia già visibile a occhio nudo e senza
artifici;
3) sopralluogo, che trova i suoi
limiti nel solo art. 614 c.p. (violazione di domicilio);
4) raccolta di informazioni estratte da banche
dati pubbliche, con i limiti derivanti dal potenziale conflitto con la riservatezza ai
dati personali;
5) interviste, anche telefoniche,
nel rispetto della privacy e previa corretta identificazione personale (per
non incorrere nel reato di sostituzione di persona censurato dall'art. 494
cp);
6) raccolta di informazioni presso i locali
del committente (es. antitaccheggio investigativo),
purché non sconfini nell’attività di vigilanza (con preclusione, quindi, di
qualsiasi forma - diretta o indiretta - di intervento finalizzato alla tutela
del patrimonio).
In termini generali, il Ciie è tenuto all'osservanza delle regole imposte dal
complesso quadro normativo a tutela della privacy (accesso alle banche
dati, consenso informato, informativa, trattamento e conservazione dati e
misure di sicurezza successive all'acquisizione del dato).
Il Ciie è inoltre assoggettato al rispetto del segreto
professionale e all'obbligo di prestare la propria opera a
richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 139 Tulps).
Sotto il profilo giuslavoristico, il Ciie è inquadrabile con un rapporto di lavoro di tipo subordinato (anche a chiamata con
job on call purché si resti nell'alveo di un contratto collettivo nazionale) o parasubordinato (es. contratto a progetto). Sono quindi
escluse le collaborazioni a titolo di lavoro autonomo.
Questa è, a grandissime linee, la figura del collaboratore per gli incarichi
investigativi elementari.
Ma la pratica è ben più articolata e complessa. Il nostro consiglio
spassionato è di formarsi adeguatamente, perché i rischi sono elevati e le
sanzioni pesantissime e spesso sono anche a carico del titolare d'agenzia,
chiamato a rispondere in corresponsabilità (per dirne una, per un pedinamento
molesto si può anche arrivare a perdere la licenza).
|
Nessun commento:
Posta un commento