domenica 11 agosto 2013

INVESTIGAZIONI PRIVATE, COLLABORATORI PER LE INDAGINI ELEMENTARI E LAVORO OCCASIONALE


Non esiste una norma specifica relativa al rapporto o contratto di lavoro occasionale tra le agenzie investigative e di informazioni commerciali ed i propri collaboratori per indagini elementari.



Esistono però diverse disposizioni, decisioni, circolari che riguardano il rapporto di lavoro occasionale in senso generale, che pertanto risultano applicabili anche ai collaboratori per indagini elementari, salvo che questi non abbiano rapporti d’impiego subordinato.
Le poche norme e circolari che trattano l’argomento non riportano precisi ed esaustivi elenchi relativi a quali siano le indagini che i collaboratori per indagini elementari possano o non possano eseguire.
Vi sono però sufficienti indicazioni per essere quasi sicuri, interpretandole logicamente, di non subire contestazioni. Eccole di seguito, nell'interessante contributo di Franco Del Rio, socio d'onore di Federpol.

1) Art. 409 del codice di procedura civile (controversie individuali di lavoro) “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 3)-rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.

2) Comunicazione della Prefettura della Spezia del 07.02.1992, prot. n. 11535, ad un'agenzia investigativa che aveva segnalato collaboratori esterni occasionali: “ nulla osta da parte di codesta Prefettura di collaboratori esterni per l’attività di cui trattasi, in calce indicati”.

3) Comunicazione del Ministero dell’interno alla Prefettura della Spezia del 18.12.1996 prot. n. 559/C.35240.10098.DA.30(1): “A tal riguardo si osserva che le prestazioni rese dai collaboratori degli istitutivi investigazioni non possono assumere il carattere di prestazioni di lavoro autonomo”.

“Si può allora facilmente riconoscere che i collaboratori potranno agire per un istituto di investigazione soltanto in virtù di negozi giuridici che attribuiscono loro una posizione di sostanziale subordinazione al dante causa riconducibile a situazione di soggezione economica”.
”Orbene nel nostro ordinamento sembra di poter rientrare in questa area negoziale due tipologie di rapporto di lavoro: quello di lavoro subordinato previsto dall’art. 1095 c.c., e quelli descritti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., che in dottrina vengono definiti con il termine “parasubordinazione””.

4) D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276, Titolo VII, capo I (lavoro a progetto e lavoro occasionale).
Art. 61: definizione e campo di applicazione. comma 1: regolamenta i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Comma 2: “Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo”.
Art. 62: forma: “Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta …”.

5) Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/1994 del 08.01.2004. “L’art. 61 (nota del D.L.vo di cui la precedente punto 4) non sostituisce e/o modifica l’art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l’ambito di applicazione e - nello specifico - della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso dell'autonomia e della subordinazione”.
“L’art. 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiori a trenta giorni nel corso solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro”. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata “portata”, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall’ambito di applicazione della nuova disciplina”.

6) Comunicazioni inviate dal titolare di agenzia investiva alla Prefettura della Spezia: “Comunico che in caso di necessità e concomitante disponibilità dell’interessato mi servirò, per eseguire investigazioni elementari, in rapporto con i requisiti di cui all’art. 61, comma 2, del D.L.vo 10.09.2003, n. 276, della collaborazione di …”. Risposte della Prefettura: “ … nulla osta acché la S.V. si avvalga della collaborazione del sig. …”:

7) Sentenza del Pretore di Pavia del 20.10.1994, procedimento n. 178/94, n. 3107/92 R.G.N.R.
Due cittadini sono stati assolti dall’imputazione del reato di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. (esercizio dell’attività di investigazioni private senza la licenza del Prefetto) perché in effetti erano collaboratori occasionali di un'agenzia investigativa segnalati a norma dell’art. 259 del regolamento per l’esecuzione del TULPS

8) Comunicazione della Prefettura di Venezia del 12.08.1999, prot. 55/99 Q Div. P.A. agli investigatori privati della provincia.” “A tal riguardo si osserva che le prestazioni rese dai collaboratori degli istitutivi investigazioni non possono assumere il carattere di prestazioni di lavoro autonomo”. “Si può allora facilmente riconoscere che i collaboratori potranno agire per un istituto di investigazione soltanto in virtù di negozi giuridici che attribuiscono loro una posizione di sostanziale subordinazione al dante causa riconducibile a situazione di soggezione economica”. ”Orbene nel nostro ordinamento sembra di poter rientrare in questa area negoziale due tipologie di rapporto di lavoro: quello di lavoro subordinato previsto dall’art. 1095 c.c., e quelli descritti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., che in dottrina vengono definiti con il termine “parasubordinazione””.

9) Comunicazione della Prefettura di Biella del 27.10.1999, prot. 16C/56-98, alla Questura di Biella ed al sig. Nino De Feo (presidente nazionale A.P.I.P.). Sebbene con parole sensibilmente diverse, ha scritto ciò che è stato riportato sopra nei punti 3) e 8).

10) Comunicazione dell’Agenzia delle entrate della Spezia del 21.11.2008 ad un investigatore privato:
“Nel caso in cui un soggetto si avvalga di collaboratori occasionali non deve rilasciare a questi il Cud, ma solo la certificazione sulle ritenute d’acconto”.

11) DM 269 del 01.12.2010 Art. 5: qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.

a) investigazione privata.
Ultimo periodo. “Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a.I, a.II, a.iii, e a.IV (NB: tulle le attività di investigazione esercitabili escluse le investigazioni difensive e le altre attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi sell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni
telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”.

b) informazioni commerciali.
Ultimo periodo: indica tutte le modalità che possono utilizzare i titolari della licenza per la raccolta delle informazioni commerciali “anche a mezzo di propri collaboratori segnalati a norma dell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione”. Allegato H (progetto organizzativo degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali):

1. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
- il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando tra questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, ecc.)”.

12) Progetto organizzativo del 06.10.2012 inviato dal titolare di agenzia investigativa alla Prefettura della Spezia che non ha sollevato contestazioni od obiezioni: “.. continuerò ad avvalermi soltanto di collaborazioni per indagini elementari in rapporto con i requisiti di cui all’art. 61, comma 2, del D.L.vo 1° dicembre 2010, n. 276, tutti segnalati a norma dell’art. 259 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.”.

13) Circolare del Ministero dell’interno del 15.10.2008, n. 557/PAS/15403.10089.D(1) REG. Pag. 10: “in relazione alla riconoscibilità … previa dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di cui l’istituto intende avvalersi, non potendo ammettere per tali operatori qualsiasi altro rapporto con l’investigatore professionale contrattuale di diversa natura (es. parasubordinazione, contratti a progetto, ecc.)”
“Nulla è innovato per quel che concerne i collaboratori, cioè i soggetti ai quali il titolare della licenza conferisce incarichi investigativi elementari, il cui elenco deve essere comunicato al Prefetto ai sensi dell’art. 259 del Regolamento …. Per questi ultimi, potranno invece trovare applicazione quei particolari rapporti di lavoro di cui si è fatto cenno, ovvero altre forme di di specifica dipendenza dal titolare dell’agenzia di investigazione privata, disciplinate dalla legge”.

14) Vademecum operativo emanato dal Ministero dell’Interno il 24.03.2011 (disposizioni operative per l’attuazione del D.M. 1.12.2010, nr 269). Pag. 49: “Per qual che concerne, poi, i collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS, cioè i soggetti ai quali il titolare della licenza conferisce incarichi investigativi elementari, si ribadisce, come chiarito nella citata circolare del 15 dicembre 2008, che potranno invece trovare applicazione anche diverse tipologie contrattuali (es. parasubordinazione, contratti a progetto, ecc.), ovvero altre forme di specifica dipendenza dal titolare dell’agenzia investigativa privata, disciplinate dalla legge, che comunque assicurino la diretta riconducibilità dell’operato di tali collaboratori alla responsabilità del titolare della licenza”.

15) D.L. 30.09.2003, N. 269 Art.. 44: Disposizioni varie in materia previdenziale
3.”A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati ….. sono iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 marzo 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”.

16) Informazioni INPS (circolari 9/04, 18/05 e 41/06, circolare 1 M.L.P.S. DEL 08.01.2004) “Malgrado l’espressione “collaborazione occasionale” riservata dalla legge Biagi alle co-co-co inferiori a 30 giorni ed a 5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente, esse non vanno in alcun modo confuse né con il lavoro autonomo occasionale, né con il lavoro occasionale accessorio, che corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale”.
“Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la legge Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi all’anno solare con lo stesso committente ….); ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici”.
“Pertanto ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata, si iscrivono (oggi come in passato) sempre e comunque nella Gestione, qualunque sia la durata e qualunque sia l’importo. Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente …”.
“Il lavoro autonomo occasionale concerne invece prestazioni che trovano la loro fonte normativa
nelle disposizioni dell’art. 2222 e seg. Del Codice Civile sul contratto d’opera, e che, a prescindere dalla durata dall’importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle sigenze di coordinamento con l’attività del committente”

Dall'esame combinato degli atti e dei documenti che precedono emerge con evidenza che:

- i collaboratori delle agenzie investigative e di informazioni commerciali per indagini elementari
possono avere rapporto di lavoro occasionale;
- anche nel caso di rapporto di lavoro occasionale le agenzie investigative e di informazioni
commerciali ed i loro collaboratori per le indagini elementari devono stipulare un contratto
scritto;
- le agenzie investigative e di informazioni commerciali nella segnalazione alla Prefettura di eventuali collaboratori per indagini elementari devono precisare che trattasi di collaboratori per
indagini elementari;
- i rapporti di lavoro occasionale sono diversi dai rapporti di lavoro autonomo occasionale.


Scritto da Franco del Rio
sitografia: http://www.vigilanzaprivataonline.com/investigazioni-private/744-investigazioni-private-collaboratori-per-le-indagini-elementari-e-lavoro-occasionale.html

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