venerdì 29 giugno 2012

INVESTIGATORI PRIVATI E SICUREZZA SUL LAVORO



La sicurezza sul lavoro è una questione estremamente seria e non va sottovalutata nemmeno in ambienti lavorativi o per attività che, all'apparenza, possono apparire meno rischiosi di altri.
Investigazioni private incluse. Pensiamo solo al collaboratore che utilizzi il proprio mezzo per svolgere delle attività operative: chi si riterrà responsabile in caso di incidente? In che modo si possono tutelare i propri lavoratori e come si possono scongiurare le pesanti sanzioni previste dalla normativa? La prima regola è rispettare gli adempimenti previsti dalla Decreto Legislativo 81/08.

A tal fine, la Commissione Sindacale di Federpol richiama l'attenzione degli operatori sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08 e successive modifiche. Tali adempimenti riguardano tutte le attività ove sia presente un lavoratore (e con il termine “lavoratore” la norma si riferisce a chiunque, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso. Art. 2 comma a) del D.Lgs. 81/08).

In questi casi, il datore di lavoro:

deve ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività elaborando uno specifico Documento Valutazione Rischi (“D.V.R.”, art. 28 comma 2 – art. 17 del D.Lgs. 81/2008) con l’obiettivo di realizzare la tutela psicofisica dei lavoratori.

N.B. 
A seguito della recentissima proroga intervenuta, la possibilità di “autocertificare” l’effettuazione della Valutazione dei Rischi, riservata ai Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, scadrà a partire dal 31/12/2012;

- deve nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che può essere interno oppure esterno (art. 31 comma 2 del D.Lgs. 81/2008). Se la nomina è esterna si dovrà affidare l'incarico a persona con requisiti formativi adeguati.
La nomina può essere anche in capo al Datore di Lavoro, che dovrà in tal caso seguire il corso di formazione specifico (16h in caso di rischio basso, 32h in caso di rischio medio, 48h in caso di rischio alto), con aggiornamento quinquennale. Tale condizione può verificarsi unicamente nelle realtà che contemplano fino a 199 addetti (allegato II punto 4 D.Lgs. 81/08).

- deve nominare un Addetto emergenze e prevenzione incendi (art. 46 del D.Lgs. 81/2008).
Tale nomina può essere anche in capo al Datore di lavoro, purché quest'ultimo abbia frequentato il corso di 4h (per attività a rischio basso), con aggiornamento triennale. Se aumenta il rischio aumentano anche le ore del corso da seguire.

- deve nominare un Addetto al primo soccorso (art. 45 del D.Lgs. 81/2008). Tale nomina può essere anche in capo al datore di lavoro, purché quest'ultimo abbia frequentato il corso di 12h, con aggiornamento triennale.

- deve informare i lavoratori del loro diritto di eleggere il rappresentante per la sicurezza nei luoghi di lavoro(R.L.S.), ex art. 47 del D.Lgs. 81/2008. Il Datore di Lavoro dovrà far frequentare all’R.L.S., entro 3 mesi dalla sua elezione, un corso di formazione di 32h con aggiornamento annuale. Se nessun dipendente risultasse eletto, il datore di lavoro dovrà comunicare la mancata elezione all'INAIL, che provvederà alla nomina d’ufficio di un R.L.S. Territoriale - salvo intese tra le parti sindacali, le associazioni datoriali di settore e l'ente bilaterale di riferimento del CCNL di settore.

N.B. 
Per la mancata comunicazione all'INAIL dell' RLS è prevista una sanzione di € 500,00!

- è tenuto all'informazione (art. 36 del D.Lgs. 81/2008) e alla formazione del personale (art. 37 del D.Lgs. 81/2008) sulla sicurezza, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 entrato in vigore il 26-01-2012. La formazione è così suddivisa: 4 ore di formazione generale più 4 ore di formazione specifica (basso rischio) per i lavoratori. Formazione per i Preposti: 8 ore; formazione per i Dirigenti: 16 ore.

N.B. 
I neoassunti devono svolgere i corsi di formazione entro 60 giorni dalla data di assunzione!

- deve nominare il medico competente per il supporto nella redazione del D.V.R. (rif. punto 1) e per la gestione della sorveglianza sanitaria (art. 18 del D.Lgs. 81/2008).
Per le attività commerciali con superficie superiore a 400 m2 e per alcuni tipi di attività, come indicato dal D.P.R. 151/11, è necessaria la richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
In fase di valutazione dei rischi saranno considerati tutti gli eventuali altri adempimenti necessari in base al tipo di attività e mansioni svolte, alla tipologia di ubicazione/superficie, al numero di dipendenti, ecc.

La normativa è anche dotata di un severo apparato sanzionatorio, pertanto il problema della sicurezza non è affatto trascurabile, nemmeno nel settore delle investigazioni private.
Per dare qualche indicazione di valore, la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR è passibile di una sanzione di € 6.000,00 e nei casi più gravi dell'interruzione dell'attività; la mancata designazione dell'R.S.P.P è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (art. 17 comma 1 lett. b); la mancata formazione del datore di lavoro che assume il ruolo di R.S.P.P. è punita con ammenda da €1.200,00 a € 5.200,00; la mancata formazione dei lavoratori è punita da € 1.200,00 a € 5.200,00.

Non si tratta quindi di questioni secondarie: la Commissione Sindacale Federpol è a disposizione per ulteriori informazioni e invita gli operatori a comunicare i propri fabbisogni per costruire delle specifiche convenzioni con Enti, professionisti e organizzazioni in modo da garantire la corretta ottemperanza agli obblighi di legge.

Giuseppe Giurlanda
Commissione Sindacale Federpol

Nessun commento:

Posta un commento