venerdì 29 giugno 2012

CCNL INVESTIGATORI PRIVATI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI PRIVATI E AGENZIE SICUREZZA SUSSIDIARIA. FEDERPOL - FESICA CONFSAL - CONFSAL FISALS - CONFSAL

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CCNL INVESTIGATORI PRIVATI: FEDERPOL E CONFSAL A CONFRONTO

ROMA - Nella prestigiosa cornice dell'Università Marconi di Roma, il 2 marzo Federpol e Fesica Confsal hanno presentato il nuovo CCNL per dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie di sicurezza sussidiaria. Il Contratto, depositato il 21/12/2011 al Ministero del Lavoro, inquadra tutti i lavoratori dipendenti che gravitano attorno all’articolata realtà delle investigazioni private e della sicurezza privata:

assieme a profili di natura organizzativa e gestionale, il contratto inquadra infatti tutte le figure specialistiche tipicamente connesse all'investigazione, dall’addetto alle investigazioni al redattore di rapporti investigativi, dall’addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza agli stewardportierati e i c.d. ex buttafuori.
Vincenzo Acunzo, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, ha sottolineato l’importanza della sottoscrizione di un CCNL che disciplini in modo organico il settore. Il contratto nazionale rappresenta infatti un ulteriore tassello del mosaico di riqualificazione professionale iniziato con il DM capacità tecnica. “In un mercato di professionisti dell'investigazione è essenziale disporre di figure selezionate e formate secondo dei criteri codificati. Il rapporto di lavoro subordinato è uno strumento efficace per garantire la sussistenza di un rapporto fiduciario e duraturo tra operatore e impresa, a tutto vantaggio del cliente finale”.    

Un contratto specifico

Il Presidente di Federpol Genuario Pellegrino ha insistito sulla specificità di questo contratto, studiato appositamente per le agenzie di investigazione e sicurezza: “il nostro è un settore particolare, non assimilabile alle aree del commercio o degli studi professionali. Questo contratto armonizza il trattamento dei tanti lavoratori che operano sul territorio nazionale, salvaguardando al contempo le peculiari esigenze di flessibilità che caratterizzano il nostro lavoro”.

Contro i falsi contratti a progetto 

Obiettivo dichiarato di questo CCNL è far emergere il sommerso e disincentivare l'abuso di contratti di collaborazione o a progetto che mascherano dei veri rapporti di dipendenza: “resta ovviamente possibile il ricorso alle forme di lavoro autonomo, ma - si auspica - limitatamente ai reali casi di progetto. Peraltro la materia è ora oggetto di una profonda revisione normativa che potrebbe arrivare ad abolire o disincentivare l'utilizzo del contratto a progetto da parte delle imprese. L'evoluzione normativa va quindi nella direzione del rapporto di lavoro subordinato” - ha ricordato Eugenia Scifoni, Segretario Nazionale Confsal Fisals.

Salario e meccanismi premiali

Questo CCNL potrebbe rappresentare anche uno strumento di gestione per uscire dal nanismo imprenditoriale che affligge l'Italia e il comparto sicurezza in particolare, ha ricordato Beppe Giurlanda, consulente Federpol: “in ossequio ai più recenti orientamenti della tecnica giuslavoristica, abbiamo cercato una mediazione tra salvaguardia dei livelli retributivi e necessità di far quadrare i conti aziendali con una politica di incentivi che premiassero la produttività, rendendo il dipendente compartecipe attivo del buon andamento aziendale”.

Il peso della retribuzione si sposta quindi dai minimi salariali agli incentivi per la produttività, che peraltro godono di un'ampia detassazione. In attesa della definizione del premio di produttività (la cui entità viene delegata alla contrattazione territoriale), è previsto un corrispettivo del valore di 60 centesimi per ogni ora lavorata. Una cifra che, per chi sa far di conto, a fine anno assomma quasi una quattordicesima.

Contrattazione territoriale 

Elemento distintivo di questo CCNL è la massima flessibilità - un tema assolutamente centrale in un settore caratterizzato da orari anarchici e picchi di lavoro slegati a fenomeni codificabili come la stagionalità.
Ogni forma di flessibilità viene delegata alla contrattazione territoriale e addirittura alla contrattazione individuale, per calare la norma-quadro del CCNL nella storia lavorativa dell'azienda e nella vita professionale e privata di ciascun lavoratore. Con ciascun lavoratore si possono quindi concordare orari, turni e quant'altro, nel pieno rispetto della disciplina normata nel CCNL.

Orario

Per garantire la massima flessibilità operativa, è previsto un uso pressoché libero dell'orario, da adattare alle esigenze aziendali e ai reali flussi di lavoro.
“Abbiamo forzato la normativa arrivando a prevedere, in deroga alla legge, dei part time (verticali, orizzontali o misti) di sole due ore giornaliere per massimo 5 giorni alla settimana” - ha dichiarato Beppe Giurlanda. “É inoltre prevista una banca ore che consente di fare anche 11 ore al giorno di straordinario per massimo 48 ore settimanali senza maggiorazioni, con ore recuperabili nei momenti in cui i flussi di lavoro sono ridotti”.
Questo garantisce una continuità di salario al lavoratore anche in caso di picchi di attività molto intensi, sia verso l'alto sia verso il basso. Il contratto prevede inoltre l'orario pluriperiodale, che consente di allungare l'orario per massimo 4 settimane di fila, e il distacco temporaneo di dipendenti tra istituti che cooperano tra loro.

Assunzione

Sono poi ammesse varie flessibilità in entrata, con formule moderne come il job on call (senza però i vincoli di età o di periodo annuo previsti dalla legge ordinaria) o il job sharing, ossia la condivisione di uno stesso orario full time da parte di due diversi lavoratori. Tenuto conto della centralità del rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore impiegato nel settore delle investigazioni privata e della sicurezza privata e della delicatezza delle mansioni che il lavoratore è chiamato a ricoprire, il CCNL prevede congrui termini per lo svolgimento del periodo di prova.


Apprendistato e praticantato

Per adeguare il contratto alle esigenze formative imposte dal DM capacità tecnica, questo CCNL combina la pratica professionale e l'apprendistato, prevedendo che durante i tre anni di pratica da dipendente richiesti dalDM 269/2010 per diventare titolare di licenza o investigatore dipendente, il datore di lavoro possa applicare al praticante le regole dell'apprendistato previste da questo CCNL, riconoscendogli un inquadramento fino a 2 livelli inferiori e un livello salariale più basso rispetto a quello che sarebbe previsto in fase di assunzione definitiva, tuttavia senza i limiti di età imposti all'apprendistato.
In sostanza: l'agenzia può assumere un praticante anche over 35 inquadrandolo con un livello retributivo inferiore a quello finale per tutta la durata del praticantato.
Tra le ulteriori forme di incentivo per favorire le assunzioni, il CCNL prevede che le aziende possano riconoscere ai neoassunti alla loro prima esperienza professionale nel settore (non apprendisti né praticanti) la retribuzione corrispondente ad un livello salariale inferiore al proprio, per i primi 18/24 mesi.

Transizione

Il passaggio da un regime contrattuale ad un altro è un tema particolarmente sentito, sia sul fronte dei lavoratori (che temono di perdere prerogative e diritti acquisiti in virtù di pregressi CCNL applicati nella loro azienda), sia sul versante dell'impresa (che mostra delle difficoltà a gestire la transizione, almeno a giudicare dalla quantità di domande che il pubblico ha avanzato sull'argomento).

I relatori sono stati molto chiari: per legge non si possono derogare in pejus i diritti acquisiti dai lavoratori già in forza nell’azienda al momento dell’applicazione del nuovo contratto, quindi si dovranno salvaguardare i livelli salariali, gli scatti maturati e quant'altro. Il nuovo CCNL troverà invece piena applicazione per i dipendenti assunti successivamente all’adozione dell'impianto contrattuale.
In proposito, le Parti Sociali hanno sottoscritto delle procedure di armonizzazione per presentare in maniera organica i singoli istituti contrattuali interessati dal passaggio dal precedente CCNL all’applicazione in azienda del CCNL Federpol – Fesica Confsal.

In progress

Le Parti Sociali hanno insistito sul fatto che questo CCNL si deve considerare solo come un primo passo verso la contrattualizzazione di categoria, da integrarsi con gli sforzi congiunti delle aziende e delle rappresentanze sindacali territoriali.
Per assistere le imprese e gli investigatori privati nei passaggi più complessi, Federpol si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione un "prontuario" con dei casi pratici di applicazione personalizzata e di gestione della transizione da altri regimi contrattuali a questo CCNL.
Insomma, i lavori sono in progress.

1 commento:

  1. Spett. Redazione,
    innanzi tutto complimenti per la pregevole iniziativa. Era doveroso esprimere - essendo il mio primo intervento - un giudizio complessivo positivo, vista la preparazione con cui vengono esposti i diversi argomenti/articoli.
    Nel merito del contratto in analisi desidero fare alcuni rilievi.
    Le associazioni di categori e gli enti bilaterali stipulano accordi e/o contratti con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria con la presunzione di essere "rappresentativi" per gli stessi in assoluto.
    Gli ENTI BILATERALI NAZIONALI - tanto per sgombrare il campo da ogni dubbio - non sono altro che associazioni non riconosciute e non dovrebbero - pertanto - perseguire finalità di lucro. Questa è la loro natura giuridica ai sensi dell'art 12 e seguenti del codice civile, anche se il legislatore ha assegnato a tali organismi bilaterali, nel corso del tempo, nuove e più estese competenze, implementando le loro funzioni.
    Il loro potere di rappresentanza dovrebbe dipendere dalle parti sociali costituenti, ovvero le associazioni datoriali e i sindacati che vi aderiscono ed il loro scopo principale è rispondere ai bisogni formativi del settore cui si riferiscono, progetti formativi finanziati dagli stessi associati(talora inconsapevolmente).
    Se il fondamento di validità di un contratto collettivo si basa sul potere di rappresentanza delle associazioni/sindacati che lo stipulano ci si chiede con quali requisiti questi "organismi" equivoci ed ambigui si arrogano tale diritto.
    Ciò detto è anche bene ricordare agli ignari lettori che esistono ben due CCNL riferiti al settore e che l'altro (AISS/UGL) è stato persino stipulato un anno prima di questo. Non per questo - ovviamente - è esente dalla arraganza di voler rappresentare agenzie di investigazione e di sicurezza sussidiaria.
    Alessandro Demetra.

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