sabato 9 dicembre 2017

IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE






By Andrea Frighi

La tematica del licenziamento del dipendente viene trattata nell’art. 2119 del codice civile. E’ bene sapere però che tale normativa si limita a definire in modo generico come giusta causa per il licenziamento quei comportamenti posti in essere dal lavoratore che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Una definizione più completa viene fornita invece dalla legge n. 604 del 15 luglio 1966, che determina le norme sui licenziamenti individuali.

Come di consuetudine non entrerò nello specifico degli articoli di legge (non è l’obiettivo di questo blog), mi limiterò ad esporre ciò che più interessa agli imprenditori: cioè a chiarire quali sono i reali motivi per cui è possibile licenziare un proprio dipendente, e liberarsi così di una personalità che reca danno all’azienda, agli altri lavoratori onesti e alla collettività in generale.

Discorrendo in termini molto generici, sappiate che il licenziamento è giustificato quando accadono fatti tali per cui la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente viene meno. In un rapporto di lavoro la fiducia, come nella vita di tutti i giorni, gioca un ruolo fondamentale.

Andiamo ad illustrare il concetto in maniera più approfondita.
Cominciamo col dire che esistono tre tipologie di licenziamento: il licenziamento per giusta causa, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Per quanto riguarda le differenze tra le tipologie sopra citate vi basti sapere che il licenziamento per giusta causa è previsto quando gli inadempimenti del lavoratore sono così gravi da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto, anche solo temporanea.

Mentre con il giustificato motivo soggettivo il lavoratore mantiene il diritto al preavviso, ma le cause che determinano l’allontanamento sono più o meno le medesime di quelle del licenziamento per giusta causa, solo meno gravi.
Il giustificato motivo oggettivo riguarda più che altro specifiche situazioni in cui si trova l’azienda.

Da ciò ne deriva che per poter licenziare un lavoratore dipendente si devono verificare specifiche situazioni che possono riguardare:
·         la condotta del lavoratore (giusta causa, giustificato motivo soggettivo)
·         la situazione in cui si trova l’azienda (giustificato motivo oggettivo)

Andiamole a vedere nel dettaglio.

1. LA CONDOTTA DEL LAVORATORE
L’atteggiamento del lavoratore può condurre a un licenziamento per giusta causa (o giustificato motivo soggettivo) quando si verifica un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali, anche esterni al rapporto di lavoro, tali per cui viene meno la fiducia del datore di lavoro nell’esecuzione dei successivi adempimenti da parte del lavoratore stesso.

Andiamo a vedere quali sono i motivi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza al fine di procedere al licenziamento del lavoratore disonesto.
Innanzitutto il falso infortunio e la falsa malattia del dipendente: il lavoratore che usufruisce indebitamente di un periodo di malattia è passabile di licenziamento. Spesso accade che durante tale periodo il dipendente svolga in realtà un secondo lavoro, che pregiudica la guarigione e la ripresa dell’attività lavorativa.

Un ulteriore motivo riconosciuto come condotta passabile di licenziamento legittimo è la violazione del patto di non concorrenza: classico è il caso del dipendente che finge una malattia e svolge in realtà una seconda attività in concorrenza con quella del suo datore di lavoro, oppure che divulga notizie confidenziali a concorrenti dell’azienda per ottenere benefici personali.

Abuso del permesso ex legge 104/92. Questa norma permette al lavoratore dipendente di assentarsi dal luogo di lavoro per assistere un proprio parente con disabilità. Spesso lavoratori disonesti sfruttano questa opportunità e si assentano dal lavoro unicamente per riposarsi e svolgere le loro faccende quotidiane, senza trascorrere nemmeno un minuto con il parente disabile. Classica è la casistica del lavoratore che usufruisce di questo permesso durante la giornata di venerdì, in modo da avere a disposizione il week-end lungo.

Considero questa legge un tantino vergognosa: recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che è sufficiente trascorrere una minima parte del proprio tempo (per intenderci, basterebbe un minuto) con il parente disabile per poter usufruire di tale permesso e assentarsi dal lavoro per una giornata intera.
Falsa timbratura del cartellino: sono i cosiddetti “furbetti del cartellino”. Questi si recano al lavoro, timbrano il cartellino e abbandonano anticipatamente la sede dell’azienda al fine di svolgere una seconda attività o semplicemente di godersi una giornata libera. Altre personalità non si recano nemmeno sul luogo di lavoro, ma si servono di amici/colleghi che timbrano il cartellino al posto loro.

Rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa: può accadere che per questioni personali o per problematiche non meglio identificate, il dipendente smetta consapevolmente di svolgere la propria attività lavorativa. Spesso ciò è dovuto a dissidi con il superiore, oppure con i colleghi. Fatto sta che una condotta di questo tipo può giustificare il licenziamento.

Assenteismo e abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente. Ciò non necessita di ulteriori spiegazioni, sappiate che il fatto è aggravato se tale assenza determina una messa in mancanza di sicurezza degli impianti della ditta e conseguente mancanza di incolumità del personale.

Insubordinazione: perciò insulti continui e minacce al proprio datore di lavoro, ai superiori o ai colleghi.

Rifiuto del dipendente a riprendere l’attività lavorativa dopo che è stata constatata l’insussistenza di una malattia con visita medica fiscale. Anche tale condotta non necessita di delucidazioni.

Altra ragione che può condurre al licenziamento per giusta causa riguarda la condotta del lavoratore il quale, durante l’esercizio delle sue mansioni, sottrae beni all’azienda. Può trattarsi di denaro contante da una cassa di un supermercato, di materie prime preziose per l’azienda (rame, oro ecc..), ma anche di materiale di cancelleria. Tale condotta determina certamente il venir meno del vincolo di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, così come il danneggiamento volontario di beni aziendali (il classico sabotaggio industriale, dovuto più che altro a rancori personali del lavoratore).

Il ritardo sistematico con il quale il dipendente si presenta sul posto di lavoro può essere considerato motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Si segnala inoltre come giusta causa di licenziamento la condotta extra-lavorativa penalmente rilevante e tale da far venir meno il vincolo di fiducia con il datore di lavoro. Può trattarsi ad esempio di una carcerazione preventiva(per fatti non connessi alla prestazione lavorativa) oppure di una detenzione per sentenza passata in giudicato(questi due casi rientrano più nel giustificato motivo soggettivo che nella giusta causa, ma come detto la differenza è sottile e qui non interessa).

Utilizzo truffaldino del cellulare aziendale o dell’auto aziendale (classico il caso dei falsi chilometri dichiarati con conseguenti rimborsi non dovuti).

Sappiate che anche la sopravvenuta inidoneità psico-fisica a svolgere un determinato lavoro può essere considerata una causa di licenziamento del dipendente.

Segnaliamo inoltre lo svolgimento di attività lavorativa da parte del dipendente durante la cassa integrazione e infine il rifiuto del trasferimento in altra sede o del cambiamento delle proprie mansioni, purché queste siano equivalenti e non dequalificanti.

Ultimo, ma non ultimo, è passabile di licenziamento il lavoratore che si presenta al lavoro ubriaco oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

2. LA PARTICOLARE SITUAZIONE IN CUI SI TROVA L’AZIENDA
Non è soltanto la condotta più o meno truffaldina del lavoratore a determinarne il licenziamento. Un dipendente può essere allontanato anche per cause oggettive e cioè in conseguenza a una particolare situazione aziendale. Trattasi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Può accadere che l’azienda chiuda l’attività produttiva: in quel caso i dipendenti rimarranno senza lavoro.

Può accadere inoltre che l’azienda sopprima il posto di lavoro occupato precedentemente dal dipendente, o che sia costretta ad una riduzione del personale.

Ulteriori motivi che conducono al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e riguardano la situazione aziendale posso essere: l’innovazione tecnologica, con introduzione di nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani (macchinari automatizzati o informatici), e l’outsourcing o affidamento di servizi ad aziende terze.

Anche la cessazione d’attività dell’azienda o di una sua filiale possono determinare un licenziamento, così come la riorganizzazione aziendale per una gestione più economica e infine il fallimento dell’azienda.

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia: la fine dei lavori con conseguente impossibilità di trasferire i cantieri altrove.

Questi dunque i motivi che lecitamente permettono a un datore di lavoro di licenziare il proprio dipendente.

Resta inteso che il lavoratore è libero di recedere dal rapporto in qualunque momento e senza bisogno di dover giustificare la propria decisione.


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