martedì 26 novembre 2013

È LECITO PER UN INVESTIGATORE PRIVATO LOCALIZZARE UN'AUTO CON UNA SPIA GPS?

PUÒ ESSERE LECITO PER UN DETECTIVE METTERE UNA SPIA GPS IN UN'AUTO PER CONTROLLARNE GLI SPOSTAMENTI?Il pericolo di essere spiati o seguiti, nel mondo della tecnologia avanzata e dei sistemi satellitari, ormai non è più prerogativa di soli vip, ma può potenzialmente riguardare caiscuno di noi: un partner geloso, un rivale in affari che vuol sapere tutto delle nostre attività. Potrebbe un investigatore privato mettere in certi casi una spia gps nel nostro autoveicolo per controllare tutti i nostri spostamenti?


QUANDO UN INVESTIGATORE PRIVATO PUÒ LOCALIZZARE UN'AUTO CON UNA SPIA GPS?


La possibilità per un investigatore privato di “spiare” una persona tramite un sistema di rilevamento GPS, al fine di “seguirla” e di ricostruirne gli spostamenti, ha avuto ineguagliabili conseguenze anche in campo giuridico. Infatti, l’utilizzo di un sistema GPS per “seguire” gli spostamenti di una persona ci introduce al tema della sorveglianza elettronica (telecamere di sorveglianza, GPS ecc.), e pone forti interrogativi sulla limitazione a fondamentali libertà individuali, quali il diritto alla riservatezza dell’individuo, alla libertà di circolazione ecc.
Come spiegava l'Avv. Marco Soffientini in un recente articolo su Il Corriere della Privacy di recente, la Corte di Cassazione si è occupata dell’utilizzo dei sistemi di rilevamento GPS con riferimento a un’altra attività  investigativa simile nei risultati (ricostruzione degli spostamenti di una persona sul territorio): l’intercettazione telefonica. Premesso che l’intercettazione telefonica è un’attività investigativa tipica, in quanto disciplinata dall’art.266 e seg. c.p.p., che ne detta una disciplina procedimentale molto rigorosa, gli ermellini hanno precisato, che, a differenza delle intercettazioni, il “seguire” una persona tramite un rilevatore GPS rientra tra le attività di investigazione atipiche assimilabili al pedinamento.  (Cassazione penale sez. I, 07 gennaio 2010 n.9416 e in senso conforme si veda  Cass. Pen.15 dicembre 2009, n.9667; Cass. Pen. N. 15396 del 2008; Cass. Pen. N. 3017 del 2008).
È evidente, fin qui, un orientamento giurisprudenziale favorevole, sebbene applicato al settore dell’investigazione pubblica. In  tema di investigazione privata, l’attività di rilevamento tramite GPS, a causa della limitazione di  fondamentali libertà personali, è oggetto di un dibattito sulla sua legittimità. L’entrata in vigore  a marzo di quest’anno del DM n.269/2010 ha contribuito a fornire agli interpreti un quadro normativo più certo e dettagliato.
Il D.M. 01.12 .2010 n.269 definisce l’attività di indagine in ambito privato come quella attività volta alla ricerca e alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, e che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiari, matrimoniali, patrimoniali e ricerca di persone scomparse. (art.5 comma 1, lett.aI).
L’ultimo comma dell’articolo ha specificato espressamente  ed autorizzato le singole attività dell’investigatore privato di osservazione  statica (c.d. appostamento) e  controllo dinamico (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici e tra questi è logico rientrino i sistemi GPS.
Se quindi, oggi, possiamo ritenere lecito l’uso di un sistema GPS per lo svolgimento di attività investigative condotte da investigatori privati, non bisogna dimenticare che siccome i dati relativi all’ubicazione riguardano sempre una persona fisica identificata o identificabile, la legittimità di un tale trattamento di dati, in ogni singolo caso concreto, non può non passare da un giudizio di bilanciamento tra il diritto di difesa e di indagine con  le altre fondamentali libertà individuali, quale il diritto alla riservatezza, che oggi trova espressa tutela nel D.Lgs n.196 /2003 e nelle ulteriori misure ed accorgimenti prescritti dal Garante con il Codice di deontologia e di  buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Provv. Garante n.60 del 06.11.2008) e dalla Autorizzazione Generale n.6/2011 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.
Quindi l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell’art.13 del Codice della Privacy e il trattamento deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 11 del Codice della Privacy e in particolare al tempo di conservazione mediante controlli periodici circa la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all’incarico conferito.

In conclusione, si può ragionevolmente ritenere legittimo, solo a determinate condizioni e se rispettano tutte le prescrizioni di legge,  l’uso di un sistema GPS da parte di un investigatore privato per seguire gli spostamenti di una persona, purchè venga utilizzato per la tutela e difesa di diritti individuali fondamentali e sia rispettata la normativa in materia di privacy.

Fonte:

Nessun commento:

Posta un commento