venerdì 15 febbraio 2013

ARRIVA LA LEGGE PER I PROFESSIONISTI SENZ'ALBO



E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 la Legge  "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" (L. 14 gennaio 2013 n. 4) che disciplina la qualificazione delle competenze dei professionisti che esercitano la propria attività al di fuori di albi e collegi.
Le nuove norme definiscono "professione non organizzata in ordini o collegi" l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.


sitografia:





Disposizioni in materia di professioni non organizzate

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/11/ddl-3270_approvato.pdf?uuid=537a264e-3199-11e2-90b9-727a0006c773

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI - 2014

Autorizzazione n. 4/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 11 dicembre 2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014)


Registro dei provvedimenti n. 586 dell'11 dicembre 2014


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE

Sitografia:
http://www.italdetectives.org/images/pdfstampa/iscrizione-registro-imprese-pref-ce.pdf

mercoledì 5 dicembre 2012

INVESTIGAZIONI PRIVATE: FINE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Scadenze in vista per il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche: dal 1 gennaio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (quindi la quasi totalità delle agenzie di investigazioni private) non potranno più autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, ma dovranno anch'esse elaborare il documento di valutazione dei rischi (affettuosamente definito DVR) secondo le procedure standardizzate.
In vista dell'imminente scadenza del 31 dicembre 2012, la commissione sindacale di Federpol, coordinata da Giuseppe Giurlanda, ha sintetizzato (seppur non in modo esaustivo) i principali adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro posti a carico del datore di lavoro.

In estrema sintesi, si può affermare che:

MINI LICENZA PER L'INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE: COME OTTENERLA?


.."L'articolo di riferimento è il 257bis del Regolamento di Attuazione del TULPS, che prevede la possibilità da parte del titolare di un Istituto investigativo, di far munire di "mini licenza" un proprio
dipendente che svolge, dietro la sua direzione e controllo, attività investigativa.

Non è possibile richiedere autonomamente la "mini licenza", ma deve richiederla il Titolare dell'Istituto per un soggetto alle sue dirette dipendenze.

Inoltre, l'Allegato "G" del DM 269 2010 (clicca qui per scaricarlo) stabilisce i requisiti che deve possedere il dipendente per l'ottenimento della "mini licenza", che succintamente le riporto:

- avere un diploma di scuola media superiore
- aver svolto per almeno 3 anni attività di collaboratore per incarichi elementari
- partecipare ad un corso di formazione indetto da Università o da Enti regionali accreditati dal Ministero degli Interni, in materia di Investigazioni Private".

Piero Provenzano, Presidente del Comitato Studi Legislativi di Federpol.

Sitografia:
http://www.vigilanzaprivataonline.com/investigazioni-private/618-mini-licenza-per-investigazioni-private-come-ottenerla.html

mercoledì 5 settembre 2012

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA "CHIAMATA" DEL LAVORO INTERMITTENTE

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012 con la quale fornisce le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione di "chiamata" prevista per il lavoro intermittente dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge n. 92/2012.

http://www.italdetectives.org/images/pdfstampa/nota_9_agosto_2012-chiamata_lavoro_intermittente.pdf

venerdì 29 giugno 2012

INVESTIGATORI PRIVATI E SICUREZZA SUL LAVORO



La sicurezza sul lavoro è una questione estremamente seria e non va sottovalutata nemmeno in ambienti lavorativi o per attività che, all'apparenza, possono apparire meno rischiosi di altri.
Investigazioni private incluse. Pensiamo solo al collaboratore che utilizzi il proprio mezzo per svolgere delle attività operative: chi si riterrà responsabile in caso di incidente? In che modo si possono tutelare i propri lavoratori e come si possono scongiurare le pesanti sanzioni previste dalla normativa? La prima regola è rispettare gli adempimenti previsti dalla Decreto Legislativo 81/08.

CCNL - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI. AISS - UGL Terziario - UGL Sicurezza Civile - Federterziario

http://webdatacdn.gefico.it/sicurezzasussidiaria.eu/pub_docs/CCNL-INV-SEC-aggiornato.pdf

CCNL SECURITY - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività di Investigazione Privata, Agenzia di Sicurezza Sussidiaria, Guardie Giurate, Portierato, Guardiania, Steward da Stadio e Sicurezza Privata. UNSIC - FEDERSECURITY - CONFAEL

http://www.vigilanzaprivataonline.com/vigilanza-in-download/category/5-ccnl.html?download=145%3Accnl-sicurezza-sussidiaria-federsecurityunsicconfael

CCNL INVESTIGATORI PRIVATI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI PRIVATI E AGENZIE SICUREZZA SUSSIDIARIA. FEDERPOL - FESICA CONFSAL - CONFSAL FISALS - CONFSAL

http://www.vigilanzaprivataonline.com/vigilanza-in-download/category/5-ccnl.html?download=124%3Accnl-dipendenti-istituti-investigazioni-private-agenzie-sicurezza-sussidiaria


CCNL INVESTIGATORI PRIVATI: FEDERPOL E CONFSAL A CONFRONTO

ROMA - Nella prestigiosa cornice dell'Università Marconi di Roma, il 2 marzo Federpol e Fesica Confsal hanno presentato il nuovo CCNL per dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie di sicurezza sussidiaria. Il Contratto, depositato il 21/12/2011 al Ministero del Lavoro, inquadra tutti i lavoratori dipendenti che gravitano attorno all’articolata realtà delle investigazioni private e della sicurezza privata:

venerdì 6 aprile 2012

SENTENZE E CASSAZIONE


SENTENZA:
Tradimenti su Facebook: chat e messaggi privati non "entrano" in giudizio.
Da che esiste Facebook sono aumentate le "amicizie", virtuali o reali che siano, ma anche il numero di separazioni e divorzi; insomma, diciamocela tutta, tradire è diventato più facile!
E allora ecco che un'amicizia iniziata per caso può diventare una vera e propria tresca; che a casa si litiga per una foto di troppo pubblicata o per un messaggio "ambiguo" scoperto.
Ma niente paura perchè il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) in una recentissima sentenza ha disposto che la corrispondenza segreta composta da messaggi privati e conversazioni in chat su facebook è coperta dalla massima riservatezza e che quindi non può essere riprodotta come prova in tribunale; nè tanto meno il giudice può ordinarne l'esibizione.
Insomma sappiate che tutte le informazioni ottenute in maniera scorretta utilizzando la password del proprio compagno, comporta una innegabile violazione della privacy; questo perché i messaggi privati inviati con i social network sono tutelati come le altre conversazioni segrete e private poiché possono essere assimilate ad altre forme di corrispondenza privata e pertanto viene loro applicata la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione.
Tutto cambia invece per le dichiarazioni rese sulla propria bacheca, perchè non segrete o almeno pubbliche per la cerchia più o meno ampia di "amici"; queste ben possono essere ammesse come prove!
Insomma, la posta privata è inviolabile, ma attenti a calibrare bene le parole sulla bacheca perchè quelle si che possono essere utilizzate contro di voi!

CORTE DI CASSAZIONE:
IL COMPORTAMENTO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE PUO' COSTARE L'ADDEBITO.
Ai fini dell’addebito conta anche il comportamento che il coniuge tiene subito dopo aver cessato la convivenza qualora costituisca una conferma dei “sospetti del passato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10719/2013, rigettando il ricorso di una moglie su cui gravava la dichiarazione di addebito per essersi allontanata dal tetto coniugale insieme ai figli per diversi mesi senza dare alcuna notizia.
Secondo i giudici l’allontanamento unilaterale e non temporaneo dalla casa coniugale unitamente ai figli minori deve essere ritenuto “una grave violazione dei doveri coniugali e familiari”. Del resto, “l’allontanamento dei minori, dall’altro genitore si è protratta per un non modesto periodo di tempo ed è stato realizzato anche in violazione dei provvedimenti assunti nel corso del procedimento separativo”.
“Tale complessiva condotta - argomenta la Cassazione -, caratterizzata dall’ingiustificate imposizione unilaterale di una condizione di lontananza dell’altro genitore dai figli minori, iniziata prima della notifica del ricorso separativo e protrattasi anche dopo tale adempimento processuale è ampiamente valutabile ai fini dell’addebito, anche dopo l’effettiva instaurazione del contraddittorio in quanto […] anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione può rilevare ai finì della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorre ad illuminare sulla condotta pregressa”.

CASSAZIONE:
Corte di cassazione - Sezione I civile - sentenza 8 maggio 2013 n. 10719
Oltre che nell’ elemento oggettivo della convivenza con il figlio maggiorenne, il fondamento del diritto del coniuge separato di percepire l’assegno, risiede nel dovere di assicurare un’istruzione ed una formazione rapportate alle capacità dei figli, per consentire agli stessi di acquisire l’indipendenza economica. Il dovere cessa al momento del conseguimento dell’autosufficienza economica dei figli, consistente nelle percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, restando attribuita al giudice di merito ogni valutazione sull’ eventuale esiguità del reddito percepito.
(Cass. Civ. del 21 Gennaio 2011 n. 1476)

CASSAZIONE:
Non è addebitabile la separazione al coniuge che intrattiene una relazione platonica su internet con un soggetto che vive a chilometri di distanza, poiché un rapporto fatto solo di scambio di mail e telefonate, senza alcun incontro fisico, non è idoneo di per sé a provocare l’intollerabilità della convivenza.
(Corte di Cassazione, sentenza del 12 aprile 2013 n. 8929)

CASSAZIONE:
Nella famiglia di fatto, il convivente more uxorio non è un semplice ospite dell’altro convivente, proprietario esclusivo della casa familiare, ma ha la detenzione qualificata dell’immobile e, quindi, può esercitare l’azione di spoglio, anche contro il partner.
(cass.civ., Sez. II, N. 7214 21.03.2013)

CASSAZIONE:
Se la ex moglie sceglie da sola la scuola privata per la figlia, senza consultare l'ex marito, questi non sarà tenuto al rimborso della retta scolastica e delle relative spese (libri, divise, etc..)
(Corte di Cassazione, sentenza n. 10174/2012)

SENTENZA:
Privacy tra coniugi
Non è reato curiosare nel cellulare del coniuge 

Il Tribunale di Milano ha sentenziato in favore del diritto di curiosare nel cellulare o nel computer del coniuge, purchè non si tratti di apparecchio coperto da segretoaziendale o di Stato.
Una limitazione alla privacy a favore del buon senso; infatti non è molto sensato parlare di privacy tra persone che si sono impegnate a condividere i loro destini.
SCARICA LA SENTENZA PER SAPERNE DI PIU'

CASSAZIONE:
Le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret: la persona che, per rancore, diffonde tali notizie commette il reato di diffamazione e viola la privacy dell’interessata.
( Cassazione penale, sez. V, sentenza 02.12.2011 n. 44940)

giovedì 5 aprile 2012

IL RAPPORTO TRA PARCELLA E PRESTIGIO

L’ investigatore privato è più efficiente nelle indagini quando dipende da una cospicua parcella. Migliore è l’operato e l'esito dei risultati nell’indagine, maggiore è il prestigio che l’agenzia raggiunge. Inoltre, in un’indagine, è importante non solo il risultato finale ma anche la qualità del materiale investigativo raccolto, la gestione e lo sviluppo dell'indagine stessa. Quindi il rapporto tra parcella e prestigio dovrebbe essere direttamente proporzionale: più la parcella è cospicua e più grande dovrebbe essere il prestigio dell’agenzia, di conseguenza, i requisiti posseduti e l’alta probabilità di poter soddisfare le richieste del cliente. Nella maggior parte dei casi, però, non è così. Le parcelle “salate” non sono sinonimo di affidabilità e garanzia di un esito positivo dell’indagine, tantomeno di efficienza e qualità. Lo stesso discorso vale anche per le parcelle “regalate” con prezzi sottocosto, troppo concorrenziali e bassi rispetto al mercato. Il costo del lavoro svolto da un'Investigatore Privato è sicuramente elevato, visto i tariffari esosi; ma una realtà da tenere in considerazione e con cui fare i conti, è il fatto che talvolta non vengono rispettati gli accordi presi tra cliente e investigatore (ne sul piano qualitativo ne su quello quantitativo, cioè delle “forze lavoro” impiegate). Non tutti i clienti possono permettersi il costo di un’indagine investigativa e non mancano casi di grave incapacità, scarsa pianificazione (talvolta assente) e disonestà da parte di agenzie poco professionali o del tutto truffaldine.
Il prestigio, dunque, deve maturare dalla professionalità innanzitutto, ma anche dalla competenza impiegata nelle indagini. Ecco perchè dovrebbero essere, ad esempio, la trasparenza, la completezza d’informazione, la correttezza, l'onestà, l'attenta gestione del patrimonio del cliente, alcune delle caratteristiche presenti nell'agenzia scelta, così da affidarsi ad una struttura seria e competente.