By Andrea Frighi
La tematica del licenziamento del dipendente viene
trattata nell’art. 2119 del codice civile. E’ bene sapere però che tale
normativa si limita a definire in modo generico come giusta causa per il
licenziamento quei comportamenti posti in essere dal lavoratore che non
consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Una definizione più completa viene fornita invece
dalla legge n. 604 del 15 luglio 1966, che determina le norme sui licenziamenti
individuali.
Come di consuetudine non entrerò nello
specifico degli articoli di legge (non è l’obiettivo di questo blog), mi
limiterò ad esporre ciò che più interessa agli imprenditori: cioè a
chiarire quali sono i reali motivi per cui è possibile licenziare un
proprio dipendente, e liberarsi così di una personalità che reca danno
all’azienda, agli altri lavoratori onesti e alla collettività in generale.
Discorrendo in termini molto generici,
sappiate che il licenziamento è giustificato quando accadono fatti tali
per cui la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente
viene meno. In un rapporto di lavoro la fiducia, come nella vita di tutti i
giorni, gioca un ruolo fondamentale.
Andiamo ad illustrare il concetto in maniera più
approfondita.
Cominciamo col dire che esistono tre
tipologie di licenziamento: il licenziamento per giusta causa, il
licenziamento per giustificato motivo soggettivo e il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo.
Per quanto riguarda le differenze tra le
tipologie sopra citate vi basti sapere che il licenziamento per giusta
causa è previsto quando gli inadempimenti del lavoratore sono così
gravi da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto, anche solo
temporanea.
Mentre con il giustificato
motivo soggettivo il lavoratore mantiene il diritto al preavviso, ma
le cause che determinano l’allontanamento sono più o meno le medesime di quelle
del licenziamento per giusta causa, solo meno gravi.
Il giustificato motivo oggettivo riguarda
più che altro specifiche situazioni in cui si trova l’azienda.
Da ciò ne deriva che per poter licenziare un
lavoratore dipendente si devono verificare specifiche situazioni che possono
riguardare:
·
la condotta del lavoratore (giusta
causa, giustificato motivo soggettivo)
·
la situazione in cui si trova l’azienda
(giustificato motivo oggettivo)
Andiamole a vedere nel dettaglio.
1. LA CONDOTTA DEL
LAVORATORE
L’atteggiamento del lavoratore può
condurre a un licenziamento per giusta causa (o giustificato motivo
soggettivo) quando si verifica un gravissimo inadempimento degli obblighi
contrattuali, anche esterni al rapporto di lavoro, tali per cui
viene meno la fiducia del datore di lavoro nell’esecuzione dei successivi
adempimenti da parte del lavoratore stesso.
Andiamo a vedere quali sono i motivi più frequenti
riconosciuti dalla giurisprudenza al fine di procedere al licenziamento del
lavoratore disonesto.
Innanzitutto il falso infortunio
e la falsa malattia del dipendente: il lavoratore che usufruisce
indebitamente di un periodo di malattia è passabile di licenziamento. Spesso accade
che durante tale periodo il dipendente svolga in realtà un secondo lavoro, che
pregiudica la guarigione e la ripresa dell’attività lavorativa.
Un ulteriore motivo riconosciuto come
condotta passabile di licenziamento legittimo è la violazione del patto
di non concorrenza: classico è il caso del dipendente che finge una
malattia e svolge in realtà una seconda attività in concorrenza con quella del
suo datore di lavoro, oppure che divulga notizie confidenziali a concorrenti
dell’azienda per ottenere benefici personali.
Abuso del permesso ex legge 104/92. Questa norma permette al lavoratore dipendente di
assentarsi dal luogo di lavoro per assistere un proprio parente con disabilità.
Spesso lavoratori disonesti sfruttano questa opportunità e si assentano dal
lavoro unicamente per riposarsi e svolgere le loro faccende quotidiane, senza
trascorrere nemmeno un minuto con il parente disabile. Classica è la casistica
del lavoratore che usufruisce di questo permesso durante la giornata di
venerdì, in modo da avere a disposizione il week-end lungo.
Considero questa legge un tantino vergognosa: recenti
sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che è sufficiente
trascorrere una minima parte del proprio tempo (per intenderci, basterebbe un
minuto) con il parente disabile per poter usufruire di tale permesso e
assentarsi dal lavoro per una giornata intera.
Falsa timbratura del cartellino: sono i cosiddetti “furbetti del cartellino”. Questi
si recano al lavoro, timbrano il cartellino e abbandonano anticipatamente la
sede dell’azienda al fine di svolgere una seconda attività o semplicemente di
godersi una giornata libera. Altre personalità non si recano nemmeno sul luogo
di lavoro, ma si servono di amici/colleghi che timbrano il cartellino al posto
loro.
Rifiuto ingiustificato e reiterato del
dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa: può accadere che per questioni personali o per
problematiche non meglio identificate, il dipendente smetta consapevolmente di
svolgere la propria attività lavorativa. Spesso ciò è dovuto a dissidi con il
superiore, oppure con i colleghi. Fatto sta che una condotta di questo tipo può
giustificare il licenziamento.
Assenteismo e abbandono ingiustificato
del posto di lavoro da parte del dipendente.
Ciò non necessita di ulteriori spiegazioni, sappiate che il fatto è aggravato
se tale assenza determina una messa in mancanza di sicurezza degli impianti
della ditta e conseguente mancanza di incolumità del personale.
Insubordinazione: perciò insulti continui e minacce al proprio datore
di lavoro, ai superiori o ai colleghi.
Rifiuto del dipendente a riprendere
l’attività lavorativa dopo che è stata constatata l’insussistenza di una
malattia con visita medica fiscale.
Anche tale condotta non necessita di delucidazioni.
Altra ragione che può condurre al
licenziamento per giusta causa riguarda la condotta del lavoratore il
quale, durante l’esercizio delle sue mansioni, sottrae beni all’azienda.
Può trattarsi di denaro contante da una cassa di un supermercato, di materie
prime preziose per l’azienda (rame, oro ecc..), ma anche di materiale di
cancelleria. Tale condotta determina certamente il venir meno del vincolo di
fiducia tra datore di lavoro e dipendente, così come il danneggiamento
volontario di beni aziendali (il classico sabotaggio industriale,
dovuto più che altro a rancori personali del lavoratore).
Il ritardo sistematico con il quale il
dipendente si presenta sul posto di lavoro può
essere considerato motivo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Si segnala inoltre come giusta causa di
licenziamento la condotta extra-lavorativa penalmente rilevante e tale
da far venir meno il vincolo di fiducia con il datore di lavoro. Può
trattarsi ad esempio di una carcerazione preventiva(per fatti non
connessi alla prestazione lavorativa) oppure di una detenzione per
sentenza passata in giudicato(questi due casi rientrano più nel
giustificato motivo soggettivo che nella giusta causa, ma come detto la
differenza è sottile e qui non interessa).
Utilizzo truffaldino del cellulare
aziendale o dell’auto aziendale (classico
il caso dei falsi chilometri dichiarati con conseguenti rimborsi non dovuti).
Sappiate che anche la sopravvenuta
inidoneità psico-fisica a svolgere un determinato lavoro può essere
considerata una causa di licenziamento del dipendente.
Segnaliamo inoltre lo svolgimento
di attività lavorativa da parte del dipendente durante la cassa integrazione e
infine il rifiuto del trasferimento in altra sede o del cambiamento
delle proprie mansioni, purché queste siano equivalenti e non
dequalificanti.
Ultimo, ma non ultimo, è passabile di
licenziamento il lavoratore che si presenta al lavoro ubriaco oppure sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
2. LA PARTICOLARE
SITUAZIONE IN CUI SI TROVA L’AZIENDA
Non è soltanto la condotta più o meno
truffaldina del lavoratore a determinarne il licenziamento. Un
dipendente può essere allontanato anche per cause oggettive e cioè in
conseguenza a una particolare situazione aziendale. Trattasi del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Può accadere che l’azienda
chiuda l’attività produttiva: in quel caso i dipendenti rimarranno senza
lavoro.
Può accadere inoltre che l’azienda sopprima
il posto di lavoro occupato precedentemente dal dipendente, o che sia
costretta ad una riduzione del personale.
Ulteriori motivi che conducono al
licenziamento per giustificato motivo oggettivo e riguardano la situazione
aziendale posso essere: l’innovazione tecnologica, con introduzione di
nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani (macchinari
automatizzati o informatici), e l’outsourcing o affidamento
di servizi ad aziende terze.
Anche la cessazione d’attività
dell’azienda o di una sua filiale possono determinare un
licenziamento, così come la riorganizzazione aziendale per una gestione
più economica e infine il fallimento dell’azienda.
Per quanto riguarda il settore
dell’edilizia: la fine dei lavori con conseguente impossibilità di
trasferire i cantieri altrove.
Questi dunque i motivi che lecitamente permettono a un
datore di lavoro di licenziare il proprio dipendente.
Resta inteso che il lavoratore è libero
di recedere dal rapporto in qualunque momento e senza bisogno di dover
giustificare la propria decisione.
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