L’attività dell’investigatore privato nel campo penale e civile
Dott. Lelio CASSETTARI
Si definisce investigatore colui che compie indagini e ricerche indirizzate a
verificare, o ad escludere, determinati fatti che si sospettano avvenuti, ovvero dei quali sia
necessario reperire fonti di prova, da presentare anche in sede giudiziale.
L’investigatore privato, autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge indagini
su incarico di privati cittadini, aziende e società, enti pubblici, ed anche avvocati, per
ricercare elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis
c.p.p.(1) ) e civile.
L’investigatore pubblico invece è usualmente un appartenente alle Forze di Polizia
e, nella fattispecie, opera per la Polizia Giudiziaria, che risponde al Pubblico Ministero (ex
c.p.p.).
L’attività degli istituti di investigazione privata, in riferimento al codice di procedura
penale entrato in vigore nel 1989, ha subito negli ultimi due decenni un notevole
incremento.
La ricerca delle prove è, infatti, affidata dalla legge all’iniziativa delle parti (Pubblico
Ministero, imputato e parte civile), essendo il sistema processuale di tipo accusatorio (e
non più inquisitorio), che sottrae all’iniziativa del giudice il potere di ricerca delle prove.
La figura dell’investigatore privato, come ausiliario del difensore nell’ambito delle
investigazioni difensive, era già prevista nel co. 2 dell’art. 38 disp. att. c.p.p.(2) , abrogato
dalla legge 07.12.2000, n. 397. Tale articolo riguardava le investigazioni difensive ed era
contenuto nella versione originaria del codice di procedura penale del 1988. In virtù di tale
norma si consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori privati autorizzati,
riconoscendone così per la prima volta il fondamentale ruolo nel processo penale.
Inoltre, il privato cittadino coinvolto in un procedimento penale può svolgere per
proprio conto indagini per reperire fonti di prova da utilizzare nel successivo dibattimento.
Naturalmente l’investigatore privato, nell’ordinamento della Repubblica Italiana, è
legittimato a compiere investigazioni che non sono riferibili all’ambito processual-penalistico.
Esse consistono nel raccogliere prove nell’ambito della sfera privata, come nel
settore familiare e matrimoniale, oppure nel campo dello spionaggio industriale. Tale
aspetto è quello tradizionalmente attribuito all’investigazione privata, la cui disciplina è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica
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Art. 327-bis. c.p.p.- Attività investigativa del difensore . Introdotto dalla Legge 7.12.2000, n. 397 - 1. Fin dal
momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere
investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per
le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro. 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita
per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per
promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del
difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze,
da consulenti tecnici".
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Art. 38 norme attuazione del c.p.p.. Facoltà dei difensori per l.esercizio del diritto alla prova - Abrogato
dall’art. 23 della Legge 7/12/2000 n. 397 - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del
Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni
per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che
possano dare informazioni. - 2. L’attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore,
da investigatori privati autorizzati (222). 2 bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della
persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione
da adottare. 2 ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di
indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.
Sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno
1931, n. 773) e nel suo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).