Scadenze in vista per il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche: dal 1 gennaio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (quindi la quasi totalità delle agenzie di investigazioni private) non potranno più autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, ma dovranno anch'esse elaborare il documento di valutazione dei rischi (affettuosamente definito DVR) secondo le procedure standardizzate.
In vista dell'imminente scadenza del 31 dicembre 2012, la commissione sindacale di Federpol, coordinata da Giuseppe Giurlanda, ha sintetizzato (seppur non in modo esaustivo) i principali adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro posti a carico del datore di lavoro.
In estrema sintesi, si può affermare che:
mercoledì 5 dicembre 2012
MINI LICENZA PER L'INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE: COME OTTENERLA?
.."L'articolo di riferimento è il 257bis del Regolamento di Attuazione del TULPS, che prevede la possibilità da parte del titolare di un Istituto investigativo, di far munire di "mini licenza" un proprio
dipendente che svolge, dietro la sua direzione e controllo, attività investigativa.
Non è possibile richiedere autonomamente la "mini licenza", ma deve richiederla il Titolare dell'Istituto per un soggetto alle sue dirette dipendenze.
Inoltre, l'Allegato "G" del DM 269 2010 (clicca qui per scaricarlo) stabilisce i requisiti che deve possedere il dipendente per l'ottenimento della "mini licenza", che succintamente le riporto:
- avere un diploma di scuola media superiore
- aver svolto per almeno 3 anni attività di collaboratore per incarichi elementari
- partecipare ad un corso di formazione indetto da Università o da Enti regionali accreditati dal Ministero degli Interni, in materia di Investigazioni Private".
Piero Provenzano, Presidente del Comitato Studi Legislativi di Federpol.
Sitografia:
http://www.vigilanzaprivataonline.com/investigazioni-private/618-mini-licenza-per-investigazioni-private-come-ottenerla.html
mercoledì 3 ottobre 2012
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
mercoledì 5 settembre 2012
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA "CHIAMATA" DEL LAVORO INTERMITTENTE
La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012 con la quale fornisce le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione di "chiamata" prevista per il lavoro intermittente dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge n. 92/2012.
http://www.italdetectives.org/images/pdfstampa/nota_9_agosto_2012-chiamata_lavoro_intermittente.pdf
http://www.italdetectives.org/images/pdfstampa/nota_9_agosto_2012-chiamata_lavoro_intermittente.pdf
venerdì 29 giugno 2012
INVESTIGATORI PRIVATI E SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza sul lavoro è una questione estremamente seria e non va sottovalutata nemmeno in ambienti lavorativi o per attività che, all'apparenza, possono apparire meno rischiosi di altri.
Investigazioni private incluse. Pensiamo solo al collaboratore che utilizzi il proprio mezzo per svolgere delle attività operative: chi si riterrà responsabile in caso di incidente? In che modo si possono tutelare i propri lavoratori e come si possono scongiurare le pesanti sanzioni previste dalla normativa? La prima regola è rispettare gli adempimenti previsti dalla Decreto Legislativo 81/08.
Investigazioni private incluse. Pensiamo solo al collaboratore che utilizzi il proprio mezzo per svolgere delle attività operative: chi si riterrà responsabile in caso di incidente? In che modo si possono tutelare i propri lavoratori e come si possono scongiurare le pesanti sanzioni previste dalla normativa? La prima regola è rispettare gli adempimenti previsti dalla Decreto Legislativo 81/08.
CCNL INVESTIGATORI PRIVATI - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI PRIVATI E AGENZIE SICUREZZA SUSSIDIARIA. FEDERPOL - FESICA CONFSAL - CONFSAL FISALS - CONFSAL
http://www.vigilanzaprivataonline.com/vigilanza-in-download/category/5-ccnl.html?download=124%3Accnl-dipendenti-istituti-investigazioni-private-agenzie-sicurezza-sussidiaria
CCNL INVESTIGATORI PRIVATI: FEDERPOL E CONFSAL A CONFRONTO
ROMA - Nella prestigiosa cornice dell'Università Marconi di Roma, il 2 marzo Federpol e Fesica - Confsal hanno presentato il nuovo CCNL per dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie di sicurezza sussidiaria. Il Contratto, depositato il 21/12/2011 al Ministero del Lavoro, inquadra tutti i lavoratori dipendenti che gravitano attorno all’articolata realtà delle investigazioni private e della sicurezza privata:
CCNL INVESTIGATORI PRIVATI: FEDERPOL E CONFSAL A CONFRONTO
ROMA - Nella prestigiosa cornice dell'Università Marconi di Roma, il 2 marzo Federpol e Fesica - Confsal hanno presentato il nuovo CCNL per dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie di sicurezza sussidiaria. Il Contratto, depositato il 21/12/2011 al Ministero del Lavoro, inquadra tutti i lavoratori dipendenti che gravitano attorno all’articolata realtà delle investigazioni private e della sicurezza privata:
venerdì 6 aprile 2012
SENTENZE E CASSAZIONE
SENTENZA:
Tradimenti su Facebook: chat e messaggi privati non "entrano" in giudizio.
Da che esiste Facebook sono aumentate le "amicizie", virtuali o reali che siano, ma anche il numero di separazioni e divorzi; insomma, diciamocela tutta, tradire è diventato più facile!
E allora ecco che un'amicizia iniziata per caso può diventare una vera e propria tresca; che a casa si litiga per una foto di troppo pubblicata o per un messaggio "ambiguo" scoperto.
Ma niente paura perchè il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) in una recentissima sentenza ha disposto che la corrispondenza segreta composta da messaggi privati e conversazioni in chat su facebook è coperta dalla massima riservatezza e che quindi non può essere riprodotta come prova in tribunale; nè tanto meno il giudice può ordinarne l'esibizione.
Insomma sappiate che tutte le informazioni ottenute in maniera scorretta utilizzando la password del proprio compagno, comporta una innegabile violazione della privacy; questo perché i messaggi privati inviati con i social network sono tutelati come le altre conversazioni segrete e private poiché possono essere assimilate ad altre forme di corrispondenza privata e pertanto viene loro applicata la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione.
Tutto cambia invece per le dichiarazioni rese sulla propria bacheca, perchè non segrete o almeno pubbliche per la cerchia più o meno ampia di "amici"; queste ben possono essere ammesse come prove!
Insomma, la posta privata è inviolabile, ma attenti a calibrare bene le parole sulla bacheca perchè quelle si che possono essere utilizzate contro di voi!
CORTE DI CASSAZIONE:
IL COMPORTAMENTO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA SEPARAZIONE PUO' COSTARE L'ADDEBITO.
Ai fini dell’addebito conta anche il comportamento che il coniuge tiene subito dopo aver cessato la convivenza qualora costituisca una conferma dei “sospetti del passato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10719/2013, rigettando il ricorso di una moglie su cui gravava la dichiarazione di addebito per essersi allontanata dal tetto coniugale insieme ai figli per diversi mesi senza dare alcuna notizia.
Secondo i giudici l’allontanamento unilaterale e non temporaneo dalla casa coniugale unitamente ai figli minori deve essere ritenuto “una grave violazione dei doveri coniugali e familiari”. Del resto, “l’allontanamento dei minori, dall’altro genitore si è protratta per un non modesto periodo di tempo ed è stato realizzato anche in violazione dei provvedimenti assunti nel corso del procedimento separativo”.
“Tale complessiva condotta - argomenta la Cassazione -, caratterizzata dall’ingiustificate imposizione unilaterale di una condizione di lontananza dell’altro genitore dai figli minori, iniziata prima della notifica del ricorso separativo e protrattasi anche dopo tale adempimento processuale è ampiamente valutabile ai fini dell’addebito, anche dopo l’effettiva instaurazione del contraddittorio in quanto […] anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione può rilevare ai finì della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorre ad illuminare sulla condotta pregressa”.
CASSAZIONE:
Corte di cassazione - Sezione I civile - sentenza 8 maggio 2013 n. 10719
Oltre che nell’ elemento oggettivo della convivenza con il figlio maggiorenne, il fondamento del diritto del coniuge separato di percepire l’assegno, risiede nel dovere di assicurare un’istruzione ed una formazione rapportate alle capacità dei figli, per consentire agli stessi di acquisire l’indipendenza economica. Il dovere cessa al momento del conseguimento dell’autosufficienza economica dei figli, consistente nelle percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, restando attribuita al giudice di merito ogni valutazione sull’ eventuale esiguità del reddito percepito.
(Cass. Civ. del 21 Gennaio 2011 n. 1476)
CASSAZIONE:
Non è addebitabile la separazione al coniuge che intrattiene una relazione platonica su internet con un soggetto che vive a chilometri di distanza, poiché un rapporto fatto solo di scambio di mail e telefonate, senza alcun incontro fisico, non è idoneo di per sé a provocare l’intollerabilità della convivenza.
(Corte di Cassazione, sentenza del 12 aprile 2013 n. 8929)
CASSAZIONE:
Nella famiglia di fatto, il convivente more uxorio non è un semplice ospite dell’altro convivente, proprietario esclusivo della casa familiare, ma ha la detenzione qualificata dell’immobile e, quindi, può esercitare l’azione di spoglio, anche contro il partner.
(cass.civ., Sez. II, N. 7214 21.03.2013)
CASSAZIONE:
Se la ex moglie sceglie da sola la scuola privata per la figlia, senza consultare l'ex marito, questi non sarà tenuto al rimborso della retta scolastica e delle relative spese (libri, divise, etc..)
(Corte di Cassazione, sentenza n. 10174/2012)
SENTENZA:
Privacy tra coniugi
Non è reato curiosare nel cellulare del coniuge
Il Tribunale di Milano ha sentenziato in favore del diritto di curiosare nel cellulare o nel computer del coniuge, purchè non si tratti di apparecchio coperto da segretoaziendale o di Stato.
Una limitazione alla privacy a favore del buon senso; infatti non è molto sensato parlare di privacy tra persone che si sono impegnate a condividere i loro destini.
SCARICA LA SENTENZA PER SAPERNE DI PIU'
Non è reato curiosare nel cellulare del coniuge
Il Tribunale di Milano ha sentenziato in favore del diritto di curiosare nel cellulare o nel computer del coniuge, purchè non si tratti di apparecchio coperto da segretoaziendale o di Stato.
Una limitazione alla privacy a favore del buon senso; infatti non è molto sensato parlare di privacy tra persone che si sono impegnate a condividere i loro destini.
SCARICA LA SENTENZA PER SAPERNE DI PIU'
CASSAZIONE:
Le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret: la persona che, per rancore, diffonde tali notizie commette il reato di diffamazione e viola la privacy dell’interessata.
( Cassazione penale, sez. V, sentenza 02.12.2011 n. 44940)
giovedì 5 aprile 2012
IL RAPPORTO TRA PARCELLA E PRESTIGIO
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Il prestigio, dunque, deve maturare dalla professionalità innanzitutto, ma anche dalla competenza impiegata nelle indagini. Ecco perchè dovrebbero essere, ad esempio, la trasparenza, la completezza d’informazione, la correttezza, l'onestà, l'attenta gestione del patrimonio del cliente, alcune delle caratteristiche presenti nell'agenzia scelta, così da affidarsi ad una struttura seria e competente.
LA PROFESSIONALITÀ NEL LAVORO
Sitografia
mercoledì 4 aprile 2012
DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012 - DISPOSIZIONI URGENTI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO
Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5
(Pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33)
venerdì 17 febbraio 2012
COME DIVENTARE INVESTIGATORE PRIVATO OGGI? MA PRIMA DI TUTTO, COME DIVENTARE UN COLLABORATORE INVESTIGATIVO (CIIE) ED UN INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE DI ISTITUTO?

Con il Decreto Ministeriale 01 dic 2010 n. 269, in vigore dal 15-03-2011, è stata riorganizzata la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata.
CHI È IL COLLABORATORE PER GLI INCARICHI INVESTIGATIVI ELEMENTARI?
Scritto da Ilaria Garaffoni
Lunedì 21 Novembre
2011 12:36
|
Alla luce del nuovo
quadro regolamentare, l'organizzazione aziendale di un'agenzia di investigazioni può prevedere la presenza di ben cinque
diverse figure, cui la legge impone distinti requisiti formativi e
professionali, oltre che diverse competenze e limiti operativi. Bisognerà quindi abituarsi a ragionare a compartimenti stagni per soddisfare le diverse imposizioni normative richieste alle vecchie e nuove figure che possono orbitare nell'agenzia di investigazioni. Stiamo parlando di: |
giovedì 16 febbraio 2012
CHI SI OCCUPA DI UN CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER I COLLABORATORI INCARICHI INVESTIGATIVI ELEMENTARI?
Le molteplici esperienze nel mondo del lavoro, mi hanno insegnato che è fondamentale non affrontare una collaborazione di lavoro in modo approssimativo e superficiale. Nonostante la necessità comune delle agenzie investigative di avvalersi di collaboratori investigativi esperti e competenti, pochi o forse nessuno si è prodigato nello sviluppare un corso interno alla propria Agenzia, per formare il proprio personale e rispondere ai quesiti del tipo: "Una volta che mi viene affidato un caso, da dove inizio? e come devo comportarmi? fino a dove mi posso spingere per non violare la legge? che strategia devo utilizzare? e che piano di lavoro devo seguire? Qual'è l'equipaggiamento e l'attrezzatura di cui mi devo munire? ".
Un corso, se non altro, dedicato a quelli più validi e meritevoli, possibili futuri componenti di una squadra investigativa efficiente. Con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale del 01 dic 2010 n. 269 le cose sono cambiate e così anche la figura del collaboratore. Un ottima occasione per le associazioni di categoria di prendere la palla al balzo e di interessarsi finalmente alla formazione proponendo corsi di approfondimento e di formazione per gli investigatori privati ed i collaboratori investigativi. ( In data 15.6.2012 il Presidente del Comitato Formazione Professionale Federpol, Gaetano Bernieri, si è recato presso l’Università degli Studi di Perugia-Narni, Facoltà di Scienze per l’Investigazione e per la Sicurezza. Il tema dell’incontro, organizzato dalla dottoressa Sabina Curti, è stato il prossimo CORSO COLLABORATORI INCARICHI INVESTIGATIVI ELEMENTARI, che si terrà in collaborazione con l’ateneo e con l’Associazione Italiana Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza. Il progetto è al vaglio del Senato Accademico e, in caso di approvazione, sarà svolto nella seconda decade di ottobre 2012. http://www.federpol.it/comitato-formazione-professionale/corso-collaboratori-indagini-eelementari ). Come disse Jean Jacques Rousseau: "si è curiosi soltanto nella misura in cui si è istruiti"... ma allora la domanda nasce spontanea: Come mai negli anni passati nessuno, ne le associazioni di categoria ne le agenzie investigative, si sono mai interessate e preoccupate per la formazione dei loro e degli altri collaboratori investigativi, futuri Investigatori Privati? Inoltre, innumerevoli corsi di formazione sono sempre stati proposti in passato da molte Agenzie I. , centri di formazione etc. etc. , ma realmente con l'intento di formare la categoria dei futuri Investigatori Privati? O soltanto per riempire le tasche dei più furbi?
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