Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l'attività di investigatore privato.
STORIA
La disciplina che ha poi regolamentato le attività d’investigazione privata risale al successivo R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate") e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in particolare gli artt. da 257 a 260 facenti riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in processo in qualità di consulente tecnico della difesa. Infatti, uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove: infatti l'art. 190 c.p.p. (diritto alla prova) stabilisce che “le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro, il “principio di parità fra difesa e accusa” (P.M., e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove.
Il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specifica, al comma 4 dell'art. 257 bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (investigatore privato autorizzato) "per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 327 bis del medesimo codice".
Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una nuova disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale (con i nuovi requisiti tecnici e formativi richiesti) lasciando invariato quanto disciplinato per l'investigatore privato autorizzato (a svolgere indagini difensive su istanza degli [[avvocato (Italia)|avvocati), formazione obbligatoria e l'obbligo di presentazione di un progetto tecnico-organizzativo circa l'attività che si vorrà intraprendere. Diversi apsetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.
DISCIPLINA NORMATIVA
La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale demanda ad apposito regolamento, da emanare ai sensi di un dcereto del Ministero dell'Interno, l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.
Il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina:
« Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione [...] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività. »
In ottemperanza alle dipsosizioni del TULPS e del relativo regolamento è stato emanato apposito il decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli istituti di cui sopra.
Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione dellala disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi.
In particolare, la nuova regolamentazione, stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
-investigatore privato titolare d'istituto;
-informatore commerciale titolare d'istituto;
-investigatore autorizzato dipendente;
-informatore autorizzato dipendente.
Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:
-la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale);
-la possibilità di consentire ad alcuni dipendenti, particolarmente qualificati, l'ottenimento di un "mini licenza".
Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell'interno del 2011, la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concerneti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
- investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria – ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale, ecc.;
- investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;
- indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
- indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
- indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
- informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.
- attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).
LE FIGURE
Secondo il predetto D.M. 269/2010 si distinguono diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.
Investigatore titolare
a1) diploma di laurea, almeno triennale, in una delle seguenti aree: Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia o corsi di laurea equiparati);
oppure:
a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni;
b) triennio di pratica continua presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni;
c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).
Investigatore dipendente
a1) diploma di scuola media superiore;
oppure:
a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di 134 TULPS da almeno 5 anni;
c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Informatore commerciale titolare
a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);
oppure:
a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno 3 anni negli ultimi 5.
Informatore commerciale dipendente
a) diploma di scuola media superiore;
oppure:
a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a 5 anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di 4 anni, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;
c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.
REQUISITI
Per poter esercitare è necessario avere determinate competenze di cui all'art. 136 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 nonché ottenere, tramite presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), una apposita licenza rilasciata dal prefetto, infatti Il TULPS stabilisce che: "senza licenza del Prefetto è vietato [...] eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati". La licenza prefettizia che è svincolata da limiti territoriali.[4] La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all’allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.
Riguardo la figura dell'investigatore autorizzato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e dell'art. 327-bis del codice (cosiddetta investigazione penale), bisogna ricordare che in considerazione del disposto dell’art. 257-bis del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. - secondo cui nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. - l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".
LA LICENZA
Al momento della richiesta della licenza in una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all’allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.
La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza. In tale decreto infatti, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[5]
OBBLIGO DI DEPOSITO CAUZIONALE
Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all’art. 137 del T.U.L.P.S.
Essi sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:
-istituti di investigazioni private: € 20.000,00;
-istituti di informazioni commerciali: € 40.000,00.
La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di € 10.000,00. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di € 5.000,00.
PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:
-sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);
-i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;
la tipologia dei servizi che intende svolgere;
-il personale che si intende impiegare;
-la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);
-le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI
Il registro delle operazioni
Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il 'registro di Polizia' (Giornale degli affari), all'interno del quale sono annotate (art. 135 TULPS) le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Il registro (sempre ai sensi dell'art. 135 TULPS) deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
L'art. 260 del Regolamento di esecuzione del TULPS chiarisce che nel registro devono essere indicati:
-la data e la specie dell'affare o dell'operazione;
-l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;
-i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, non si utilizza un ma altro registro speciale, in luogo del registro delle operazioni ordinario.
TESSERINO IDENTIFICATIVO
Tutti coloro che esercitano l'attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo. La legge stabilisce che il modello sarà predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell'Interno.
Consisterà in una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere "riconoscibile" l’investigatore, secondo il principio fissato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153.
sitografia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Investigatore_privato_%28ordinamento_italiano%29
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