Il pericolo di essere spiati o seguiti, nel
mondo della tecnologia avanzata e dei sistemi satellitari, ormai non è più
prerogativa di soli vip, ma può potenzialmente riguardare caiscuno di noi: un
partner geloso, un rivale in affari che vuol sapere tutto delle
nostre attività. Potrebbe un investigatore privato mettere in certi
casi una spia gps nel nostro autoveicolo per controllare tutti i nostri
spostamenti?
QUANDO UN INVESTIGATORE PRIVATO PUÒ LOCALIZZARE UN'AUTO CON UNA SPIA GPS?
Come spiegava l'Avv. Marco Soffientini
in un recente articolo su Il Corriere
della Privacy di recente, la Corte di Cassazione si è occupata
dell’utilizzo dei sistemi di rilevamento GPS con riferimento a un’altra
attività investigativa simile nei risultati (ricostruzione degli
spostamenti di una persona sul territorio): l’intercettazione telefonica.
Premesso che l’intercettazione telefonica è un’attività investigativa tipica,
in quanto disciplinata dall’art.266 e seg. c.p.p., che ne detta una disciplina
procedimentale molto rigorosa, gli ermellini hanno precisato, che, a differenza
delle intercettazioni, il “seguire” una persona tramite un rilevatore GPS
rientra tra le attività di investigazione atipiche assimilabili al pedinamento.
(Cassazione penale sez. I, 07 gennaio 2010 n.9416 e in senso conforme si
veda Cass. Pen.15 dicembre 2009, n.9667; Cass. Pen. N. 15396 del 2008;
Cass. Pen. N. 3017 del 2008).
È evidente, fin qui, un orientamento
giurisprudenziale favorevole, sebbene applicato al settore dell’investigazione
pubblica. In tema di investigazione privata, l’attività di rilevamento
tramite GPS, a causa della limitazione di fondamentali libertà personali,
è oggetto di un dibattito sulla sua legittimità. L’entrata in vigore a
marzo di quest’anno del DM n.269/2010 ha contribuito a fornire agli interpreti
un quadro normativo più certo e dettagliato.
Il D.M. 01.12 .2010 n.269 definisce l’attività di indagine in ambito
privato come quella attività volta alla ricerca e alla individuazione di
informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto
in sede giudiziaria, e che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti
familiari, matrimoniali, patrimoniali e ricerca di persone scomparse. (art.5
comma 1, lett.aI).
L’ultimo comma dell’articolo ha
specificato espressamente ed autorizzato le singole attività
dell’investigatore privato di osservazione statica (c.d. appostamento) e
controllo dinamico (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici
e tra questi è logico rientrino i sistemi GPS.
Se quindi, oggi, possiamo ritenere
lecito l’uso di un sistema GPS per lo svolgimento di attività investigative
condotte da investigatori privati, non bisogna dimenticare che siccome i dati
relativi all’ubicazione riguardano sempre una persona fisica identificata o
identificabile, la legittimità di un tale trattamento di dati, in ogni singolo
caso concreto, non può non passare da un giudizio di bilanciamento tra il
diritto di difesa e di indagine con le altre fondamentali libertà
individuali, quale il diritto alla riservatezza, che oggi trova espressa tutela
nel D.Lgs n.196 /2003 e nelle ulteriori misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante con il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (Provv.
Garante n.60 del 06.11.2008) e dalla Autorizzazione Generale n.6/2011 al
trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.
Quindi l’interessato o la persona presso
la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell’art.13 del
Codice della Privacy e il trattamento deve essere conforme agli obblighi di cui
all’articolo 11 del Codice della Privacy e in particolare al tempo di conservazione mediante
controlli periodici circa la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto alle finalità perseguite e all’incarico conferito.
In conclusione, si può ragionevolmente
ritenere legittimo, solo a determinate condizioni e se rispettano tutte le
prescrizioni di legge, l’uso di un sistema GPS da parte di un
investigatore privato per seguire gli spostamenti di una persona, purchè venga
utilizzato per la tutela e difesa di diritti individuali fondamentali e sia
rispettata la normativa in materia di privacy.
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